ACCONTI IMPOSTE DI NOVEMBRE

 

 

Entro il 30 novembre il versamento del secondo acconto

 

A fine mese scadrà il termine per versare il secondo o unico acconto imposte dovuto per l’anno in corso. A differenza della prima rata, scaduta lo scorso 6 luglio (5 agosto con la maggiorazione dello 0,4%), che poteva essere oggetto di rateizzazione, la seconda rata deve essere versata entro il mese di novembre in unica soluzione, non essendo consentito né il versamento rateale, né il differimento di 30 giorni con la maggiorazione.

 

Sono interessati al versamento dell’acconto anche coloro che hanno optato per la cedolare secca, ovvero la “tassa piatta” sulle locazioni abitative, che verseranno - entro il 30 novembre - la seconda rata, pari al 60% dell’acconto per il 2011, calcolato al 85% dell’imposta dovuta, pari al 51%.

 

Le esclusioni

L’adempimento non riguarda i contribuenti che lo scorso anno non hanno prodotto alcun reddito e che non hanno presentato la dichiarazione, perché non obbligati, e quanti nel 2011 prevedono di non aver alcun debito nei confronti del fisco. Non sono tenuti al versamento dell'acconto anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2011.

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

û nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);

û nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);

û non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con solo la certificazione unica Cud);

û nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es. quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);

û hanno la certezza di non essere soggetti nella dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;

û hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui Bot o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di incaricato alle vendite a domicilio);

û hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi;

û non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati, perché ad esempio:

-         lavoratori dipendenti o pensionati con un solo reddito percepito da un unico datore di lavoro o ente, senza oneri deducibili o detraibili da far valere;

-         lavoratori dipendenti con redditi percepiti da più datori di lavoro conguagliati dall’ultimo datore di lavoro e, ovviamente, senza oneri deducibili o detraibili;

-         possessori di redditi di lavoro dipendente come nei precedenti casi e di abitazione principale il cui reddito fondiario è stato completamente abbattuto dalla specifica deduzione.

û gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 1° gennaio e il 30 novembre per i redditi del defunto.

 

Metodi di determinazione dell’acconto

Gli acconti relativi alle imposte (Irpef, Ires, Irap e Inps) possono essere determinati, come noto, sulla base dei seguenti due metodi:

Ø metodo storico;

Ø metodo previsionale.

Il metodo storico prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo di imposta 2010, nelle misure di seguito riportate:

 

MODELLO

Imposta

Acconto totale

Rata unica - esenzioni

Secondo acconto

Unico

Società di capitali

Ires

100%

In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103  (ossia il 40% di € 257,52)

 

 

 

60% di quanto dovuto in totale

oppure

Totale importo dovuto, al netto di quanto pagato in acconto per il 2011

Irap

100%

In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103 (ossia il 40% di € 257,52)

Unico

Società di persone

Irap

99%

Non dovuto se inferiore a € 51,65.
In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103 (ossia il 40% di € 257,52)

Unico

Persone fisiche

Irpef

99%

Non dovuto se importo di RN33 non è superiore a € 52.

In unica soluzione se l’acconto non supera € 257,52

Irap

99%

Non dovuto se inferiore a € 51,65.

In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera € 103 (ossia il 40% di € 257,52)

 

Per determinare l’importo dell’acconto si fa riferimento all’imposta dichiarata l’anno precedente. L’acconto Irpef dovuto per il 2011, pertanto, si calcola tenendo presente Unico 2011.

Oltre ai casi di esonero indicati, non è tenuto al versamento dell’acconto chi ha evidenziato in dichiarazione un’imposta di importo inferiore a 51,65 euro. A tale proposito occorre fare riferimento al rigo RN33 di Unico 2011, denominato «differenza», presente nel quadro di determinazione dell’Irpef.

Detto importo coincide con l’Irpef 2010 al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite nel medesimo anno. Se dunque l’importo indicato nel rigo RN33 risulta essere pari o superiore a 52 euro, è dovuto l’acconto nella misura pari al 99% del predetto rigo «differenza». Se quest’ultimo importo è a sua volta inferiore a 257,52 euro, l’acconto Irpef deve essere eseguito in unica soluzione a novembre, altrimenti in due rate, la prima nella misura del 40% e la seconda del 60 per cento.

 

Il metodo previsionale prevede la determinazione dell’acconto sulla base delle (minori) imposte che si presume di dover versare con riferimento al periodo d’imposta in corso (2011).

