ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

 

 

Accatastamento per le categorie A/6 e D10

 

Secondo quanto stabilito da un emendamento al decreto Sviluppo approvato lo scorso mese di luglio, l’accatastamento alle categorie «A/6» (abitativi) e «D/10» (strumentali) dei fabbricati rurali avverrà attraverso apposita domanda del contribuente, da produrre entro il 30 settembre prossimo.

Alla domanda deve essere allegata l’autocertificazione della presenza dei requisiti per l’accatastamento a tali categorie, come stabilito dall’art. 9 co. 3 e 3 bis del D.L. 557/93.

 

Con l’introduzione di questo “riaccatastamento”, il Legislatore conferma pertanto l’orientamento restrittivo della Corte di Cassazione che vuole la ruralità vincolata anche alla categoria catastale, ancorché la norma di legge istitutiva (art. 9 del D.L. 557/93) non lo preveda affatto.

 

Comunicazione di accatastamento

Il decreto Sviluppo prevede ora un nuovo adempimento e cioè una comunicazione da presentare all’Agenzia del Territorio corredata da un’autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al D.L. 557/93.

Entro il 20 novembre l’Agenzia del Territorio deve, previa verifica dei requisiti, convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire la categoria A/6 o D/10. Tuttavia, va detto che l’Agenzia può rifiutare la domanda predisposta dal contribuente entro il 20 novembre 2012, mediante provvedimento motivato, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte dovute nonché gli interessi e le sanzioni raddoppiate.

 

Requisiti per l’accatastamento rurale

I requisiti stabiliti dall’art. 9 co. 3 e 3 bis del D.L. 557/93, ovvero i seguenti:

Requisiti necessari per l’inquadramento come abitazione a carattere agricolo:

Ø Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno (o i suoi familiari conviventi a carico) per esigenze connesse all’attività agricola svolta, dell’affittuario del terreno stesso (o i suoi familiari conviventi a carico) o dal soggetto con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito, da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali, da pensionati che ricevono una pensione da agricoltore, da collaboratori nel caso siano assicurati come contadini, da persone che gestiscono una malga, da uno dei soci o amministratori delle società agricole; il terreno agricolo cui fabbricato è asservito deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie minima, oltre ad essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario: superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere di almeno 3.000 metri quadrati.

Requisiti necessari per l’inquadramento come bene strumentale:

§ edifici atti a proteggere le piante (serre);

§ edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli;

§ depositi agricoli e edifici per le macchine agricole;

§ edifici dedicati all’allevamento e al ricovero degli animali;

§ edifici dedicati per l’agriturismo;

§ abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

§ edifici atti alle persone addette all’attività di alpeggio in zona montagna;

§ ufficio dell’azienda agricola;

§ edifici dedicati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;

§ edifici atti all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

 

Posizione della Corte di Cassazione

Il problema sorge con riferimento all’interpretazione (consolidata) che la Corte di Cassazione ha assunto sul tema del classamento dei fabbricati rurali. Secondo i giudici l’esonero da Ici può essere riconosciuto ai soli fabbricati che, oltre a possedere i requesiti di ruralità, presentano anche una corretta classificazione catastale:

I fabbricati censiti in categorie catastali diverse dovrebbero invece considerarsi non rurali, quindi ordinariamente soggetti ad Ici.

 

Fabbricati esclusi

Non dovrebbero essere invece interessati dalla presente disposizione i fabbricati rurali che continuano ad essere legittimamente iscritti al catasto terreni (quindi non censisti come fabbricati).

 

Comunicazione da parte della Agenzia del Territorio

Una volta redatta e inviata la domanda recante in allegato l’autocertificazione di detti requisiti, l’Agenzia del Territorio dovrà, entro il 20/11/2011, convalidare la richiesta e attribuire all’immobile una delle due categorie (A/6 D/10), previa verifica della presenza dei requisiti. Nel caso in cui entro tale termine l’Agenzia non si sia pronunciata il contribuente potrà utilizzare la categoria catastale richiesta per 12 mesi. Nel diverso caso in cui la categoria richiesta venga negata con decreto motivato, il contribuente entro il 20/11/2012 deve procedere:

-         al pagamento delle imposte dovute sul fabbricato, secondo la corretta categoria catastale;

-         al pagamento degli interessi e delle sanzioni in misura doppia, rispetto a quelle applicabili in via ordinaria.

 

 

29/08/2011

 

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