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Il bilancio 2009 delle aziende sarà prima di tutto il referto “reale” dello stato di salute delle aziende italiane, alla prese con la crisi economica che ha messo in difficoltà diversi settori merceologici. Procedere alla verifica della continuità aziendale servirà a stabilire se l’ossigeno dei provvedimenti anti-crisi avrà davvero sortito gli effetti sperati.
Nelle tabelle che seguono sono sinteticamente riepilogate le principali novità relative ai bilanci delle imprese e dei professionisti per la determinazione del reddito, relativamente al periodo d’imposta 2009.
IMPRESE |
Novità
þ In virtù dell’agevolazione Tremonti-ter i soggetti interessati applicheranno, ai soli fini delle imposte dirette, la detassazione del 50% degli investimenti in beni nuovi della divisione 28 Atecofin, a condizione di avere perfezionato tali investimenti entro il 31/12/2009.
þ E’ prevista una agevolazione connessa agli aumenti di capitale eseguiti tra il 5 agosto 2009 ed il 5 febbraio 2010, c.d. bonus capitalizzazione, per le società di persone e di capitali che hanno stabilmente incrementato il patrimonio netto, potendo operare una variazione in diminuzione ai fini Ires e Irap pari al 3% dell’incremento.
þ Per le imprese che hanno rivalutato gli immobili nel 2008, dovranno per la prima volta applicare l’ammortamento sul maggior valore iscritto nell’attivo, rilevando nei bilanci 2009 con effetti solo civilistici, in quanto gli effetti fiscali per conteggiare ammortamenti sul maggior valore rivalutato e per beneficare del maggior valore nel computo del plafond delle spese di manutenzione e riparazione sono rinviati al 2013, mentre per quanto attiene la possibilità di considerare il maggior valore del bene nel conteggio delle plusvalenze o minusvalenze da cessione è rinviata al 2014. Occorre darne menzione nella nota integrativa.
þ Le spese per vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare. Quelle che rientrano anche tra quelle di rappresentanza, sono soggette al doppio test di deduzione: prima ragguagliato al 75%, poi con il plafond complessivo in base ai ricavi (sommando le altre spese di rappresentanza). Le limitazioni non si applicano per le spese sostenute in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale per i dipendenti e collaboratori e per quelle di servizio mensa.
þ La franchigia del ROL scende da 10.000 euro e 5.000 euro.
þ Cambia la tassazione della plusvalenze da cessioni di partecipazioni Pex, passando dal 40% al 49,72%.
þ Le società che hanno usufruito della moratoria 2009 sui mutui e che hanno sospeso per 12 mesi il pagamento delle quote capitale, devono darne conto nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
þ Ai bilanci delle società di capitali chiusi dopo il 16 febbraio 2009 e soggetti al deposito presso il registro imprese, si deve adottare la modalità di presentazione Xbrl che consiste nella possibilità di rappresentare informazioni di natura economica e finanziaria in maniera univoca da parte dei sistemi informatici deputati alla rielaborazione dei dati contabili.
þ Vengono richieste, sia per i bilanci in forma abbreviata che per quelli in forma ordinaria, nuove informazioni nella nota integrativa, in relazione ai rapporti con parti collegate ed alle operazioni fuori bilancio.
þ Sono stati innalzati i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, come risultano dal nuovo art. 2435-bis del c.c.: 50 dipendenti, attivo di 4,4 milioni di euro e ricavi per 8,8 milioni di euro; l’innalzamento di tali parametri potrebbe determinare il venir meno dell’obbligo di nomina del Collegio Sindacale. Nuovi limiti anche per il bilancio consolidato: 250 dipendenti, attivo di 17,5milioni di euro, ricavi totali di 35milioni di euro.
Conferme
ú Eliminata la possibilità di dedurre ammortamenti anticipati e ammortamenti accelerati con natura esclusivamente fiscale (art. 102, co.3 del Tuir).
ú Eliminata la riduzione alla metà dell’ammortamento per il primo esercizio di entrata in funzione dei beni acquistati nuovi, con possibilità di dedurre l’intera quota per i beni entrati in funzione dal 2008, con esclusione delle autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori non destinati ad essere utilizzati in via esclusivamente strumentale o dati in uso promiscuo ai dipendenti.
