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Estesi gli incentivi anche ai lavoratori autonomi
È stato pubblicato nella G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 il testo definitivo della Manovra d’estate, che stabilisce alcuni interventi di contrasto alla crisi, fra cui l’incentivo per le aziende che assumeranno lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga; tale incentivo è esteso anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, nel caso in cui lo stesso ne faccia richiesta per intraprendere un’attività autonoma, avviare un’auto o micro impresa o associarsi in cooperativa.
Il nostro ordinamento, al fine di sostenere il reddito dei lavoratori normalmente esclusi dai benefici della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità e cioè quelli provenienti da aziende fino a 15 dipendenti (art. 4, L. 236/93) o da aziende sopra i 15 dipendenti che non rientrano nei settori economici previsti dalla normativa di riferimento (L. 223/91), ha previsto, in caso di emergenze occupazionali in settori di volta in volta individuati, la possibilità di ricorrere a tali ammortizzatori derogando alla normativa vigente.
In questo modo i lavoratori delle aziende ammesse a questi ammortizzatori in deroga possono essere collocati in C.I.G.S., percependo la relativa indennità e, se licenziati e collocati in mobilità, percepire l’indennità di mobilità.
Situazioni interessate
Le imprese coinvolte da questo strumento si possono suddividere nelle seguenti tre tipologie:
1° tipologia:
- Imprese industriali e artigiane comunque operanti nei settori ricompresi nella normativa delle integrazioni salariali straordinarie ma con organico aziendale pari o inferiore ai 15 dipendenti, e imprese con meno di 15 dipendenti di settori non ricompresi nella normativa delle integrazioni salariali.
2° tipologia:
- Settori produttivi non compresi nella normativa C.I.G.S. con più di 15 dipendenti.
3° tipologia:
- Tutte le altre imprese operanti in settori produttivi ricompresi nella normativa C.I.G.S. che hanno superato il periodo massimo di integrazione salariale fruibile (36 mesi nel quinquennio), e che hanno concordato programmi di riorganizzazione e/o di ricollocazione del personale in esubero.
Misura dell’incentivo
Il comma 7 dell'articolo 7-bis della legge 33/2009 riconosce ai datori di lavoro che non hanno sospensioni in atto e che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. I lavoratori devono essere stati licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla L. 223 del 1991.
L’incentivo è erogato dall’Inps tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
Interessati i lavoratori che intendono avviare un’attività autonoma
Lo stesso incentivo è riconosciuto ai beneficiari dell’intervento in deroga che possono chiedere la liquidazione in unica soluzione dell’importo autorizzato per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività auto imprenditoriale o una micro-impresa o per associarsi in cooperativa.
Lo prevede il co. 7 dell’art. 1 del D.L. 78 del 1° luglio 2009, che modifica il citato articolo 7-ter, comma 7, del D.L. 5/2009 aggiungendo all’incentivo per le imprese questa possibilità per il lavoratore, che può pertanto chiedere la liquidazione dell’indennità spettante, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate. Per ottenere il finanziamento, però, il beneficiario di trattamenti di cassa integrazione in deroga deve rassegnare le dimissioni dall’impresa di appartenenza dopo l’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo.
Lavoro autonomo di tipo accessorio
Il beneficiario del trattamento di C.I.G. in deroga può anche prestare attività di lavoro accessorio di tipo occasionale. Il D.L. 5/2009, convertito nella L. 33, consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di fornire tali prestazioni, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare, senza con questo pregiudicare la loro disponibilità a una nuova occupazione o ad offerte formative, che è condizione per fruire della cassa integrazione in deroga. Gli interessati potranno, perciò, in tutti i settori di attività e senza vincoli temporali, svolgere prestazioni lavorative retribuite con i voucher, di valore nominale pari a 10,00 euro, di cui 7,50 a favore del lavoratore.
Poiché i voucher assicurano anche la copertura previdenziale, l’art. 7-bis stabilisce che l’Inps provveda a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Regimi contabili delle attività autonome
In sintesi si elencano i principali regimi contabili a cui un lavoratore autonomo può accedere, avendone i requisiti e le caratteristiche:
COMPENSO OCCASIONALE AUTONOMO
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
REGIME DEI MINIMI
REGIME SEMPLIFICATO
CONTABILITA’ ORDINARIA
Rinvio per approfondimenti
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07/09/2009