LE DETRAZIONI FISCALI SULLE ABITAZIONI

 

 

La detrazione del 36% diventa stabile; il 55% prorogato a fine 2012

 

E’ diventata legge la Manovra salva Italia del Governo Monti, con alcune novità nel settore edile ed immobiliare. Diventa permanente la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie e viene estesa agli interventi per la ricostruzione di immobili danneggiati da calamità naturali. Viene prorogata al 31 dicembre 2012 la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica.

 

La detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, invece, viene integrata nel Tuir, al pari delle altre detrazioni stabili senza, pertanto, essere più vincolata ad alcuna scadenza, e quindi diventa permanente, mentre la detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi per il risparmio energetico degli edifici viene prorogata di un anno fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2012. Dal 1° gennaio 2013 le spese sostenute per gli interventi per il risparmio energetico degli edifici saranno agevolabili nella nuova misura del 36%, anziché del 55%.

 

Detrazione del 36%

È confermata l’introduzione nel Tuir, a decorrere dall’1.1.2012, del nuovo art. 16-bis con il quale è riconosciuta “a regime” la detrazione Irpef del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con la sostanziale conferma dell’attuale assetto normativo.

Restano confermati la percentuale di detrazione del 36%, il tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali. Agli interventi detraibili già previsti dalla normativa vigente, si aggiungono quelli per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali. Quest’ultima possibilità, nel D.L. consentita dal 1° gennaio 2012 in presenza della dichiarazione dello stato di emergenza, è prevista anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato prima del 1° gennaio 2012. Altra novità è l’estensione del bonus a tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, indicate all’articolo 1117 del Codice civile, e non solo quelle indicate all’art. 1117 n. 1, aggiungendo quindi alloggio del portiere, locali comuni, ascensori, acquedotti, fognature, ecc.

Il nuovo art. 16-bis prevede in sintesi che la detrazione spetta:

per una spesa massima complessiva di 48.000 euro, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;

per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione è ridotta del 50%;

in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;

per gli interventi di:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);

- realizzazione di box/posto auto pertinenziale;

- restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;

- ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche prima dell’1.1.2012 (entrata in vigore del nuovo art. 16-bis);

- eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;

- prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;

- cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, bonifica dell’amianto;

- misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni o a 80 anni non potranno più ripartire la detrazione in 5 rate annuali o 3 rate annuali di pari importo, ma anch’essi saranno obbligati a suddividere la detrazione Irpef del 36% in 10 rate annuali di pari importo.

 

Dalle compravendite immobiliari rogitate a decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di cessione dell’immobile abitativo sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la quota di detrazione Irpef del 36% non ancora fruita, per i rimanenti periodi di imposta, potrà alternativamente:

Æ   essere trasferita al nuovo acquirente dell’immobile (sono nel caso si tratti di persona fisica);

Æ   rimanere in capo al venditore dell’immobile.

Il D.L. n. 201/11 chiarisce che la detrazione rimane in capo al cedente solo se vi è espressa previsione nell’atto di vendita: in caso di mancata previsione di tale clausola la detrazione si trasferirà automaticamente all’acquirente (se persona fisica) dell’immobile abitativo.

 

Detrazione del 55% per il 2012

La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà al 36% e l’agevolazione sarà disciplinata dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Tuir, assimilandola quindi a quella per le ristrutturazioni. Il testo definitivo ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. In sede di discussione, la Commissione Territorio e Ambiente del Senato aveva chiesto di rendere permanente la detrazione o almeno di prorogarla fino al 31 dicembre 2014. Poiché il testo non è stato modificato, queste richieste non sono state accolte.

La detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, co. 344349, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007). L’agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono agevolabili i seguenti lavori: interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti, fino ad un massimo di 100.000 euro di valore della detrazione; interventi sugli involucri degli edifici cioè strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, fino ad un massimo di 60.000 euro; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino ad un massimo di 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino ad un massimo di 30.000 euro.

Per fruire dell’agevolazione è necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato; l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Occorre poi trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/: l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa.

 

Detrazione sul risparmio energetico dal 2013

In sede di conversione in legge è stata introdotta la specifica che tra gli interventi agevolati di cui al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ricompresa anche la “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la detrazione per il risparmio energetico degli edifici resterà confermata a regime ma sarà fruibile nella misura del 36% e non più del 55% degli importi di spesa sostenuti.

Ciò porta a ritenere che la detrazione Irpef/Ires del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore – e prorogata fino al 31/12/2012 - dal 2013 non riguarderà tali interventi che saranno “ricompresi” tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 36%.

Come previsto dal Decreto originario, il nuovo art. 16-bis dispone altresì che la detrazione del 36%:

-         è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;

-         in caso di cessione dell’immobile, è trasferita all’acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. In altre parole, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo soltanto se ciò è espressamente previsto. Diversamente, ossia se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente;

-         in caso di decesso dell’avente diritto, è trasferita esclusivamente e interamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

È infine confermato quanto contenuto nel D.M. 41/98 contenente il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo … in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. Rimangono quindi invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. In merito si rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

 

Confermata la ritenuta del 4%

Viene confermata la ritenuta del 4% che deve essere effettuata dalla banca/posta del beneficiario all’atto dell’accredito di un bonifico disposto per:

·        spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef del 36%);

·        spese per interventi di risparmio energetico (detrazione Irpef/Ires del 55%).

L’obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto disponente il pagamento (come avviene, ordinariamente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla banca che riceve l’accredito della somma: il soggetto che dispone il bonifico bancario/postale dovrà procedere al pagamento delle fatture per l’importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la ritenuta del 4% va applicata solo in caso di bonifico bancario/postale effettuato da soggetti non titolari di reddito d’impresa.

 

 

06/01/2012

 

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