ú Con effetto 01.01.2008 modifiche ai termini di durata dei contratti di leasing: confermati i 4 anni di durata minima per le autovetture (48 mesi), mentre per i veicoli senza limitazioni di deducibilità (autocarri), la durata minima del contratto deve essere di almeno 2/3 del periodo di ammortamento (40 mesi).
ú Il periodo di possesso del bene per la rateazione della plusvalenza in caso di riscatto del leasing, non decorre più dalla data del riscatto, ma anteriormente alla data di consegna del bene (R.M. 379/E/2007).
ú Impossibilità di dedurre, con la soppressione del quadro EC gli ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore con rilevanza solo fiscale (art. 104, co.4 let. b del Tuir).
ú Deduzione integrale delle spese di rappresentanza entro le soglie del fatturato (1,3% fino a 10milioni; 0,5% tra 10 e 50 milioni; 0,1% oltre 50milioni) sempreché rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità. Esclusione dai calcoli per gli omaggi fino a 50 euro, il cui importo non dovrà essere considerato nei limiti prima indicati.
ú Continua ad applicarsi l’aliquota Ires al 27,5% (tranne che per le imprese del settore petrolifero ed elettrico), con aumento della base imponibile (eliminazione degli ammortamenti anticipati e limitata deducibilità degli interessi passivi).
ú Confermata l’aliquota Irap al 3,9% (fatte salve le maggiorazioni o riduzioni regionali) ed eliminazione delle variazioni fiscali dell’imponibile, che svincolerà la base imponibile dell’Irap da quella dell’Ires; come dall’anno scorso, il modello non verrà più unificato al modello Unico, ma inviato con modalità autonoma alle Regioni.
ú Continua la parziale deducibilità dell’Irap nella determinazione del reddito di impresa, nel limite del 10% dell’imposta regionale, riferita forfetariamente all’imposta versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte riferita agli interessi passivi ed alle spese per il personale dipendente.
ú Confermata la disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi: per le società di persone e le ditte individuali gli interessi passivi saranno deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi imponibili ed i ricavi complessivi, riproponendo nella sostanza il meccanismo del pro rata “generale” (art. 61 del Tuir). Per i soggetti Ires la nuova disciplina è contenuta nell’art. 96 del Tuir e prevede che gli interessi passivi e gli oneri a questi assimilati siano fiscalmente deducibili fino a concorrenza di quelli attivi, e per la parte eccedente, nel limite del 30% del R.O.L. (risultato operativo lordo = valore – costi della produzione), con esclusione dei canoni di locazione finanziaria.
ú Gli interessi passivi delle immobiliari contratti senza la garanzia ipotecaria, al solo scopo di finanziare attività diverse dall’acquisto di immobili oppure per il funzionamento della società (esempio per ottenere il rimborso dei finanziamenti soci), diventano completamente indeducibili.
ú La manovra anti-crisi ha aperto alle imprese la possibilità di riassorbimento dei disallineamenti tra bilancio Ias e reddito di impresa generati fino al bilancio 2007, permettendo il riallineamento del saldo globale delle differenze positive e negative o di procedere per singole fattispecie.
ú Principio di derivazione (art. 83 del Tuir), secondo cui il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni dei componenti per effetto dei principi contabili internazionali, senza più operare deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.
ú Il Fisco diventa più sensibile alle scelte di bilancio operate dalle imprese, nel timore che talune società interpretino le novità del bilancio come opportunità a conseguire vantaggi fiscali; infatti uno degli aspetti più evidenti della manovra di fine anno è quello per cui le basi imponibili sono decisamente ancorate al risultato civilistico, con la facoltà della Amministrazione Finanziaria di sindacare le scelte operate dalle imprese (esempio, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore al conto economico a partire dall’esercizio 2008, possono essere disconosciuti dalla A.F. se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti comportamenti, in base a corretti principi contabili). La legge autorizza espressamente l’A.F. a operare accertamenti nei casi in cui i valori dichiarati non risultino conformi ai principi contabili adottati dall’impresa.
