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Tempi differenti per le novità fiscali della manovra estiva: dalla Tremonti ter allo scudo, passando per gli incentivi alla ricapitalizzazione delle società, alle aggregazioni societarie e agli immobili per i professionisti, i contribuenti sono chiamati a fare i conti con le nuove regole in momenti diversi, da ora fino al 2010.
Il calendario delle nuove disposizioni, quanto alla loro effettiva applicazione, è variegato e i contribuenti dovranno districarsi tra termini e scadenze. La pianificazione dei nuovi investimenti deve considerare l’impatto delle modalità di finanziamento per sfruttare le agevolazioni della manovra d’estate. Gli scorci conclusivi del 2009 rappresentano un appuntamento da non perdere.
TREMONTI TER |
Il provvedimento di maggiore impatto per le imprese è costituito dalla detassazione degli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010, la c.d. Tremonti-ter.
Il tempo concesso alle imprese è di dodici mesi, ma va considerato che l’incentivo viene ripartito su due esercizi di effettuazione dell’investimento: 2009 e 2010.
Se dunque i beni strumentali vengono acquistati, rileva la data di consegna effettiva (e non quella del pagamento e neppure la data della fattura), entro la fine di quest’anno, il risparmio fiscale si ottiene al 16 giugno 2010, mentre se si investe nei primi mesi del 2010, il ritorno è rinviato al 16 giugno 2011.
Soggetti interessati
La possibilità di fruire della detassazione è concessa a tutti i titolari di reddito d’impresa, sia organizzati in forma individuale che societaria, e a prescindere dal regime contabile adottato, per gli investimenti effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010:
4 imprese individuali;
4 società di persone;
4 società di capitali ed enti commerciali;
4 consorzi tra imprese;
4 società cooperative e di mutua assicurazione;
4 enti non commerciali (che producono reddito d’impresa);
4 banche e assicurazioni.
La detassazione spetta anche agli imprenditori che si trovano nel regime delle nuove attività produttive (c.d. neo-attività), e nel regime dei contribuenti minimi.
Beni interessati
Nel testo definitivo, l’incentivo è limitato ai beni NUOVI, mentre è stato mantenuto l’infelice richiamo alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 per individuare le tipologie dei macchinari agevolati (vedere : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=815 ).
Contrariamente al passato, la nuova detassazione non pone quale condizione soggettiva che si tratti di un soggetto esistente a una certa data, venendo semplicemente agevolati gli investimenti eseguiti dal 01/07/2009 al 30/06/2010.
L’investimento agevolato può essere effettuato non solo con acquisto diretto, ma anche tramite ricorso a leasing finanziario, costruzioni in appalto, oppure costruzioni in economia.
Soggetti esclusi
Sono, al contrario, esclusi:
4 persone fisiche esercenti attività agricole entro i limiti previsti dall’art. 32 del Tuir;
4 enti non commerciali non titolari di reddito di impresa;
4 esercenti arti e professioni.
Revoca dell’agevolazione
La norma “antielusiva”, che ha sempre caratterizzato anche i precedenti istituti agevolativi, ha lo scopo di recuperare il beneficio concesso nei casi in cui gli investimenti agevolati non permangano in modo duraturo nell’impresa per almeno due periodi di imposta successivi all’acquisto.
Esempio
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Vediamo di delineare con un esempio le caratteristiche del beneficio, nell’ipotesi che fruisca dell’agevolazione una società di capitali a fronte di un acquisto avvenuto entro il 31 dicembre 2009:
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Caso 1 |
Caso 2 |
Caso 3 |
reddito fiscale ante detassazione |
€40.000 |
€20.000 |
0 |
investimento effettuato il 3/10/09 |
€60.000 |
€60.000 |
€60.000 |
detassazione (var -) |
€30.000 |
€30.000 |
€30.000 |
reddito post detassazione |
€10.000 |
€- 10.000 |
€- 30.000 |
Ires dovuta (27,50%) |
€2.750 |
€0 |
€0 |
risparmio fiscale tremonti - ter |
€8.250 |
€5.500 |
€0 |
Nel caso 1 |
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il risparmio fiscale effettivo si traduce nel versamento di una minore Ires se a fronte della detassazione rimane un reddito positivo: in questo caso il risparmio è pari al 27,5% della metà del valore dell’investimento effettuato. |
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Nel caso 2 |
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la variazione in diminuzione genera una perdita fiscale ed il risparmio è ricollegabile all’azzeramento dell’imposta sul reddito ante detassazione al quale deve essere aggiunto il risparmio futuro legato al rinvio della perdita nei successivi esercizi. |
Nel caso 3 |
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il risparmio consisterà nel solo rinvio della perdita fiscale |
Nel caso di imprese soggette ad Irpef (imprese individuali, società di persone e società di capitali in regime di trasparenza) |
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l’agevolazione opera con le stesse modalità: essendo, però, i redditi delle persone fisiche tassati con aliquota progressiva a scaglioni di reddito, la quantificazione del beneficio fiscale derivante dall’investimento agevolato è variabile in funzione del reddito complessivo del contribuente. |
Cumulabilità con la ricapitalizzazione delle società
La Tremonti ter è cumulabile con la ricapitalizzazione delle società, cosicché gli aumenti di capitale (nel limite di 500mila euro), possono essere utilizzati per l’acquisto di macchinari nuovi, agevolabili dalla Tremonti ter; in questo caso il beneficio complessivo, su cinque anni, è pari al 65% del costo sostenuto. Ad esempio una SRL, se i soci persone fisiche aumentano il capitale di 400 mila euro per effettuare un corrispondente acquisto di macchinari nuovi, la detassazione complessiva sarà di 260mila euro (65% di 400 mila), con un risparmio fiscale tra il 2010 e il 2014 di 71.500 euro (il 27,5% di 260mila).
