A cura dello Studio Legale Avvocati

R. Rambozzi – D.L. Riccardi – M. Marengo

 

 

 

 

Gli apparecchi per il rilevamento della velocità devono essere segnalati

 

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto gli apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox) occultati. La Corte ha confermato l’impostazione del Tribunale che aveva ritenuto che l’attuale formulazione dell’art. 142 cod. str. (modif. dal d.l. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n. 160/2007) prevede che “le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili.

 

Peraltro anche la circolare 3 agosto 2007 del Ministero dell’interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità è collocato. Il D.M. 15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007 hanno ribadito l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento”. Nella fattispecie concreta oggetto della sentenza della Cassazione Penale dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria risultava invece che le apparecchiature erano state ben occultate in autovetture spesso di proprietà del titolare il quale, ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni. Veniva pertanto ritenuto sussistente il reato di truffa, mentre il periculum in mora era individuato nei prevedibili ulteriori esborsi illegittimi da parte degli automobilisti sulla base di un rilevamento automatico della velocità così organizzato.

 

Conclusione:

In altre parole il principio fatto proprio dalla Suprema Corte in estrema sintesi è: gli autovelox sono regolari se visibili e soprattutto se debitamente segnalati almeno 400 mt. prima del posizionamento.

 

 

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