INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI

 

 

Prorogate le agevolazioni anche al 2012

 

Per il 2012, la legge 183/2011 (legge di stabilità) ha prorogato al 2012 le misure incentivanti per l’assunzione di lavoratori disoccupati. Altre novità dopo il Decreto Legge Monti riguardano gli incentivi all’assunzione di lavoratori apprendisti, in mobilità e cassa integrazione.

 

Più recentemente il Ministero del Lavoro ha confermato anche per il 2012 gli incentivi descritti sopra introducendone altri quali:

 

Assunzione di lavoratori disoccupati

Con la Legge n. 191/2009 sono stati introdotti degli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati che si trovano in situazioni particolari.

I beneficiari non sono solo i lavoratori, ma i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

In particolare sono promosse:

-         Le assunzioni di disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

-         Le assunzioni o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti gli incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;

-         Le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile; questi ultimi incentivi sono cumulabili con quelli indicati ai punti precedenti se ne ricorrono tutti i corrispondenti presupposti di legge.

Per fruire degli incentivi è necessario che il datore di lavoro sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, osservi le norme sulla sicurezza dei lavoratori, applichi i vari accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali (Circ. Inps 22/2010).

 

Misura dell’incentivo

Alla data dell’assunzione il lavoratore deve essere titolare alternativamente di:

-         indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

-         indennità speciale di disoccupazione edile.

Nell’ipotesi di trasformazione del contratto a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare dell’indennità alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato.

Oltre agli incentivi rivolti ai lavoratori disoccupati, la Legge n. 183/2011 ha stabilito un’ulteriore serie di incentivi:

1. un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate a favore dei datori di lavoro le cui imprese non siano interessate da trattamenti di interventi di Cigs che, senza esservi obbligati, assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della Cigs, a seguito della cessazione parziale o totale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale. L’incentivo spetta in costanza di rapporto di lavoro per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore. Nel caso poi vi sia un’ assunzione a tempo determinato per un periodo inferiore alla durata dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta solo per tale periodo inferiore.

2. Lo stesso incentivo è riconosciuto anche ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga e ai lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, co. 1 D.L. n. 185/2008.

Le imprese possono utilizzare, in via sperimentale, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione e riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento: i destinatari sono lavoratori sospesi in Cig, lavoratori sospesi in Cigs, lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà, lavoratori sospesi destinatari di Cig in deroga; lavoratori sospesi in base al co. 1, art. 19 D.L. n. 185/2008. Questa opportunità è data ai datori di lavoro con qualifica di azienda e non, ad esempio, ai professionisti.

3. Per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, aventi almeno 50 anni di età, è prevista una riduzione contributiva in via sperimentale per il 2010, 2011, 2012.

Il beneficio non spetta se l’assunzione viene fatta in attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da contratto individuale; se nei sei mesi precedenti il datore ha effettuato dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro; se tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia coincidenza degli assetti proprietari ovvero vi siano rapporti di controllo o collegamento. In questo caso comunque il beneficio spetta se l’ assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento.

Vi è poi un altro incentivo che la legge riconosce a quei datori di lavoro che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione del personale avente la stessa qualifica dei lavoratori di assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e modifiche successive, che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile.

 

Assunzione di apprendisti

A partire dal 30 novembre 2011 e per tutto il 2012 le imprese di ogni settore possono richiedere la concessione di un contributo per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato.

L’avviso pubblicato da Italia Lavoro spa, società di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede l’erogazione di aiuti per incentivare l’uso del contratto di apprendistato.

La misura, nell’ambito del progetto AMVA è dotata di risorse pari a 51.046.700,00 euro per l’apprendistato professionalizzante (soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni, per il conseguimento di una qualifica professionale).

I contratti di apprendistato dovranno essere stipulati a partire dal 30 novembre 2011.

Il contributo ammonta a 4.700 euro per ciascun lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno.

Possono presentare domanda per ottenere l’incentivo alle assunzioni le imprese aventi sede operative su tutto il territorio nazionale, incluse le attività artigianali ovvero altre attività individuali o familiari.

I contratti di lavoro devono prevedere l’assunzione di lavoratori disoccupati cioè chi non ha avuto, negli ultimi 12 mesi, rapporti di lavoro con l’impresa richiedente, ovvero lavoratori svantaggiati e cioè: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori senza occupazione da oltre 24 mesi.

Tale status deve essere certificato dalle risultanze dell’anagrafe tenuta dai Centri per l’impiego territorialmente competenti.

I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a partire dalle ore 10,00 del 30 novembre 2011.

E’ bene sapere che in caso di ammissione al contributo, per ottenerne la liquidazione, l’impresa beneficiaria è tenuta a perfezionare idonea fidejussione bancaria a garanzia dell’intero ammontare del contributo richiesto.

Inoltre l’assunzione dell’apprendista gode di incentivi di natura contributiva. A partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 chi assumerà apprendisti avrà un totale sgravio contributivo di durata triennale (Testo Unico 2012).

 

Assunzione di lavoratori in mobilità

Nel quadro delle agevolazioni contributive disposte dal legislatore per facilitare il reimpiego dei lavoratori disoccupati, trovano un posto di rilievo i benefici previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, e dall’art. 25 della Legge n. 223/1991 a favore dei datori di lavoro di qualunque settore che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Le assunzioni possono essere effettuate con contratto a termine per un massimo di 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del rapporto, oppure direttamente a tempo indeterminato fin dall'inizio. E’ altresì ammissibile la costituzione del rapporto a tempo parziale.

In ogni caso il datore di lavoro non deve aver proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle del personale licenziato.

I vantaggi contributivi riconosciuti al datore di lavoro sono diversamente stabiliti a seconda che il contratto di lavoro venga stipulato a termine ovvero a tempo indeterminato, e che il lavoratore da assumere abbia diritto o meno all'indennità di mobilità.

Gli incentivi previsti sono così determinati:

  1. Assunzione con contratto a termine per un massimo di 12 mesi. Per la durata del contratto la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
  2. Trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Qualora nel corso del suo svolgimento il contratto a termine di cui al precedente punto a) venga trasformato a tempo indeterminato, viene posta a carico del datore di lavoro per un periodo di ulteriori 12 mesi la sola contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l'assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale contributo viene erogato per un massimo di:
  1. Assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per i primi 18 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l’assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale contributo viene erogato per un massimo di:

In base alla norma introdotta dall'art. 2, comma 1 della Legge del 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito il D.Lgs. 299/1994, il diritto ai benefici economici previsti ai precedenti punti a) b) c) non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

 

 

07/05/2012

 

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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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