ú Dal bilancio 2008 si sono aperti anche due fronti di possibili controlli del Fisco, sulla regolarità dei criteri di valutazione per le società che adottano i principi contabili internazionali, con la rilevanza esclusiva delle regole contabili in materia di imputazione e quantificazione sancita dalla Finanziaria per il 2008 e disciplinata dal decreto ministeriale sul rapporto tra Ires e Ias; si imporrà ai verificatori il difficile compito di stabilire che le risultanze del bilancio siano, per quanto riguarda l’imputazione dei componenti reddituali, corrette rispetto a quanto indicato dai principi contabili internazionali.
ú Anche nel 2009, per i titoli non immobilizzati, iscritti nell’attivo circolante, è possibile non contabilizzare l’eventuale svalutazione, se la perdita non ha carattere di durevolezza; la scelta deve essere operata dagli amministratori e dagli organi di controllo.
ú Limitata deducibilità per i costi delle autovetture, nella misura del 40% con il tetto a € 18.076,00 per quantificare ammortamenti e leasing.
ú Deduzione al 80% per i costi telefonici che vale per tutti i servizi di comunicazione (elettronica, fissa e mobile) telefono, fax e internet. Sono incluse oltre alle spese delle bollette, gli ammortamenti, i canoni di leasing e di noleggio, le spese di manutenzione dei beni strettamente necessari per la connessione (modem o router), mentre restano esclusi i costi relativi ai computer, ancorché collegati a internet.
ú Per le commesse ultrannuali non è più possibile utilizzare la valutazione al costo, ma deve essere utilizzato il criterio dei corrispettivi pattuiti o della percentuale di completamento.
ú Dovranno essere riviste le appostazioni relative alla fiscalità differita delle imposte differite attive e passive, risultando generalmente eccedenti rispetto alla minor misura del prelievo fiscale futuro, considerando dal 2008 la riduzione dell’Ires al 27,50% e l’Irap al 3,90%.
ú Nuovi obblighi per le funzioni di controllo contabile, con giudizi di conformità alle norme che ne disciplinano la relazione e ne rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di esercizio; inoltre il responsabile del controllo contabile dovrà dare giudizi alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
ú Rimangono invariate le regole in tema di scorporo delle aree, con l’indeducibilità della quota di ammortamento dei terreni pertinenziali, con obbligo di scorporo del valore delle aree riferite ai fabbricati strumentali detenuti dalle imprese, per la irrilevanza fiscale dei terreni sui quali insistono i fabbricati o loro pertinenze. Medesimo criterio vale anche per i fabbricati condotti in leasing, scomputando dai canoni di competenza la quota capitale riferibile al terreno, anch’essa indeducibile.
ú Il costo dei marchi e brevetti (immobilizzazioni immateriali) è ammesso in deduzione nella misura di 1/18 annuo (quota del 5,56%), indipendentemente dall’iscrizione in bilancio, come previsto dal D.L. 226/06 che ha apportato modifiche all’art. 103 del Tuir.
ú Col regime opzione della trasparenza per le società di capitali, i redditi (o le perdite) realizzate dalla società vengono imputate a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla avvenuta o meno percezione dello stesso.
ú Le perdite dei soci in società trasparenti, anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza, non possono essere utilizzate per compensare redditi ricevuti dalla società trasparente (D.L. 223/06).
ú Divengono indeducibili le minusvalenze realizzate in caso di assegnazione o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.
ú Non è più possibile per le società di capitali posticipare l’approvazione del bilancio nel termine più ampio dei 180 gg (6 mesi), dovendosi applicare le norme imperative dell’art. 2364 co.2, che prevede l’approvazione entro 120 gg (30 aprile per il 2010), salvo i casi di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, che possono beneficiare del più ampio termine dei 180 gg.
ú Continua ad applicarsi per le immobilizzazioni finanziarie e gli strumenti derivati la valutazione al fair value (valore equo o valore di mercato da una libera transazione), da indicare nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione secondo il principio contabile Oic 3, con esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
ú Per i costi sostenuti in paesi a fiscalità privilegiata c.d. black-list, continuano a doversi indicare separatamente i costi sostenuti per merci e servizi.
ú Nuova disciplina per le società “esterovestite”, che salvo prova contraria si considerano residenti nel territorio dello Stato, se controllate o amministrate da soggetti ivi residenti.
ú Per le operazioni in valuta non euro vi è irrilevanza fiscale della conversione “civilistica” al cambio effettuato alla chiusura dell’esercizio.
ú Permane il limite di effettiva sostenibilità per l’abbattimento forfetario del 15% delle spese di manutenzione ordinaria sugli immobili patrimonio delle imprese, locati a terzi.