E’ ammesso dall’art. 2 della L. 97/1977 e consente al contribuente di determinare l’acconto sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. In sostanza, per ricalcolare l’acconto d’imposta, si deve considerare la situazione reddituale dell’intero anno e ciò non solo in ordine ai proventi o ricavi, ma anche ai maggiori oneri deducibili o detraibili, detrazioni e crediti d’imposta, a costi e spese di rilevante importo sostenuti nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, a componenti reddituali soggetti a tassazione sostitutiva. Il contribuente che ritiene di conseguire un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, può evitare di versare a titolo d’acconto un’imposta in eccedenza e di trovarsi, pertanto, in una posizione creditoria. Il calcolo del minor acconto deve, però, essere effettuato con molta cura, per evitare di incorrere nella sanzione del 30% (più gli interessi di mora) applicata nel caso di versamento insufficiente.

 

Cedolare secca

Chi ha optato per la cedolare secca sugli affitti quest’anno ha una ragione in più per ridurre l’acconto Irpef. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, l’acconto Irpef 2011 si ritiene correttamente determinato, se risulta almeno pari al 99% dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al 2010, assumendo il reddito complessivo senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili per i quali nel 2011 ci si è avvalsi dell’opzione per la cedolare secca.

Se la cedolare secca è applicata per tutto il 2011, il secondo acconto per il 2011 è determinato nella misura dell’85% dell’imposta dovuta. La misura dell’acconto stabilita per il 2011 differisce da quella che è stata stabilita a partire dal 2012 pari al 95%.

L’acconto non è dovuto e la cedolare secca è versata interamente a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro.

La Circolare n. 26/E/11 chiarisce come deve essere versato l’acconto 2011 in alcuni casi particolari:

 

Tipi di contratto

Importo dell’acconto

≥ 257,52 euro

Importo dell’acconto

< 257,52 euro

Importo su cui calcolare l’acconto

≤ 51,65 euro

in corso al 31 maggio 2011, scaduti e risolti entro il 31 maggio 2011

Versamento

in due rate

Versamento in una rata al 30/11/11

Non dovuto

decorrenti dal 1° giugno 2011

Versamento in una rata al 30/11/11

Versamento in una rata al 30/11/11

Non dovuto

decorrenti dal 1° novembre 2011

Non dovuto

Non dovuto

Non dovuto

 

La medesima circolare chiarisce poi che:

}    se nell’anno 2011 sono stipulati più contratti di locazione relativi a più immobili o relativi al medesimo immobile, l’acconto è dovuto quale sommatoria della cedolare secca dovuta per ciascun contratto.

}    se nel 2011 il contribuente opta per la cedolare secca solo per determinati immobili e solo per una parte del periodo d’imposta non si dovrà considerare il reddito prodotto dai medesimi immobili nella corrispondente parte del periodo d’imposta dell’anno precedente (2010).

Gli acconti vanno versati senza arrotondamenti.

Che fare se si è dimenticati di versare la prima rata ? o se ci si è accorti che il nuovo regime è più conveniente ?. L’omissione dovrebbe essere rimediabile in sede di ravvedimento operoso, al più tardi entro la scadenza di presentazione del modello Unico 2012, relativo al 2011.

 

IRAP dopo la verifica degli esclusi

L’obbligo di versare gli acconti dell’Irap è connesso all’esistenza dei presupposti che rendono il contribuente un soggetto passivo del tributo regionale; una scelta basata su una giurisprudenza che sta progressivamente estendendo il perimetro degli esoneri.

Negli ultimi mesi, numerose sentenze della Cassazione sono tornate a pronunciarsi sull’argomento, arricchendo la casistica dei soggetti esclusi.

Nella tabella che segue, riepiloghiamo in modo schematico le varie situazioni che si possono presentare:

 

TIPO DI CONTRIBUENTE

MODALITÀ

ORGANIZZATIVA

CONSEGUENZE

IRAP

Ditta

individuale

·   Nessun dipendente o collaboratore

·   Beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile per svolgere l’attività

·   Assenza di collaborazioni stabili con ditte esterne per svolgere parte della lavorazione

Non deve pagare l’Irap

La ditta impiega lavoro altrui in modo stabile, oppure ha una dotazione di beni strumentali eccedente il minimo indispensabile, oppure si avvale di collaborazioni stabili con ditte esterne

Deve pagare l’Irap

Lavoratore autonomo

(professionista)

·   Nessun dipendente o collaboratore

·   Beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile per svolgere l’attività

·   Assenza di collaborazioni stabili con soggetti esterni per svolgere parte delle prestazioni

