ISCRIZIONE PER I BENEFICIARI DEL 5 PER MILLE

 

 

Scadono al 7 maggio le iscrizioni per il 2012

 

Con la circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per l’iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille precisando che quest'anno sarà possibile effettuare l’iscrizione online sui portali Entratel o Fisconline dal 21 marzo al 7 maggio 2012, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2012 (art.33, co.11, L. n.183 del 12/11/11).

 

Va precisato che il termine ultimo del 7 maggio 2012 vale unicamente per gli enti di volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, mentre per gli enti di ricerca tale termine rimane fissato al 30 aprile 2012.

Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono ancora quelle stabilite con il DPCM datato 23 aprile 2010. 

 

Novità

Per effetto della disposizione contenuta nel comma 46 dell’art. 23 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 a decorrere dall’anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

 

Soggetti interessati

Si riportano di seguito i soggetti interessati all’assegnazione del beneficio.

a)             Enti del volontariato:

·           Onlus - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.10, D.lgs. n.460/97);

·           associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (art.7, commi 1 2 3 e 4, L. n.383/00);

·           associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall'art.10, co.1, lettera a), D.Lgs. n.460/97 

b)             fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art.10, co.1, lett. a) del D.Lgs. n.460 del 4/12/1997;

c)              finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

d)             finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

e)             sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

f)        sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a norma di legge (art.90, L. n.289 del 27/12/2002,) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

g)             finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.L. n.98 del 6/7/11, convertito, con modificazioni dalla Legge n.111 del 15/07/11).

 

Enti di volontariato

I soggetti di cui alla precedente lettera a) possono presentare - esclusivamente in via telematica -  la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, direttamente tramite apposito software ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti a presentare domanda anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco del volontariato, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.

Per le tempistiche si veda la tabella successiva.

 

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

Æ    avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;

Æ    avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;

Æ    avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello, nella quale il rappresentante legale dell’associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell’ammissione al riparto del cinque per mille:

4    costituzione ai sensi dell’art.90 della L. n.289 del 27 dicembre 2002;

4    possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni;

4    affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;

4    presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;

4    effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello contiene anche dei campi facoltativi nei quali indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.

La presentazione della domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi telematicamente, e la correzione di errori nell’iscrizione nell’elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.

Per le tempistiche si veda la tabella successiva.

 

Predisposizione degli elenchi

Il citato DPCM prevede la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

Ÿ         enti di cui alla lettera a) (enti del volontariato) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;

Ÿ         enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell’università) il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica predisporrà l’elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell’Università e della ricerca www.miur.it ;

Ÿ          enti di cui alla lettera c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della Salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all’Agenzia;

Ÿ         per i Comuni di cui alla lettera d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza;

Ÿ         per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l’Agenzia delle Entrate gestisce l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell’elenco è demandata al Coni.

 

Rendicontazione e tempistica

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

 

 

ENTI DEL VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Presentazione domanda d’iscrizione

7 maggio 2012

7 maggio 2012

Pubblicazione elenco provvisorio

14 maggio 2012

14 maggio 2012

Richiesta correzione domande

20 maggio 2012

20 maggio 2012

Pubblicazione elenco aggiornato

25 maggio 2012

25 maggio 2012

Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata A.R.)

30 giugno 2012 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia

30 giugno 2012 agli Uffici territoriali del CONI

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2012 per l’invio della dichiarazione sostitutiva e la mancata allegazione del documento di identità sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

 

Scelta del contribuente

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (modello Unico PF, modello 730, ovvero apposita scheda allegata al Cud per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell’apposito riquadro.

 

 

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10/04/2012

 

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