ACCONTO IVA PER L’ANNO 2011

 

 

L’aliquota del 21% modifica il versamento del 27 dicembre

 

La manovra di ferragosto ha corretto l’acconto Iva. Infatti la scadenza del 27 dicembre, quest'anno, è direttamente influenzata dall'incremento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21%, avvenuta in seguito alla manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011) con efficacia dal 17 settembre scorso. L’acconto Iva è dovuto al 27 dicembre di ogni anno sia dai contribuenti mensili sia trimestrali, ma con regole diverse, perché condizionate dai diversi meccanismi di liquidazione dell’imposta.

 

I soggetti interessati (ditte individuali, società di persone, società di capitali, lavoratori autonomi, ecc.) dispongono di 3 metodi alternativi per determinare l’ammontare dell'acconto dovuto. L’importo dell’acconto sarà scomputato dalla liquidazione periodica (dicembre o quarto trimestre) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).

 

Novità

Nel calcolo revisionale del contribuente trimestrali per opzione occorre considerare che l’88%, calcolato sull'importo che verosimilmente risulterà a debito dalla dichiarazione annuale dell’Iva per il periodo di imposta 2011, terrà conto di operazione effettuate applicando l’aliquota Iva ordinaria del 20% e di operazioni effettuate, a decorrere dal 17 settembre 2011, applicando l’aliquota Iva ordinaria del 21%.

Per quanto riguarda l’incremento di aliquota, con il metodo analitico, l’acconto Iva da versare sarà interamente riferito a operazioni poste in essere applicando l’aliquota Iva ordinaria del 21 per cento.

Pertanto, rispetto all’aumento dell’aliquota Iva al 21%, il calcolo dell’acconto Iva con il metodo storico è preferibile, proprio perché considera, come base su cui calcolare l’88%, l’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente, quando l’aliquota ordinaria era ancora il 20 per cento.

 

Metodi di calcolo

I contribuenti possono scegliere fra tre metodi di calcolo dell’acconto: storico, previsionale e analitico.

Ø Il metodo storico determina l’acconto da versare nella misura dell'88% dell’Iva a debito risultante rispettivamente dalla liquidazione del mese di dicembre 2010, per i contribuenti mensili; dalla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2010, per i contribuenti trimestrali per opzione; dalla liquidazione del quarto trimestre 2010, per i contribuenti trimestrali, in base all'articolo 74, co. 4 del D.P.R. 633/72.

Ø Il metodo revisionale determina  l’acconto da versare nella misura dell'88% dell’Iva che si prevede di versare rispettivamente: per il mese di dicembre 2011, per i contribuenti mensili; a saldo, in sede di dichiarazione annuale per l'anno 2011, per i contribuenti trimestrali per opzione; per il quarto trimestre 2011, per i contribuenti trimestrali di cui all'articolo 74, co. 4, del D.P.R. 633/72.

Ø Il metodo analitico determina l’acconto nella misura del 100% dell’imposta a debito derivante da una liquidazione effettuata al 20 dicembre 2011, che tiene conto: delle operazioni attive e passive registrate nei registri acquisti e vendite, per il periodo 1° dicembre-20 dicembre per i contribuenti mensili; delle operazioni attive e passive registrate nei registri acquisti e vendite, per il periodo 1° ottobre-20 dicembre per i contribuenti trimestrali; delle operazioni poste in essere, ma non ancora fatturate o registrate, relative al periodo 1° novembre-20 dicembre; delle operazioni intracomunitarie da cui, per il reverse charge, deriva un imposta a debito.

 

Soggetti esclusi

Casi di esonero dal versamento dell’acconto Iva:

 

Modalità di versamento

L’acconto si versa in unica soluzione tramite modello di pagamento F24 on-line, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

·        6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;

·        6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.

L’importo versato a titolo di acconto verrà scomputato dal debito che risulta:

·        per i mensili: dalla liquidazione del mese di dicembre 2011 da versare entro il prossimo 16 gennaio 2012;

·        per i trimestrali per opzione: dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2011 (ottobre-novembre-dicembre) da versare entro il prossimo 16 marzo 2012;

·        per i trimestrali speciali: dalla liquidazione dell’ultimo trimestre 2011 (ottobre-novembre-dicembre) da versare entro il prossimo 16 febbraio 2012.

 

Casi particolari

In alcuni casi, il versamento dell’acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:

Æ   nel caso di contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

Æ   nel caso di liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:

·        in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;

·        nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

Æ   nel caso di operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

 

Versamenti tardivi e ravvedimento operoso

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato, oltre gli interessi legali.

È possibile sanare spontaneamente la violazione mediante ravvedimento previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97, con applicazione delle sanzioni ridotte, nella seguente misura:

ð ravvedimento sprint col 0,2% (1/10 del 30% : 15) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza [entro il 10/01/2012], oltre gli interessi legali su base annua del 1,5% e del 2,5% dal 1/1/2012;

ð ravvedimento breve col 3% (1/10 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza [entro il 26/01/2012], oltre gli interessi legali su base annua del 1,5% e del 2,5% dal 1/1/2012;

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa [entro il 01/10/2012], oltre gli interessi legali su base annua del 1,5% e del 2,5% dal 1/1/2012.

Il codice tributo per pagare la sanzione è l’8904, mentre quello per gli interessi è il 1991 (la separata indicazione degli interessi nel modello F24 rappresenta una delle novità introdotte dalla A.E. con risoluzione n. 109/E del 22/05/2007).

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera; che non siano già state contestate le violazioni o non siano iniziate ispezioni, accessi o verifiche delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

Tavola riassuntiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO STORICO

Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell’Iva dovuta relativamente:

-  al mese di dicembre 2010 per i contribuenti mensili;

-  al saldo dell’anno 2010 per i contribuenti trimestrali;

al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2010), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

Variazioni di regime

Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2010 rispetto a quella adottata nel 2010, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:

-  contribuente mensile nel 2010 che è passato trimestrale nel 2011: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi tre mesi del 2010, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2010;

contribuente trimestrale nel 2010 che è passato mensile nel 2011: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2010; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2011 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.

 

 

 

 

 

METODO ANALITICO

Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

-  le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2011, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;

-  le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.

L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta.

 

 

 

 

METODO PREVISIONALE

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.

Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

17/12/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

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