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Scadenza al 28 dicembre
Sono tenuti a versare l’acconto Iva per l’anno 2009 tutti i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva, entro il prossimo lunedì 28 dicembre 2009, in quanto il 27 cade di domenica.
L’acconto è dovuto dai titolari di partita Iva che esistevano nel 2008 e risultano ancora in attività nel 2009, compresi i contribuenti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia nel 2008.
Le modalità di calcolo sono le stesse dello scorso anno, con la sola eccezione dei versamenti effettuati con il modello “F24 IVA - Immatricolazione auto UE” (ora “F24 versamenti con elementi identificativi”).
L’acconto - che non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore a € 103,29 - deve essere versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dal versamento dell’acconto:
- soggetti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno;
- soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
- soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
- soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre risulta un’eccedenza a credito;
- soggetti che applicano il regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della L. n. 388/00 (c.d. nuove iniziative produttive); l’esonero scatta anche nel primo anno in cui non si applica il regime per rinuncia, decorrenza del triennio o superamento dei limiti di ricavi o compensi;
- contribuenti minimi, previsti dall’art. 1 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008);
- soggetti produttori agricoli in regime di esonero, ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;
- soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfetario;
- soggetti raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda prima del 30 novembre (se mensili) o del 30 settembre (se trimestrali), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
- soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito;
- soggetti che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente presentano un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro);
- soggetti che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corso presumono di calcolare un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro).
Modalità e codici di versamento
L’acconto si versa in unica soluzione tramite modello di pagamento F24 on-line, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:
· 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
· 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.
L’importo versato a titolo di acconto verrà scomputato dal debito che risulta:
· per i mensili: dalla liquidazione del mese di dicembre 2009 da versare entro il prossimo 18 gennaio 2010;
· per i trimestrali per opzione: dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2009 (ottobre-novembre-dicembre) da versare entro il prossimo 16 marzo 2010;
· per i trimestrali speciali: dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2009 (ottobre-novembre-dicembre) da versare entro il prossimo 16 febbraio 2010.
Correzione e ravvedimento
Per chi non procede nel termine del 28/12 al versamento dell’acconto Iva o lo esegue in misura insufficiente è possibile rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso: esso comporta la riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili (pari al 30%) unitamente al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il 3%) per i giorni di ritardo.
È possibile sanare spontaneamente la violazione mediante ravvedimento previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97. Il decreto governativo anti-crisi del 28 novembre 2008 ha ridotto la sanzione da “ravvedimento operoso”, stabilendo le seguenti nuove misure:
ð 2,5% (1/12 del 30%) se il versamento viene eseguito entro i 30 gg. dalla scadenza (entro il 27/01/2010), oltre gli interessi legali del 3% su base annua;
ð 3% (1/10 del 30%) se il versamento viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, (entro il 30/09/2010), oltre gli interessi legali del 3% su base annua.
Il codice tributo per pagare la sanzione è l’8904, mentre quello per gli interessi è il 1991 (la separata indicazione degli interessi nel modello F24 rappresenta una delle novità introdotte dalla A.E. con risoluzione n. 109/E del 22/05/2007).
Metodologie di determinazione dell’acconto
Per la determinazione dell’acconto, come di consueto, si può utilizzare alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.
METODO STORICO |
Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell’Iva dovuta relativamente: - al mese di dicembre 2008 per i contribuenti mensili; - al saldo dell’anno 2008 per i contribuenti trimestrali; al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2008), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). Variazioni di regime Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2008 rispetto a quella adottata nel 2008, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: - contribuente mensile nel 2008 che è passato trimestrale nel 2009: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi tre mesi del 2008, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2008; contribuente trimestrale nel 2008 che è passato mensile nel 2009: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2008; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2009 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale. |
METODO ANALITICO |
Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando: - le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2009, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; - le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta. |
METODO PREVISIONALE |
Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto. |
CONTABILITA’ PRESSO TERZI |
I contribuenti mensili che affidano la tenuta della contabilità a terzi possono determinare l’acconto in misura pari a due terzi e cioè al 66% dell’Iva dovuta in base alla liquidazione del mese di dicembre 2009 (periodo che va dal 1° al 20 dicembre) che prende in considerazione le annotazioni eseguite nel mese di novembre 2009. Tale facoltà deve essere espressa dal contribuente, mediante opzione nella dichiarazione annuale Iva 2010 relativa all’anno 2009. |
Casi particolari
In alcuni casi il versamento dell’acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:
Ø nel caso di contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
Ø nel caso di liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo, mentre nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;
Ø nel caso di operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa;
Ø uscita da nuove iniziative: i soggetti per il quali il 2009 è il primo anno di non applicazione del regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L.388/2000) per il termine del triennio agevolato, possono scegliere di applicare il metodo storico, non pagando l’acconto Iva 2009;
Ø imprese agricole: devono versare l’acconto anche le imprese agricole che adottano il regime speciale Iva dei produttori agricoli; fanno eccezione le imprese agricole in regine di esonero;
Ø eredi: agli eredi del contribuente è concessa una dilazione per adempiere agli obblighi cui era tenuto il defunto; in particolare gli eredi possono versare l’acconto entro sei mesi dal decesso.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.eu
14/12/2009