ALLA CASSA PER IL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE
Entro il 30 novembre la scelta tra metodo storico o previsionale
L’appuntamento del prossimo 30 novembre con il secondo acconto 2010 riguarda la quasi totalità dei contribuenti. La scadenza, però, può essere affrontata con atteggiamenti diversi: in modo automatico, con l’utilizzo del metodo storico, o come un momento di analisi e ricalcolo, con l’utilizzo del metodo previsionale, per ridurre l’ammontare dell’esborso.
In quest’ultima circostanza, possono emergere complicazioni derivanti da variabili di natura tecnica o dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Se, da un lato, un versamento omesso o insufficiente può comportare specifiche sanzioni da parte del Fisco, dall’altro, un pagamento eccedente potrebbe impegnare, anche se temporaneamente, una liquidazione che potrebbe essere diversamente utilizzata.
Metodi di determinazione dell’acconto
Gli acconti relativi alle imposte (Irpef, Ires, Irap e Inps) possono essere determinati, come noto, sulla base dei seguenti due metodi:
Ø metodo storico;
Ø metodo previsionale.
Il metodo storico prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo di imposta 2009, nelle misure di seguito riportate:
MODELLO |
Imposta |
Acconto totale |
Rata unica - esenzioni |
Secondo acconto |
Unico Società di capitali |
Ires |
100% |
In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103 (ossia il 40% di € 257,52) |
60% di quanto dovuto in totale (il 40% di quanto dovuto è stato versato insieme al saldo delle imposte 2009) |
Irap |
100% |
In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103 (ossia il 40% di € 257,52) |
||
Unico Società di persone |
Irap |
99% |
Non dovuto se inferiore a € 51,65. |
|
Unico Persone fisiche |
Irpef |
99% |
Non dovuto se importo di RN34 non è superiore a € 51,65. In unica soluzione se l’acconto non supera € 257,52 (RN31 max € 260) |
|
Irap |
99% |
Non dovuto se inferiore a € 51,65. In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103 (ossia il 40% di € 257,52) |
Il metodo previsionale è ammesso dall’art. 2 della L. 97/1977 e consente al contribuente di determinare l’acconto sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. In sostanza, per ricalcolare l’acconto d’imposta, si deve considerare la situazione reddituale dell’intero anno e ciò non solo in ordine ai proventi o ricavi, ma anche ai maggiori oneri deducibili o detraibili, detrazioni e crediti d’imposta, a costi e spese di rilevante importo sostenuti nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, a componenti reddituali soggetti a tassazione sostitutiva. Il contribuente che ritiene di conseguire un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, può evitare di versare a titolo d’acconto un’imposta in eccedenza e di trovarsi, pertanto, in una posizione creditoria. Il calcolo del minor acconto deve, però, essere effettuato con molta cura, per evitare di incorrere nella sanzione del 30% (più gli interessi di mora) applicata nel caso di versamento insufficiente.
Esonero dal versamento dell’acconto
Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
û nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);
û nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);
û non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con solo la certificazione unica Cud);
û nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es. quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);
û hanno la certezza di non essere soggetti nella dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;
û hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui Bot o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di incaricato alle vendite a domicilio);
û hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi;
û non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati, perché ad esempio:
- lavoratori dipendenti o pensionati con un solo reddito percepito da un unico datore di lavoro o ente, senza oneri deducibili o detraibili da far valere;
- lavoratori dipendenti con redditi percepiti da più datori di lavoro conguagliati dall’ultimo datore di lavoro e, ovviamente, senza oneri deducibili o detraibili;
- possessori di redditi di lavoro dipendente come nei precedenti casi e di abitazione principale il cui reddito fondiario è stato completamente abbattuto dalla specifica deduzione.
û gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2010 per i redditi del defunto.
Acconti e Tremonti-ter
I contribuenti che si avvalgono della c.d. “Tremonti-ter”, relativamente alla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, non devono tener conto, ai fini del calcolo degli acconti, degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.
In altre parole, poiché l’agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte derivanti da Unico, i soggetti interessati devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell’agevolazione (ciò vale anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti “previsionale”).
Particolari casi di riduzione degli acconti
Il versamento dell’acconto in materia di imposta sul reddito può essere ricalcolato tramite l’utilizzo del metodo previsionale, ipotizzando che l’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2010 sia inferiore rispetto a quella del 2009.
