ACCONTI IMPOSTE DI NOVEMBRE  

 

 

Versamento degli acconti di novembre 2009

 

Il consueto appuntamento con gli acconti autunnali relativi alle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché ai contributi previdenziali (INPS) sulla parte eccedente il minimale, a decorre dal 1 novembre. Il 30 novembre è una data da non dimenticare, in quanto è l’ultimo giorno utile per il versamento della seconda o unica rata di acconto per le imposte dell’esercizio in corso.

 

In via generale, sono obbligati al versamento dell’acconto imposte tutti i contribuenti che hanno presentato o comunque avrebbero dovuto presentare la dichiarazione dei redditi, sia esso il modello 730, Unico o Unico MINI per il periodo d’imposta precedente e che hanno indicato un debito d’imposta superiore a euro 51,65.

 

Novità per imprese e professionisti

Nel rispetto delle novità introdotte dalla manovra d’estate (D.L. 112/2008 del 25/06/2008) per il reddito di impresa e di lavoro autonomo potrebbe essere necessario ridurre il debito d’imposta 2009 e rivedere le stime al ribasso.

E’ il caso del bonus capitalizzazione del 3% sugli aumenti di capitale eseguito dai soci persone fisiche, ma il beneficio è fruibile dalla società con una variazione in diminuzione per cinque annualità consecutive. Discorso a parte per gli investimenti che godono dell’agevolazione Tremonti-ter, in quanto non è possibile considerare la variazione in diminuzione scaturente dagli investimenti agevolabili effettuati nel 2009 in sede di acconti, ma esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (circolare 44/E/2009).

 

Metodi di determinazione dell’acconto

Gli acconti relativi alle imposte (Irpef, Ires, Irap e Inps) possono essere determinati, come noto, sulla base dei seguenti due metodi:

Ø metodo storico;

Ø metodo revisionale.

Il metodo storico prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo di imposta 2008, nelle misure di seguito riportate:

 

MODELLO

Imposta

Acconto totale

Rata unica - esenzioni

Secondo acconto

Unico

Società di capitali

Ires

100%

In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera €103 (ossia il 40% di 257,52)

 

 

 

60% di quanto dovuto in totale

(il 40% di quanto dovuto è stato versato insieme al saldo delle imposte 2008) 

Irap

100%

In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera €103 (ossia il 40% di 257,52)

Unico

Società di persone

Irap

99%

Non dovuto se inferiore a €51,65
In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera €103 (ossia il 40% di 257,52)

Unico

Persone fisiche

Irpef

99%

Non dovuto se importo di RN31 non è superiore a € 52.

In unica soluzione se l’acconto non supera €257,52 (RN31 max €260)

Irap

99%

Non dovuto se inferiore a €51,65

In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera €103 (ossia il 40% di 257,52)

 

Il metodo previsionale è ammesso dall’art. 2 della L. 97/1977 e consente al contribuente di commisurare l’acconto sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. In sostanza, per ricalcolare l’acconto d’imposta, si deve considerare la situazione reddituale dell’intero anno e ciò non solo in ordine ai proventi o ricavi, ma anche ai maggiori oneri deducibili o detraibili, detrazioni e crediti d’imposta, a costi e spese di rilevante importo sostenuti nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, a componenti reddituali soggetti a tassazione sostitutiva. Il contribuente che ritiene di conseguire un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, può evitare di versare a titolo d’acconto un’imposta in eccedenza e di trovarsi, pertanto, in una posizione creditoria. Il calcolo del minor acconto deve, però, essere effettuato con molta cura, per evitare di incorrere nella sanzione del 30% (più gli interessi di mora) applicata nel caso di versamento insufficiente.