Revisione dei coefficienti di ammortamento
Entro la fine dell’anno dovrà poi vedere la luce la revisione dei coefficienti di ammortamento, con incremento delle percentuali per i beni a più alta tecnologia.
BONUS ENERGETICO E TREMONTI TER |
In taluni casi è possibile fruire della Tremonti ter e contemporaneamente al bonus energetico del 55 per cento, portando lo sconto di imposta fino al 68,75%.
Una interessante ipotesi è certamente quella che prevede la possibile sovrapposizione fra l’incentivo dettato dall’art. 15 del D.L. 78/09 con quello introdotto dall’art. 1, co. 344 della Finanziaria 2007 (L. 296/06) a favore delle spese per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Cumulabilità delle due agevolazioni
Fermo restando che la Tremonti ter premia gli investimenti operati da imprese in macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, basta poco per accorgersi che alcuni degli impianti e delle apparecchiature comprese in questa macrovoce sono suscettibili di un acquisto agevolato anche con la detrazione del 55%.
L’acquisto di un forno, bruciatore e sistema di riscaldamento come i pannelli solari (classe 28.21) o di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione come gli impianti di climatizzazione (classe 28.25) fa maturare in capo all’impresa acquirente il diritto a escludere dall’imponibile fiscale per l’anno di realizzazione dell’investimento, un importo pari al 68,75% del valore dell’impianto o dell’apparecchiature acquistata.
RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ |
Una misura a sostegno della patrimonializzazione delle società di capitali e di persone, che aumentano il proprio capitale sociale, nel semestre, conteggiato dal 5 agosto al 5 febbraio 2010, avranno accesso a una detassazione da ripartire in 5 esercizi, pari al 3% dell’incremento patrimoniale, da calcolarsi con un tetto di 500.000 euro e solo per la parte sottoscritta da persone fisiche.
Il meccanismo è il seguente: ogni 100 euro di maggior capitale, la società calcola un’ipotetica redditività del 3% e per questo ammontare il reddito è escluso da imposizione o tassato con aliquota agevolata.
Soggetti ammessi ed esclusi
Il
bonus per le ricapitalizzazioni è riservato alle società di capitali e
alle società di persone (comprese le società semplici) che, tra il 5 agosto
2009 e il 5 febbraio 2010, aumenteranno il proprio capitale mediante
conferimenti. Occorre che l’aumento di capitale sia sottoscritto da soci
persone fisiche, indipendentemente dal loro status di privati o di imprenditori
individuali.
Se nella compagine sociale sono compresi sia società sia persone fisiche,
l’aumento di capitale agevolabile sarà rilevante solo per l’importo conferito
da queste ultime.
Sono esclusi dal beneficio:
4 le imprese individuali;
4 le imprese familiari;
4 i professionisti e gli studi associati.
Tempi e modi
La tempistica di questa agevolazione è legata al momento in cui l’aumento di capitale è perfezionato dalla delibera notarile e l’iscrizione del Registro delle Imprese, a norma degli artt. 2342 e 2464 del codice civile.
Anche questa norma viaggia a cavallo di due anni: chi apporta nuovo capitale entro la fine del 2009 comincia a scalare la detassazione dal medesimo anno, riducendo i versamenti da Ires o Irpef da giugno 2010 e nei quattro seguenti. Lo sconto per l’intero arco temporale è pari al 15%.
