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TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI “AMBIENTI CONFINATI”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 diretto a disciplinare le caratteristiche di professionalità e qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti in settori a particolare rischio infortunistico quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d. “ambienti confinati”).
L’entrata in vigore è prevista dal 23/11/2011.
Campo applicativo
Il nuovo regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali
} pozzi, fogne, camini, fosse, cunicoli, gallerie e simili
} serbatoi, recipienti, tini, silos, condutture, caldaie e simili
} vasche, canalizzazioni, tubazioni e simili
Qualificazione delle imprese ed autonomi
Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
avvenuta effettuazione di specifica attività di informazione e formazione di tutto il personale, con verifica di apprendimento;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza;
- rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di DURC;
- integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento.
Procedura di lavoro
Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
In caso di affidamento dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, oltre al rispetto di quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, è tenuto a:
· informare tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività;
· individuare un sorvegliante (competente, informato, formato e addestrato) con funzioni di vigilanza sui lavori, indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e di gestione del rischio da interferenza.
15/11/2011