 

Esonero dal versamento dell’acconto

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

û nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);

û  nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);

û  non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con solo la certificazione unica Cud);

û  nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es. quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);

û hanno la certezza di non essere soggetti nella dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;

û  hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui Bot o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di incaricato alle vendite a domicilio);

û  hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi;

û  non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati, perché ad esempio:

-         lavoratori dipendenti o pensionati con un solo reddito percepito da un unico datore di lavoro o ente, senza oneri deducibili o detraibili da far valere;

-         lavoratori dipendenti con redditi percepiti da più datori di lavoro conguagliati dall’ultimo datore di lavoro e, ovviamente, senza oneri deducibili o detraibili;

-         possessori di redditi di lavoro dipendente come nei precedenti casi e di abitazione principale il cui reddito fondiario è stato completamente abbattuto dalla specifica deduzione.

û  gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2009 per i redditi del defunto.

 

Novità in arrivo per l’IRAP

Seppure la decisione può venire presa dopo la scadenza del 30/11 p.v. è bene sapere che è stato presentato un emendamento alla Finanziaria 2010 per ridurre l’impatto dell’Irap sulle imprese con meno di 50 addetti.

Sotto l’aspetto pratico, verrebbe resa deducibile l’Irap dalle imposte sui redditi, che quindi potrà diminuire l’Ires o l’Irpef, che verrà liquidata nel modello Unico, con una sorta di “compensazione”.

Quindi si dovrebbe continuare a pagare l’Irap, ma questa potrà diminuire il debito delle altre imposte e se non capiente, l’eccedenza potrà essere utilizzata in F24 per compensare i versamenti dell’Iva.

Si tratta ovviamente di una ipotesi allo studio, della quale bisogna ancora attendere il corso legislativo.

 

Regime dei minimi

I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi a decorrere dall’anno in corso, sono tenuti alla determinazione dell’acconto Irpef senza considerare l’adesione al regime dei minimi. Tali soggetti dovranno effettuare il versamento dell’acconto Irpef in relazione alle regole per tale tributo non tenendo conto della nuova assoggettabilità alla imposta sostitutiva del 20%. Detto acconto Irpef sarà detratto dal versamento a saldo dell’imposta sostitutiva. L’unica modalità di determinazione dell’acconto dovuto per l’anno di accesso al regime è il metodo storico con esclusione della possibilità di utilizzare il metodo previsionale. Tali soggetti sono esonerati dal versamento in acconto Irap in quanto tale tributo non è dovuto ai fini del regime dei minimi.

I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi con decorrenza dal precedente anno, sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risultante dal quadro CM. Per calcolare l’ammontare dell’acconto dovuto con il metodo storico si deve far riferimento a quanto esposto a rigo CM15 “Imposta a Debito”.

 

Modalità di versamento

Il versamento della seconda o unica rata di acconto deve essere effettuato nel periodo compreso fra il 1° e il 30 novembre. In particolare, i contribuenti non titolari di partita Iva possono eseguire il versamento utilizzando il modello cartaceo F24, presso qualsiasi banca o qualsiasi agenzia postale, mentre i contribuenti titolari di partita Iva devono obbligatoriamente effettuare il pagamento a mezzo del sistema telematico (tramite Entratel, Fisco on-line o remote banking).

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

·     4034 - IRPEF acconto (seconda rata o acconto in unica soluzione);

·     2002 - IRES acconto (seconda rata o acconto in unica soluzione);

·     3813 - IRAP acconto (seconda rata o acconto in unica soluzione);

·     1799 - Acconto Imposta Sostitutiva Minimi.

Il secondo acconto di novembre non è rateizzabile e deve essere effettuato in unico versamento.

 

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997. Il decreto governativo anti-crisi del 29 novembre 2008 ha ridotto la sanzione da “ravvedimento operoso”, stabilendo le seguenti nuove misure:

ð 2,5% (1/12 del 30%) se il versamento viene eseguito entro i 30 gg. dalla scadenza (entro il prossimo 30 dicembre), oltre gli interessi legali del 3% su base annua;

ð 3% (1/10 del 30%) se il versamento viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali del 3% su base annua.

 

 

04/11/2009

 

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