In considerazione di tutte le variabili che vanno ad incidere sulla rideterminazione dell’acconto, è quindi consigliabile il ricalcolo a chi si trova nelle seguenti situazioni:
Fornitori di soggetti che hanno beneficiato della detrazione del 36% e 55%
In tale contesto, assume particolare rilevanza la nuova ritenuta d’acconto istituita dall’art.25 del D.L.
n. 78/10, applicata dagli istituti di credito alle imprese che hanno eseguito prestazioni edili che permettono al cliente di beneficiare delle agevolazioni in materia di recupero edilizio e risparmio energetico (36% e 55%). Peraltro tale ritenuta incide diversamente, ai fini del ricalcolo dell’acconto, a seconda che sia subita da un soggetto trasparente o da un soggetto ordinario.
Eccedenza interessi passivi e attivi deducibile al 30%
I contribuenti che intendono usufruire del metodo previsionale per calcolare il secondo acconto Ires devono procedere al calcolo della quota di oneri finanziari del 2010, indeducibili in base a quanto previsto dall’art. 96 del Tuir (ROL).
Novità sulla soggettività IRAP
L’obbligo di versare gli acconti dell’Irap per l’anno 2010 è ovviamente connesso con l’esistenza dei presupposti che rendono il contribuente un soggetto passivo del tributo regionale.
Negli ultimi mesi, numerose sentenze della Cassazione sono tornate a pronunciarsi sull’argomento, arricchendo la casistica dei soggetti esclusi.
Nella tabella che segue, riepiloghiamo in modo schematico le varie situazioni che si possono presentare:
TIPO DI CONTRIBUENTE |
MODALITÀ ORGANIZZATIVA |
CONSEGUENZE IRAP |
Ditta individuale |
· Nessun dipendente o collaboratore · Beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile per svolgere l’attività · Assenza di collaborazioni stabili con ditte esterne per svolgere parte della lavorazione |
Non deve pagare l’Irap |
La ditta impiega lavoro altrui in modo stabile, oppure ha una dotazione di beni strumentali eccedente il minimo indispensabile, oppure si avvale di collaborazioni stabili con ditte esterne |
Deve pagare l’Irap |
|
Lavoratore autonomo (professionista) |
· Nessun dipendente o collaboratore · Beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile per svolgere l’attività · Assenza di collaborazioni stabili con soggetti esterni per svolgere parte delle prestazioni |
Non deve pagare l’Irap |
Il professionista impiega lavoro altrui in modo stabile, oppure ha una dotazione di beni strumentali eccedente il minimo indispensabile, oppure si avvale di collaborazioni stabili con soggetti esterni |
Deve pagare l’Irap |
|
Società di persone o di capitali |
A prescindere dalla modalità organizzativa dell’attività |
Deve pagare l’Irap |
Alla luce delle nuove interpretazioni, lo Studio sta operando una valutazione delle posizioni dei singoli Clienti, al fine di individuare quelle di certa esclusione da Irap (anche in conferma di precedenti scelte già operate), quelle di certo assoggettamento, e le casistiche di confine.
Acconti nelle regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria
L’art. 2 co. 86 e 91 della legge Finanziaria 2010 ha stabilito che l’accertamento del mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, anche con riferimento all’esercizio 2009, comporta l’incremento automatico, rispetto al livello delle aliquote vigenti, di:
- 0,15 punti percentuali dell’Irap;
- 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpef.
Le nuove misure delle aliquote dell’Irap e dell’addizionale regionale Irpef si applicano, nelle Regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria, in relazione al periodo d’imposta 2010.
Regime dei minimi
I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi a decorrere dall’anno in corso, sono tenuti alla determinazione dell’acconto Irpef senza considerare l’adesione al regime dei minimi. Tali soggetti dovranno effettuare il versamento dell’acconto Irpef in relazione alle regole per tale tributo non tenendo conto della nuova assoggettabilità alla imposta sostitutiva del 20%. Detto acconto Irpef sarà detratto dal versamento a saldo dell’imposta sostitutiva. L’unica modalità di determinazione dell’acconto dovuto per l’anno di accesso al regime è il metodo storico con esclusione della possibilità di utilizzare il metodo previsionale. Tali soggetti sono esonerati dal versamento in acconto Irap in quanto tale tributo non è dovuto ai fini del regime dei minimi.