Non deve pagare l’Irap

Il professionista impiega lavoro altrui in modo stabile, oppure ha una dotazione di beni strumentali eccedente il minimo indispensabile, oppure si avvale di collaborazioni stabili con soggetti esterni

Deve pagare l’Irap

Società di persone

o di capitali

A prescindere dalla modalità organizzativa dell’attività

Deve pagare l’Irap

 

Regime dei minimi

I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi a decorrere dall’anno in corso, sono tenuti alla determinazione dell’acconto Irpef senza considerare l’adesione al regime dei minimi. Tali soggetti dovranno effettuare il versamento dell’acconto Irpef in relazione alle regole per tale tributo non tenendo conto della nuova assoggettabilità alla imposta sostitutiva del 20%. Detto acconto Irpef sarà detratto dal versamento a saldo dell’imposta sostitutiva. L’unica modalità di determinazione dell’acconto dovuto per l’anno di accesso al regime è il metodo storico con esclusione della possibilità di utilizzare il metodo previsionale. Tali soggetti sono esonerati dal versamento in acconto Irap in quanto tale tributo non è dovuto ai fini del regime dei minimi.

I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi con decorrenza dal precedente anno, sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risultante dal quadro CM. Per calcolare l’ammontare dell’acconto dovuto con il metodo storico si deve far riferimento a quanto esposto nel rigo CM14, se di importo pari o superiore a 52 euro.

 

Soci di società “trasparenti”

I soci persone fisiche di società di capitali, che hanno optato al regime di trasparenza delle S.R.L (art. 116 del Tuir) sussistendone i requisiti richiesti dalla norma, devono porre attenzione alle regole di calcolo dell’acconto, tanto nell’ipotesi di avvio che di fuoriuscita del regime.

¡ Se l’opzione è stata validamente esercitata nel periodi 2009 o 2010 il regime è già avviato ed è ancora in corso per il 2011: º i soci dovranno versare l’acconto Irpef in ragione del reddito che verrà imputato dalla società (metodo storico o previsionale).

¡ Nel caso di nuova opzione per il regime della trasparenza (da esercitarsi entro il prossimo 31/12/2011), la società partecipata conserva l’obbligo di pagamento dell’acconto (metodo storico o previsionale): º i soci non sono tenuti al versamento di alcun acconto, in quanto riceveranno dalla società trasparente gli acconti da questa attribuiti per la prossima dichiarazione dei redditi.

¡ Se il 2010 era l’ultimo anno dell’opzione triennale per la trasparenza, per il 2011 decorre il periodo di scelta tra proseguire il particolare regime o tornare alla tassazione ordinaria in capo alla società. Se si sceglie di proseguire con l’opzione per il triennio 2011/2013, la società non verserà l’Ires: º i soci verseranno l’acconto per le imposte dirette. Se l’opzione non viene rinnovata la società verserà il proprio acconto Ires assumendo come base storica l’imposta riferita al reddito del 2010: º i soci non dovranno versare acconti.

 

Modalità di versamento

Il versamento della seconda o unica rata di acconto deve essere effettuato nel periodo compreso fra il 1° e il 30 novembre. In particolare, i contribuenti non titolari di partita Iva possono eseguire il versamento utilizzando il modello cartaceo F24, presso qualsiasi banca o qualsiasi agenzia postale, mentre i contribuenti titolari di partita Iva devono obbligatoriamente effettuare il pagamento a mezzo del sistema telematico (tramite Entratel, Fisco on-line o remote banking).

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

·     4034 - IRPEF acconto (seconda rata o acconto in unica soluzione);

·     1841 - IRPEF cedolare secca (seconda rata o acconto in unica soluzione);

·     2002 - IRES acconto (seconda rata o acconto in unica soluzione);

·     3813 - IRAP acconto (seconda rata o acconto in unica soluzione);

·     1799 - Acconto Imposta Sostitutiva Minimi.

Il secondo acconto di novembre non è rateizzabile e deve essere effettuato in unico versamento.

 

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997.

Per sanare gli omessi versamenti di Iva, Irap e imposte sul redditi (e non anche dei contributi ed i premi), è possibile applicare le sanzioni ridotte nelle seguenti nuove misure:

ð ravvedimento sprint col 0,2% (1/10 del 30% : 15) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;

ð ravvedimento breve col 3% (1/10 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 1,5%;

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera; che non siano già state contestate le violazioni o non siano iniziate ispezioni, accessi o verifiche delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

 

11/11/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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