ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI NON DICHIARATI

 

 

Ricorso alla fotoidentificazione degli immobili

 

L’Agenzia del Territorio, con comunicazione del 19/03/2012, ha pubblicato l’elenco delle rendite presunte attribuite ai fabbricati non dichiarati in catasto con contestuale emissione di avvisi di accertamento. I possessori dei fabbricati in elenco sono invitati a ritirare copia degli atti di accertamento presso il comune censuario oppure presso l’Agenzia del Territorio.

Presso l’albo pretorio on-line di ogni comune è pubblicato in ogni caso l’elenco per immobile e per nominativo.

 

E’ stato presentato il 5 marzo sempre dall’Agenzia del Territorio il consuntivo, al 31 dicembre 2011, dell’attività di regolarizzazione dei fabbricati mai dichiarati al Catasto o che hanno subito variazioni non dichiarate dalla parte, i cosiddetti “immobili fantasma”. La regolarizzazione di essi porterà 472 milioni di euro di nuovo gettito tra imposte locali ed erariali.

 

Fotoidentificazione aerea

Lo scorso anno, attraverso un innovativo processo basato sulla sovrapposizione di foto aeree ad alta risoluzione alla cartografia catastale, sono state identificate 2.228.143 particelle del Catasto, terreni interessati dalla presenza di potenziali fabbricati non inseriti nelle banche dati catastali. Nel primo semestre del 2012 ne restano da trattare solo 368.664. L’attività viene svolta spesso insieme ai Comuni.

Attività di accertamento da parte dei comuni

I singoli Comuni, su indicazione della Agenzia del Territorio provvederanno ad accertare ed accatastare gli immobili non dichiarati, sulla base delle caratteristiche tecniche e costruttive del fabbricato, acquisite attraverso un sopralluogo esterno allo stesso, ha individuato la categoria, il calcolo della consistenza sommaria dell’immobile ed ha attribuito all’immobile medesimo una rendita catastale presunta. La rendita presunta così accertata verrà attribuita transitoriamente al fabbricato non dichiarato nelle more dell’iscrizione al catasto attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento prevista dall’art. 1 del D.M. 19/04/1994 n. 701, per l’attribuzione definitiva del classamento e della rendita di ciascuna unità immobiliare. 

Si ricorda tra l’altro che ai sensi della L. 26/02/2011 n. 10, l’attribuzione della rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 01/01/2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Occorrerà dunque anche regolarizzare la posizione del fabbricato rispetto ai tributi erariali e locali con riferimento alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta.

 

Iter procedurale

A seguito delle comunicazioni intervenute nel 2010 riguardanti i fabbricati non presenti a catasto ma rilevati dalle fotografie aeree, l’Agenzia del Territorio ha effettuato i sopralluoghi per quanti non hanno risposto e/o che non hanno accatastato.

Con il sopralluogo sono state attribuite delle rendite presunte dall’ufficio con modalità speditiva, gli immobili in oggetto sono stati inoltre evidenziati in mappa con un simbolo particolare “< >”.

Gli elenchi sono stati inviati ai comuni per pubblicarli all'albo pretorio on line.

La pubblicazione all'albo pretorio partirà dal 03/04/2012.

Alcuni comuni hanno previsto l'inoltro di lettere alle persone interessate, ma questo non è obbligatorio.

Documentazione pubblicata: manifesto di avviso, elenco particelle, elenco soggetti e indicazione dei protocolli degli avvisi di accertamento.

Gli avvisi di accertamento dovranno essere ritirati in Comune o da questi notificati a mezzo del servizio postale.

Gli interessati avranno tempo 120 gg dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (previsto per il 03/05/2012) a regolarizzare la situazione con l’accatastamento definitivo.

Sino a tale data (circa il 03/08/2012) non parrebbero decorrere sanzioni ma solo il pagamento  della attribuzione della rendita presunta (400-500 €/unità immobiliare urbana e forse qualche sanzione accessoria).

A partire dal 121 esimo giorno dal 03/05/2012, verranno applicate le sanzioni.

La reale problematica attiene al ristretto arco temporale, che di fatto impedirà di poter censire tutti gli immobili in oggetto, anche a causa delle problematiche di allineamento intestazioni, particolarità e dubbi non ancora risolti.

 

Sanatoria per i fabbricati ex rurali

Per gli immobili Strumentali delle azienda agricole o dei coltivatori diretti censiti a Catasto Fabbricati in categoria ordinaria C/2 – C/6 – C/7 e abitazioni civili A/2 – A/3 – A/4 A/7 ecc.., è possibile presentare domanda per riconosco ruralità entro 30/06/2012; inoltre si comunica che per legge è diventato obbligatorio l’accatastamento di tutti i fabbricati che pur avendo requisiti di ruralità, risultano ancora censiti a Catasto Terreni come FABBRICATO RURALE (è visibile semplicemente da una visura a Catasto Terreni), termine per tale attività è stabilito il 31/11/2012.

 

Adempimenti per i Clienti dello Studio

Si consiglia di prendere contatto al più presto con il proprio professionista di fiducia per eventualmente regolarizzare l’accatastamento.

Per adempiere alle scadenze previste, lo Studio assiste i propri clienti per tale attività, dando indicazioni in merito. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.

 

 

26/04/2012

 

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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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