VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2010

 

 

La scadenza nella data classica del 27 dicembre

 

Entro il prossimo 27/12 va effettuato il versamento dell'acconto IVA. I soggetti interessati (ditte individuali, società di persone, società di capitali, lavoratori autonomi, ecc.) dispongono di 3 metodi (alternativi) per determinare l'ammontare dell'acconto dovuto. L’importo dell’acconto sarà scomputato dalla liquidazione periodica (dicembre o quarto trimestre) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).

 

I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2010 entro il prossimo lunedì 27 dicembre 2010.

L’acconto - che non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a € 103,29 - va versato utilizzando il modello di pagamento F24, con la sola eccezione dei versamenti effettuati con il modello “F24 IVA - Immatricolazione auto UE” (ora “F24 versamenti con elementi identificativi”).

 

Soggetti esonerati

Sono esonerati dal versamento dell’acconto:

-  soggetti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno;

-  soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);

-  soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;

-  soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre risulta un’eccedenza a credito;

-  soggetti che applicano il regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della L. n. 388/00 (c.d. nuove iniziative produttive); l’esonero scatta anche nel primo anno in cui non si applica il regime per rinuncia, decorrenza del triennio o superamento dei limiti di ricavi o compensi;

-  contribuenti minimi, previsti dall’art. 1 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008);

-  soggetti produttori agricoli in regime di esonero, ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;

-  soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;

-  associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfetario;

-  soggetti raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

-  imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda prima del 30 novembre (se mensili) o del 30 settembre (se trimestrali), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;

-  soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito;

-  soggetti che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente presentano un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro);

-  soggetti che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corso presumono di calcolare un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro).

 

Modalità e codici di versamento

L’acconto si versa in unica soluzione tramite modello di pagamento F24 on-line, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

·        6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;

·        6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.

L’importo versato a titolo di acconto verrà scomputato dal debito che risulta:

·        per i mensili: dalla liquidazione del mese di dicembre 2010 da versare entro il prossimo 17 gennaio 2011;

·        per i trimestrali per opzione: dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2010 (ottobre-novembre-dicembre) da versare entro il prossimo 16 marzo 2011;

·        per i trimestrali speciali: dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2010 (ottobre-novembre-dicembre) da versare entro il prossimo 16 febbraio 2011.

 

Correzione e ravvedimento

Per chi non procede nel termine del 27/12 al versamento dell’acconto Iva o lo esegue in misura insufficiente è possibile rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso: esso comporta la riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili (pari al 30%) unitamente al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il 1%) per i giorni di ritardo.

È possibile sanare spontaneamente la violazione mediante ravvedimento previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97. Il decreto governativo anti-crisi del 28 novembre 2008 ha ridotto la sanzione da “ravvedimento operoso”, stabilendo le seguenti nuove misure:

ð 2,5% (1/12 del 30%) se il versamento viene eseguito entro i 30 gg. dalla scadenza (entro il 26/01/2011), oltre gli interessi legali su base annua;

ð 3% (1/10 del 30%) se il versamento viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, (entro il 30/09/2011), oltre gli interessi legali su base annua.

Il codice tributo per pagare la sanzione è l’8904, mentre quello per gli interessi è il 1991 (la separata indicazione degli interessi nel modello F24 rappresenta una delle novità introdotte dalla A.E. con risoluzione n. 109/E del 22/05/2007).

 

Metodologie di determinazione dell’acconto

Per la determinazione dell’acconto, come di consueto, si può utilizzare alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO STORICO

Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell’Iva dovuta relativamente:

- al mese di dicembre 2009 per i contribuenti mensili;

- al saldo dell’anno 2009 per i contribuenti trimestrali;

al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2009), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

Variazioni di regime

Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2010 rispetto a quella adottata nel 2009, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:

- contribuente mensile nel 2009 che è passato trimestrale nel 2010: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi tre mesi del 2009, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2009;

contribuente trimestrale nel 2009 che è passato mensile nel 2010: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2009; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2010 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.

 

 

 

 

 

METODO ANALITICO

Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

- le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2010, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;

- le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.

L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta.

 

 

 

 

METODO PREVISIONALE

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.

Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.

 

Casi particolari

In alcuni casi il versamento dell’acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:

Ø      nel caso di contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

Ø      nel caso di liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo, mentre nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

Ø      nel caso di operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa;

Ø      uscita da nuove iniziative: i soggetti per il quali il 2010 è il primo anno di non applicazione del regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L.388/2000) per il termine del triennio agevolato, possono scegliere di applicare il metodo storico, non pagando l’acconto Iva 2010;

Ø      imprese agricole: devono versare l’acconto anche le imprese agricole che adottano il regime speciale Iva dei produttori agricoli; fanno eccezione le imprese agricole in regine di esonero;

Ø      eredi: agli eredi del contribuente è concessa una dilazione per adempiere agli obblighi cui era tenuto il defunto; in particolare gli eredi possono versare l’acconto entro sei mesi dal decesso.

 

Rilevanza penale degli omessi versamenti

Il termine per il versamento dell’acconto Iva, poi, ancorché non riguardi in maniera specifica l’acconto Iva, rappresenta una data “spartiacque” ai fini del rispetto di una norma penale, in ordine agli omessi versamenti.

La data del 27 dicembre, quindi, contraddistingue il momento oltre il quale l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, se l’importo è superiore a € 50.000 per ciascun periodo di imposta, è violazione che assume rilevanza penale.

L’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/00 (che regola la materia del mancato versamento di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti (€ 50.000),anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Sotto il profilo temporale, il reato si perfeziona quando il mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene “entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo”, come letteralmente previsto dalla norma in esame.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

14/12/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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