ISRIZIONE PER I BENEFICIARI DEL 5 PER MILLE
Scadono al 7 maggio le iscrizioni per il 2011
Scade il prossimo 7 maggio la procedura di iscrizione telematica alla Agenzia delle Entrate da parte di enti di volontariato ed associazioni, per rientrare tra i beneficiari della quota del 5‰ dell’Irpef dovuta per l’anno 2011. Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono ancora quelle stabilite con il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010.
Con la circolare n. 9/E del 3 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per l’iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille precisando che quest’anno sarà possibile effettuare l’iscrizione on line sui portali Entratel o Fisconline entro il 7 maggio 2011.
Entro il 30/06/2011, a pena di decadenza dal beneficio, i predetti soggetti dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti. Per quanto riguarda le altre categorie di soggetti interessati si evidenzia che, come in passato:
- gli enti della ricerca scientifica e dell’Università devono fare riferimento a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- gli enti della ricerca sanitaria devono fare riferimento a quanto previsto dal Ministero della Salute.
Novità
Come stabilito dalla conversione in legge del c.d. decreto milleproroghe – ora legge 10/2011 - che ha confermato la stessa procedura e la stessa tempistica (con un po’ più di margine sulla data iniziale) dello scorso anno. Va precisato che il termine ultimo del 7 maggio 2011 vale unicamente per gli enti di volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, mentre per gli enti di ricerca tale termine rimane fissato al 30 aprile 2011.
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica
Soggetti interessati
Nel 2011 il contribuente potrà scegliere di destinare la quota pari al 5‰ dell’IRPEF alternativamente:
a) al sostegno dei seguenti enti di volontariato:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97;
- associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, Legge n. 383/2000;
- associazioni riconosciute che operano, senza finalità di lucro, in via esclusiva o prevalente, nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97 (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del patrimonio storico e artistico);
- fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97;
b) al finanziamento di enti della ricerca scientifica e dell’Università;
c) al finanziamento di enti della ricerca sanitaria;
d) al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
e) al sostegno di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con una rilevante attività di interesse sociale. Si rammenta che l’associazione svolge una “rilevante attività di interesse sociale” se:
• ha il settore giovanile;
• è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
• svolge prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore a 18 anni, avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni ovvero in favore di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Elenchi dei soggetti beneficiari
Per poter beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5‰ i possibili soggetti destinatari devono risultare iscritti negli elenchi appositamente stilati. In particolare sono previsti 4 distinti elenchi riservati ai seguenti soggetti:
ü ONLUS, associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni riconosciute, che devono presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate;
ü associazioni sportive dilettantistiche, che devono presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate;
ü enti della ricerca scientifica e dell’Università, che devono presentare un’apposita domanda al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
ü enti della ricerca sanitaria. In linea generale, tali soggetti non sono tenuti a presentare una domanda di iscrizione in quanto ha provveduto direttamente il Ministero della Salute a stilare l’elenco dei possibili beneficiari. L’ente interessato deve presentare un’apposita domanda al Ministero della Salute soltanto se non risulta iscritto nell’elenco pubblicato lo scorso anno per la medesima finalità.
Tutti i Comuni sono possibili beneficiari del 5‰ per le attività sociali svolte e quindi per gli stessi non viene istituito alcun elenco e non è previsto alcuno specifico adempimento.
Rendicontazione e tempistica
Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
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ENTI DEL VOLONTARIATO |
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE |
Presentazione domanda d’iscrizione |
7 maggio 2011 |
7 maggio 2011 |
Pubblicazione elenco provvisorio |
14 maggio 2011 |
14 maggio 2011 |
Richiesta correzione domande |
20 maggio 2011 |
20 maggio 2011 |
Pubblicazione elenco aggiornato |
25 maggio 2011 |
25 maggio 2011 |
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata A.R.) |
30 giugno 2011 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia |
30 giugno 2011 agli Uffici territoriali del CONI |
Scelta del contribuente
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione). È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell’apposito riquadro.
5 per 1000 alla Fondazione nuovo Ospedale Alba - Bra
18/04/2011