LA SCELTA DEL 5 PER MILLE

 

 

 


Porte aperte fino al 20 aprile per gli enti non profit che vorranno iscriversi nelle liste dei potenziali beneficiari del 5 per mille dell’Irpef, in base alle scelte compiute dai contribuenti con le dichiarazioni dei redditi per il 2008.

 

Le entrate hanno fissato al 20 aprile il termine per l’iscrizione telematica negli elenchi dei possibili destinatari del contributo. Non sono quindi automaticamente iscritti tutti coloro che lo erano lo scorso anno, ma chi è interessato al beneficio dovrà ripetere l’iscrizione.

 

Calendario

Entro il 15 aprile dovranno presentare la domanda per l’iscrizione al 5 per mille tutti gli enti di ricerca, mentre per le Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, le associazioni che operano nel settori Onlus e associazioni sportive la scadenza è fissata al 20 aprile.

Dovranno presentare una nuova richiesta anche tutti i soggetti che già erano iscritti nel 2008 e le stesse associazioni inserite nel Registro del Coni.

Dal 28 aprile saranno poi consultabili sul sito dell’Agenzia Entrate gli elenchi degli enti ammessi.

 

Novità

Da quest’anno torna tra i possibili destinatari del cinque per mille il comune di residenza del contribuente, a cui sarà possibile destinare la propria quota dell’Irpef.

 

Finalità

I soggetti ammessi al beneficio sono:

a) Enti del volontariato:

·         ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D.lgs 4/12/1997, n° 460 - pdf);

·         associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L.7/12/2000, n° 383 - pdf);

·         associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n° 460 - pdf;

·         fondazioni nazionali di carattere culturale;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

 

E’ opportuno ricordare che la destinazione del 5 per mille non si pone come alternativa allo “storico” 8 per mille da destinare alle varie confessioni religiose o allo Stato e, pertanto, il contribuente può operare entrambe le scelte. Con il 5 e con l’8 per mille, inoltre, va chiarito che il contribuente non subisce alcuna penalizzazione in termini finanziari (come accade nei casi di donazioni/erogazioni liberali in denaro) ma decide in che modo lo Stato destina parte della “sua” Irpef ad attività ritenute meritevoli sotto il profilo sociale.

La scelta del 5 per mille – rispetto a quella dell’8 per mille (per la quale è sufficiente una firma nella relativa casella) – è più complicata in quanto si prevede che il contribuente inserisca il codice fiscale dell’ente beneficiario. Tale dato, unitamente alla firma, dovrà essere obbligatoriamente comunicato dal contribuente per essere indicato dal proprio datore di lavoro nel modello CUD o dal CAF o dal professionista nei modelli 730/2009 e Unico 2009 Persone Fisiche.

 

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni:

               nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;

               che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;

               che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

-          avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;

-          avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;

-          avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La presentazione della domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate e la correzione di errori nell’iscrizione nell’elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.

Sono tenuti a proporre domanda per il 2009 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni 2006 e 2007 ovvero che erano presenti nell’elenco trasmesso dal Coni per l’anno 2008.

Fac-simile di modello

 

 

 

06/04/2009

 

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