I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi con decorrenza dal precedente anno, sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risultante dal quadro CM. Per calcolare l’ammontare dell’acconto dovuto con il metodo storico si deve far riferimento a quanto esposto a rigo CM18 “Imposta a Debito”.
Soci di società “trasparenti”
I soci persone fisiche di società di capitali, che hanno optato al regime di trasparenza delle S.R.L (art. 116 del Tuir) sussistendone i requisiti richiesti dalla norma, devono porre attenzione alle regole di calcolo dell’acconto, tanto nell’ipotesi di avvio che di fuoriuscita del regime.
¡ Se l’opzione è stata validamente esercitata nel periodi 2008 o 2009 il regime è già avviato ed è ancora in corso per il 2001: º i soci dovranno versare l’acconto Irpef in ragione del reddito che verrà imputato dalla società (metodo storico o previsionale).
¡ Nel caso di nuova opzione per il regime della trasparenza (da esercitarsi entro il prossimo 31/12/2010), la società partecipata conserva l’obbligo di pagamento dell’acconto (metodo storico o previsionale): º i soci non sono tenuti al versamento di alcun acconto, in quanto riceveranno dalla società trasparente gli acconti da questa attribuiti per la prossima dichiarazione dei redditi.
¡ Se nel 2009 è scaduta l’opzione triennale per la trasparenza esercitata nel 2007, per il 2010 decorre il periodo di scelta tra proseguire il particolare regime o tornare alla tassazione ordinaria in capo alla società. Se si sceglie di proseguire con l’opzione per il triennio 2010/2012, la società non verserà l’Ires: º i soci verseranno l’acconto per le imposte dirette. Se l’opzione non viene rinnovata la società verserà il proprio acconto Ires assumendo come base storica l’imposta riferita al reddito del 2009: º i soci non dovranno versare acconti.
Modalità di versamento
Il versamento della seconda o unica rata di acconto deve essere effettuato nel periodo compreso fra il 1° e il 30 novembre. In particolare, i contribuenti non titolari di partita Iva possono eseguire il versamento utilizzando il modello cartaceo F24, presso qualsiasi banca o qualsiasi agenzia postale, mentre i contribuenti titolari di partita Iva devono obbligatoriamente effettuare il pagamento a mezzo del sistema telematico (tramite Entratel, Fisco on-line o remote banking).
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
· 4034 - IRPEF acconto (seconda rata o acconto in unica soluzione);
· 2002 - IRES acconto (seconda rata o acconto in unica soluzione);
· 3813 - IRAP acconto (seconda rata o acconto in unica soluzione);
· 1799 - Acconto Imposta Sostitutiva Minimi.
Il secondo acconto di novembre non è rateizzabile e deve essere effettuato in unico versamento.
Sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997. Il decreto governativo anti-crisi del 29 novembre 2008 ha ridotto la sanzione da “ravvedimento operoso”, stabilendo le seguenti nuove misure:
ð 2,5% (1/12 del 30%) se il versamento viene eseguito entro i 30 gg. dalla scadenza (entro il prossimo 30 dicembre), oltre gli interessi legali su base annua (del 1% dal 1/1/2010);
ð 3% (1/10 del 30%) se il versamento viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, entro il 30/09/2011), oltre gli interessi legali su base annua (del 1% dal 1/1/2010).
E’ alquanto probabile un aumento della sanzione da ravvedimento operoso. E’ quanto emerge da un emendamento alla Finanziaria 2011 presentato dal Governo. In generale la filosofia dell’intervento normativo è quella di rendere più onerosa la definizione spontanea ovvero la definizione in seguito ad una procedura di accertamento con adesione.
Per correggere spontaneamente gli eventuali errori commessi, la penalità passa da un dodicesimo a un decimo (3%) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni; e da un decimo ad un ottavo (3,75%) se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ed entro il termine della dichiarazione successiva.
In tema di accertamento con adesione, invece, in caso di definizione la sanzione passa da un quarto al terzo, mentre, per la definizione dei pvc e degli inviti al contraddittorio la sanzione dovuta sarà un sesto e non un ottavo, almeno secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica.
15/11/2010