RAFFORZATI I POTERI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

 

 

 


Il segnale arrivato dall’Amministrazione Finanziaria è chiaro: dare un nuovo impulso all’utilizzo delle misure cautelari di quanto deve essere riscosso attraverso le cartelle di pagamento, con ricorso a ipoteche e sequestri sin dalla fase successiva al controllo, ma anche mediante iscrizione a ruolo straordinario di imposte, sanzioni e interessi in presenza di accertamenti non definitivi.

 

Con la circolare 4/E del 15 febbraio scorso l’Agenzia Entrate è intervenuta per illustrare agli Uffici i procedimenti cautelari che possono essere messi in atto, qualora il contribuente moroso non assolva al proprio debito alla prevista scadenza e nelle more che la pretesa impositiva divenga definitiva.

Maggiore ricorso quindi all’iscrizione di ipoteca, sequestro o ricorso al ruolo straordinario, con possibilità di iscrivere l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento.

Le modifiche integrano la disciplina fondamentale in materia di misure cautelari, contenuta nell’art. 22 del D.Lgs. 472/1997. L’intervento normativo ha fornito all’Agenzia l’occasione per tornare su un argomento già affrontato con le circolari 180/1998 e 66/2001.

 

Novità

Prima della modifica recata dal D.L. 185/2008, le misure cautelari potevano essere adottate a garanzia del credito tributario dovuto per le sanzioni e potevano essere adottate esclusivamente sulla base di un atto di contestazione, un provvedimento di irrogazione della sanzione o un processo verbale di constatazione.
Per effetto del citato intervento normativo, si sono avute queste due importanti novità:

·        con il co. 5 dell’art. 27, è stato previsto espressamente che quando la misura cautelare è adottata sulla base di un PVC, la garanzia può essere estesa all'intera pretesa tributaria, comprensiva quindi oltre che delle sanzioni, anche dell’imposta e dei relativi interessi;

·        con il co. 6 dell’art. 27, è stata prevista la possibilità di adottare le misure cautelari per tutti gli importi dovuti, anche sulla base di un atto con cui vengono accertate maggiori imposte (avviso di accertamento).

Tre le principali novità viene chiarito che il sequestro e l’ipoteca si applicano anche ai crediti per imposte e interessi e non solo a quelli riferiti alle sanzioni. La richiesta di queste misure deve sempre essere adeguatamente motivata e valutare il comportamento del contribuente, senza mai cadere in automatismi.

L’Ufficio può accettare anche una adeguata garanzia sostitutiva, prestata volontariamente dal debitore.

 

Ipoteche e sequestro

Sotto il profilo procedurale, l’ipoteca e il sequestro sono ammesse sia dopo il processo verbale di constatazione (PVC) che dopo l’atto di accertamento.

L’iscrizione di ipoteca ha come scopo quello di costituire una prelazione, attribuendo all’Agenzia il diritto (esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione per garantire la pretesa tributaria. Può avere ad oggetto i beni immobili, i diritti, le rendite, e tutti gli altri beni (navi, aerei, auto) indicati dall’articolo 2810 del codice civile.

Il sequestro conservativo ha come scopo quello di evitare che i beni del trasgressore vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che gli stessi costituiscono per il creditore, ed adempie alla funzione preventiva di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in pregiudizio al creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto sequestro.

La circolare in oggetto chiarisce, quindi, quali sono le modalità alle quali gli uffici dovranno attenersi, per ottenere un ponderato utilizzo delle misure cautelari, in presenza di pericolosità fiscale del contribuente e di pericolo legato alla solvibilità dello stesso.

In pratica l’Agenzia delle Entrate, con tale circolare, “sollecita” gli uffici locali ad attivarsi per l’adozione delle misure cautelari in tutti quei casi in cui valutino la probabilità “che in futuro il debitore possa dissolvere i propri beni”.

Prima di procedere con l’istanza, però, risulta obbligatoria la preventiva notifica di un atto di contestazione, provvedimento di irrogazione della sanzione, avviso di accertamento oppure di un processo verbale di constatazione al contribuente.

La richiesta di adozione di misure cautelari dovrà, in ogni caso, essere debitamente ed adeguatamente motivata, tenendo conto delle caratteristiche del contribuente, ovvero dovranno essere tenuti in debito conto i comportamenti concreti del contribuente, senza mai risolversi in automatismi.

La circolare invita a preferire lo strumento del sequestro rispetto a quello dell’ipoteca per la maggior ampiezza del primo sul secondo.

 

Iscrizione a ruolo straordinario

E’ una ulteriore possibilità che il fisco ha, in presenza di fondato pericolo per la riscossione, di richiedere – tramite l’agente della riscossione (Equitalia) – la notifica di una cartella di pagamento per imposte, interessi e sanzioni per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non divenuto ancora definitivo.

Decorsi 60 giorni da questa notifica, se il contribuente non ha provveduto a pagare, l’agente della riscossione ha il potere di iscrivere ipoteche, eseguire pignoramenti, fermi amministrativi dei veicoli, bloccare i pagamenti che una amministrazione può effettuare al contribuente.

In concreto, decorsi i 60 giorni per il pagamento, l’agente della riscossione può attuare tutti gli atti cautelari previsti dal D.Lgs. 472/97, senza richiedere alcuna autorizzazione.

Al contribuente moroso non resta che chiedere una sospensiva alla Commissione Tributaria provinciale, nell’attesa che il ricorso contro la pretesa erariale venga valutato nel merito; nella prassi quando il contribuente richiede la sospensione di una cartella, passano di norma più di 60 giorni prima della pronuncia della Commissione Tributaria.

Scaduti i 60 giorni senza un provvedimento di sospensiva del giudice, la società di riscossione può esercitare i suoi poteri (ipoteche, fermi, pignoramenti), neutralizzando di fatto anche l’eventuale sospensiva disposta dal giudice; una volta proceduto a ipoteca o pignoramento, il provvedimento non consente la revoca, compresa la successiva sospensiva disposta dal giudice.

 

Conseguenze e considerazioni

Le conseguenze che ciò comporta sono l’impossibilità di operare sui conti pignorati, la cessione a terzi di beni ipotecati, la richiesta di mutui o finanziamenti e molto altro ancora.

Fermo restando che è fondamentalmente condivisibile ed auspicabile che l’amministrazione assuma tutte le cautele del caso in presenza di violazioni fiscali, qualche dubbio si pone laddove la pretesa erariale si basi non su condotte evasive, ma su interpretazioni particolari dell’Ufficio o su presunzioni di evasione.

 

 

08/03/2010

 

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