TASSATE LE ATTIVITA’ ESTERE

 

 

Depositi, immobili e anonimato estero con prelievo

 

Per le attività finanziarie estere e per gli immobili oltre confine viene prevista una nuova imposta. Il Governo ha stabilito che a decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

 

La Manovra Monti – D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214/11 pubblicata sul
S.O. della G.U. n. 300 del 27/12/11 in vigore dal giorno successivo – ha introdotto un insieme di imposte che si possono definire patrimoniali, poiché intendono colpire la ricchezza variamente investita in stock di capitale, le disponibilità in relazione alle quali si è fruito delle disposizioni c.d. di scudo fiscale, gli immobili e altre attività finanziarie posseduti all’estero.

 

Novità per gli investimenti esteri

Sono tre le novità che riguardano gli investimenti esteri:

Ø      Scudo fiscale e imposta sull’anonimato.

Ø      Tassazione degli immobili esteri (Ivie).

Ø      Tassazione delle attività finanziarie e dei depositi esteri.

La norma colpisce le persone fisiche residenti in Italia che possiedono attività finanziarie all’estero e non le società e gli enti collettivi in genere. L’imposta ha dunque una matrice evidentemente patrimoniale.

 

Imposta sull’anonimato

Introdotta una vera e propria imposta sull’anonimato da versare annualmente come imposta di bollo speciale a regime, nella misura del 4 per mille (0,4%) delle attività finanziarie oggetto di emersione con gli scudi fiscali del passato.

L’imposta di bollo è poi destinata a salire al 1% per il 2012 e al 1,35% nel 2013. Il prelievo strutturale si trasforma in straordinario solo per il 2012 e nella misure sempre dell’1% nel caso in cui i capitali oggetto di emersione siano stati dismessi.

Gli intermediari provvederanno a:

• trattenere l’imposta dal conto del soggetto interessato ovvero ricevere provvista dallo stesso;

• versare l’imposta entro il 16 febbraio di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente. Per il versamento da effettuare entro il 16.2.2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011;

• segnalare all’Agenzia delle Entrate i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista.

Con il pagamento dell’imposta di bollo sarà garantito l’anonimato, che decadrà quando l’imposta di bollo non sarà più trattenuta dagli intermediari i quali effettueranno un’apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Nei confronti di tali contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo.

 

Tassazione degli immobili all’estero (Ivie)

La patrimoniale sugli immobili – prima Ici e dal 2012 Imu – varca i confini dello Stato. Si chiamerà Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) l’imposta patrimoniale che già dal 2011 colpirà le persone fisiche residenti in Italia: il possesso di immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, determinerà il versamento nelle casse dell’erario di un’imposta dello 0,76% del valore degli immobili.

Il valore è costituito dal costo riportato nell’atto di acquisto o dai contratti e, in assenza, dal valore di mercato dove è situato l’immobile. Dovrà ancora essere chiarito se, in caso di immobili ricevuti per successione o donazione, si debba assumere il valore indicato nella dichiarazione di successione eventualmente presentata in Italia o nello stato estero.

Quindi anche i cittadini non italiani che vengono nello Stato per lavorare e diventano “residenti”, saranno soggetti al nuovo prelievo per le case “oltreconfine”.

Sembrano escluse le società, in quanto le persone giuridiche non sembrano essere ricomprese tra i soggetti passivi.

Sarà un’imposta proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno per i quali si è protratto il possesso. Non è chiaro, essendo stata istituita nel dicembre 2011, se sarà dovuta per l’intero anno 2011 o in modo frazionato.

Per scongiurare possibili doppie imposizioni dall’Imu, viene riconosciuto un credito d’imposta pari a eventuali prelievi patrimoniali applicati nello stato in cui si trova l’immobile, come avviene in Francia, alla stregua della tax foncière e non di imposte sui redditi. Occorre comunque verificare i trattati internazionali sulle doppie imposizioni.

La tassazione avverrà nel modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

 

Tassate le attività finanziarie ed i depositi esteri

Scatta già dal 2011 e per il 2012 un’imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute all’estero, nella misura dell’1 per mille (0,1%). L’imposta sarà dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia in misura proporzionale alla quota di possesso delle attività ed in relazione al periodo di detenzione e non anche dalle società e dagli enti collettivi in genere.

Per attività finanziarie si devono intendere, ad esempio, le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, quotati e non, le quote di società in genere ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le polizze assicurative produttive di redditi finanziari.

Posto che la norma menziona le attività finanziarie in termini generali, senza specificare che si tratti necessariamente di attività finanziarie estere, sembrerebbe che l’imposta possa colpire anche le attività finanziarie emesse da soggetti in Italia e detenute all’estero.

Dal 2013 la tassazione salirà all’1,5 per mille (0,15%) ed il prelievo si applicherà al valore di mercato che viene rilevato al termine di ogni anno solare nel luogo dove il contribuente detiene le attività finanziarie. Per determinare il valore potrà essere utilizzata la documentazione dell’intermediario estero e, in mancanza, il valore nominale.

Dal totale dell’imposta può essere dedotto, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Questa previsione conferma indirettamente che la nuova imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero è di tipo patrimoniale; una novità assoluta nel nostro panorama tributario.

Il problema sarà ulteriormente quello di capire, specialmente per alcuni stati esteri, quando per questi ultimi si può parlare di imposizione patrimoniale che colpisce tali attività, in modo che l’importo assoggettato ad imposizione in tale stato venga defalcato dall’imposta patrimoniale dovuta in Italia.

Anche per questa imposta la tassazione avverrà nel modello dichiarativo delle persone fisiche – Unico P.F.

 

Liquidazione e versamento del nuovo prelievo

Con degli specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verranno stabilite le disposizioni attuative. Tuttavia, il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro il termine di versamento a saldo dell’Irpef. In sostanza, il primo versamento della nuova imposta dovrà essere eseguito entro il versamento a saldo delle imposte dovute con Unico (16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%).

 

 

26/01/2012

 

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