ú Deduzioni fiscali per l’Irap dal cuneo fiscale, con un importo forfetario su base annua per ciascun dipendente a tempo indeterminato, pari a 4.600,00 euro. Per i contributi la circolare 61/E/2007 ha chiarito che occorre individuare l’importo di ciascun mese, aggiungendo pro-quota gli oneri sociali della tredicesima. La presente deduzione opera in alternatività con le altre deduzioni (per apprendisti, disabili, formazione-lavoro e ricerca), pertanto si potrà scegliere per ciascun dipendente la deduzione più conveniente.
Rinvio al 2010
² Revisione delle tabelle dei coefficienti di ammortamento; non sono ancora mutate le percentuali di ammortamento contenute nel D.M. 31/12/88, nonostante fosse stata promessa da anni la loro revisione.
Procedura per l’approvazione del bilancio
Con riferimento ad un bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, gli adempimenti ed i termini di scadenza “ordinario” di 120 giorni sono i seguenti:
adempimento |
scadenza |
Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
Entro 31 marzo 2010 |
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
Entro 31 marzo 2010 |
Deposito presso la sede sociale della bozza di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
Entro 14 aprile 2010 |
Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Assemblea dei soci per la delibera di approvazione del bilancio |
Entro 30 aprile 2010 (se prima convocazione) |
Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
Entro 30 maggio 2010 (30 gg successivi dalla approvazione) |
Al verificarsi di particolari condizioni (art. 2364 co. 2 del codice civile) è consentito presentare il bilancio ai soci entro il maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con ulteriori 30 giorni di tempo per il deposito al registro Imprese. Le condizioni per il verificarsi della proroga a 180 giorni sono:
a) una previsione statutaria che consenta la dilazione, la cui assenza non consente il differimento, pur in presenza delle successive condizioni;
b) il ricorrere di alcune circostanze che giustificano la dilazione;
c) l’obbligo per gli amministratori di segnalare nella relazione sulla gestione le motivazioni che hanno giustificato la dilazione.
I termini di scadenza “prorogati” a 180 sono i seguenti:
adempimento |
scadenza |
Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
Entro 29 maggio 2010 |
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
Entro 29 maggio 2010 |
Deposito presso la sede sociale della bozza di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
Entro 14 giugno 2010 |
Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Assemblea dei soci per la delibera di approvazione del bilancio |
Entro 29 giugno 2010 (se prima convocazione) |
Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
Entro 29 luglio 2010 (30 gg successivi dalla approvazione) |
PROFESSIONISTI |
Novità
þ Le spese per vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare; se sostenute in occasione di convegni o corsi devono essere separatamente indicate da queste ultime. La quota deducibile è quindi formata da due addendi: le spese di vitto e alloggio deducibili al 75% (casella 1) e le altre spese connesse alla partecipazione dell’evento (quota iscrizione, spese viaggio etc.) da indicare nella casella 2. I due importi di dettaglio, sommati insieme, vengono poi ridotti al 50% alfine di determinare l’importo deducibile.
þ Col 31/12/2009 scade il triennio in base per gli immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, risultavano deducibili gli ammortamenti o i canoni di leasing.
þ Le agevolazioni Tremonti-ter e bonus capitalizzazione non trovano applicazione per le attività professionali.
þ Le associazioni professionali possono utilizzare in compensazione per il pagamento dei debiti tributari le ritenute Irpef trasferite dai soci, che residuano dopo la liquidazione delle imposte personali.
Conferme
Il principio base rimane quello di determinare il reddito con il “criterio di cassa”.
ú Con effetto 01.01.2008 modifiche ai termini di durata dei contratti di leasing: confermati i 4 anni di durata minima per le autovetture (48 mesi), mentre per i veicoli senza limitazioni di deducibilità (autocarri), la durata minima del contratto deve essere di almeno 2/3 del periodo di ammortamento (40 mesi).
ú Il periodo di possesso del bene per la rateazione della plusvalenza in caso di riscatto del leasing, non decorre più dalla data del riscatto, ma anteriormente alla data di consegna del bene (R.M. 379/E/2007).
ú Confermata l’aliquota Irap al 3,9% (fatte salve le maggiorazioni o riduzioni regionali) ed eliminazione delle variazioni fiscali dell’imponibile, che svincolerà la base imponibile dell’Irap da quella dell’Ires; come dall’anno scorso, il modello non verrà più unificato al modello Unico, ma inviato con modalità autonoma alle Regioni.
ú Continua la parziale deducibilità dell’Irap nella determinazione del reddito di impresa, nel limite del 10% dell’imposta regionale, riferita forfetariamente all’imposta versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte riferita agli interessi passivi ed alle spese per il personale dipendente.
ú La L. Finanziaria 2008 ha previsto un nuovo regime contabile e fiscale c.d. dei minimi per le persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2008, con ricavi o compensi nel limite dei 30.000 euro annui, con l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi e delle addizionali del 20% e ridotti obblighi contabili.
ú La detrazione Iva sulle prestazioni di alimenti e bevande durante convegni corsi e congressi è ammessa nella misura intera (100%).
ú A far data dal 25 giugno 2008, è stata abolita per i professionisti la tracciabilità dei compensi, ovvero l’obbligo di incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30 giugno 2008 era di 1.000 euro, che sarebbe diventato di 500 euro dal 1° luglio 2008, e di 100 euro dal 1° luglio 2009) esclusivamente con strumenti finanziari tracciabili quali assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.
ú Per i professionisti è possibile scomputare le ritenute di acconto anche se non certificate dal sostituto di imposta, dando prova che dalla parcella/contabilità si è incassato il netto (risoluzione A.E. n. 68/E/2009).
ú Limitata deducibilità per i costi delle autovetture, nella misura del 40% con il tetto a € 18.076,00 per quantificare ammortamenti e leasing.
ú Deduzione al 80% per i costi telefonici che vale per tutti i servizi di comunicazione (elettronica, fissa e mobile) telefono, fax e internet. Sono incluse oltre alle spese delle bollette, gli ammortamenti, i canoni di leasing e di noleggio, le spese di manutenzione dei beni strettamente necessari per la connessione (modem o router), mentre restano esclusi i costi relativi ai computer, ancorché collegati a internet.
ú Rimangono invariate le regole in tema di scorporo delle aree, con l’indeducibilità della quota di ammortamento dei terreni pertinenziali, con obbligo di scorporo del valore delle aree riferite ai fabbricati strumentali detenuti dalle imprese, per la irrilevanza fiscale dei terreni sui quali insistono i fabbricati o loro pertinenze. Medesimo criterio vale anche per i fabbricati condotti in leasing, scomputando dai canoni di competenza la quota capitale riferibile al terreno, anch’essa indeducibile.
ú Il costo dei marchi e brevetti (immobilizzazioni immateriali) è ammesso in deduzione nella misura di 1/18 annuo (quota del 5,56%), indipendentemente dall’iscrizione in bilancio, come previsto dal D.L. 226/06 che ha apportato modifiche all’art. 103 del Tuir.
ú Divengono indeducibili le minusvalenze realizzate in caso di assegnazione o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.
ú Rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze sui beni strumentali acquistati dal 04/07/06, con esclusione degli immobili se acquistati antecedentemente al 1° gennaio 2007.
ú Modifiche alla deducibilità per le spese di ammodernamento e ristrutturazione sugli immobili.
ú Le banche dati di importo superiore a € 516,46 si ammortizzano al 15%.
ú Modifiche al trattamento fiscale delle perdite generate nell’attività professionale.
ú Rilevanza dei rimborsi spese sostenuti direttamente dal committente.
ú Deduzioni fiscali per l’Irap dal cuneo fiscale, con un importo forfetario su base annua per ciascun dipendente a tempo indeterminato, pari a 4.600,00 euro. Per i contributi la circolare 61/E/2007 ha chiarito che occorre individuare l’importo di ciascun mese, aggiungendo pro-quota gli oneri sociali della tredicesima. La presente deduzione opera in alternatività con le altre deduzioni (per apprendisti, disabili, formazione-lavoro e ricerca), pertanto si potrà scegliere per ciascun dipendente la deduzione più conveniente.
Rinvio al 2010
² Revisione delle tabelle dei coefficienti di ammortamento; non sono ancora mutate le percentuali di ammortamento contenute nel D.M. 31/12/88, nonostante fosse stata promessa da anni la loro revisione.
12/04/2010