Versamenti agevolati ed esclusi
Va ancora chiarito se può essere considerato aumento di capitale anche la costituzione della società, quindi il capitale iniziale della stessa.
Per quanto riguarda i versamenti apportati dai soci, in conto capitale o in futuro aumento di capitale, il notariato del Triveneto ha individuato la differenza nel fatto che mentre nel primo caso il versamento diventa patrimonio della società e perde qualunque legame con il socio che l’ha eseguito, nel secondo caso il versamento, pur effettuato al patrimonio netto della società, mantiene uno stretto legame con la motivazione per cui è stato eseguito, cosicché se non ci fosse il successivo atto di aumento del capitale, esso potrebbe essere restituito esattamente al socio che ha fatto il versamento.
Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione, oltre ai finanziamenti eseguiti per “momentanee” deficienze di liquidità e contabilizzati come debiti verso gli stessi, anche:
û i versamenti soci a fondo perduto;
û i versamenti soci in conto futuro aumento di capitale;
û gli utili conseguiti non distribuiti girati a riserva;
û il passaggio di riserve a capitale;
û gli aumenti di capitale che non derivano da conferimenti.
Cumulabilità con la Tremonti ter
La ricapitalizzazione delle società è cumulabile con la Tremonti ter, entro il limite di 500mila euro, le società possono trarre ulteriori benefici associando all’investimento una formale ricapitalizzazione. I tempi però non coincidono, è necessario che l’aumento, da formalizzarsi con atto notarile, sia perfezionato entro sei mesi dalla legge di conversione, ricordando che non è sufficiente la delibera, ma anche la effettiva sottoscrizione da parte dei soci. Col cumulo delle due agevolazioni, si può ottenere uno sconto complessivo fino al 65% del valore investito.
AGGREGAZIONI SOCIETARIE |
Ancora quattro mesi di tempo per poter fruire del bonus aggregazioni reintrodotto nel 2009 dal D.L. 5/2009; entro il 31 dicembre 2009 i soggetti che intendono usufruire dell’affrancamento gratuito dei maggiori valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali dovranno porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal codice civile per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, o conferimento d’azienda.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori, fino all’importo massimo di 5 milioni di euro, attribuiti ai beni materiali e immateriali derivanti dall’effettuazione di operazioni straordinarie poste in essere nel 2009.
Per poter usufruire del riallineamento gratuito è necessario che dall’unione si realizzi una vera e propria aggregazione tra imprese indipendenti. Di conseguenza i soggetti non possono appartenere al medesimo gruppo societario.
Le esclusioni
La verifica biennale dell’operatività esclude dall’agevolazione sia le imprese costituite da meno di due anni, sia le scissioni e i conferimenti di un unico soggetto verso società neocostituite.
Quanto infine alla decadenza dei benefici, la società beneficiaria non può effettuare ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cedere i beni rivalutati gratuitamente, nei primi quattro periodi di imposta.
IMMOBILI STRUMENTALI DEI PROFESSIONSITI |
Gli studi professionali sono esclusi dalla detassazione della Tremonti ter, ma occorre ricordare che per il 2009 è ancora possibile fruire delle deducibilità degli ammortamento i dei canoni di leasing per l’acquisto di immobili da utilizzare per l’attività professionale.
Con la Finanziaria 2007 (L. 296/2006) è stata stabilità la possibilità di dedurre quote di ammortamento per gli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007/2009, così come quella di dedurre i canoni di locazione finanziaria per i contratti stipulati nello stesso periodo. In precedenza, per gli immobili acquistati fino al 31 dicembre 2006 non erano ammesse in deduzione quote di ammortamento, mentre per i leasing era deducibile un importo pari alla rendita catastale.
Misura dell’agevolazione
Pertanto, per gli acquisti di immobili destinati alla attività professionale, avvenuti entro il 31/12/2009, sarà possibile dedurre da reddito professionale una quota di ammortamento o le rate di leasing sull’acquisto dell’immobile destinato ad ufficio, ed utilizzato dal professionista per l’esercizio dell’attività, indipendentemente dalla categoria catastale: anche un immobile diverso da ufficio (A/10), purché utilizzato in via esclusiva per l’esercizio dell’attività, può essere strumentale.
Caso diverso e di limitata convenienza è l’utilizzo promiscuo dell’immobile (come studio ed abitazione); se il professionista non detiene un altro immobile adibito solo all’esercizio dell’attività nel medesimo comune, la disciplina permane favorevole alla stipula del contratto di leasing: in tale caso sarà deducibile il 50% del canone di competenza; se invece l’immobile “promiscuo” viene acquistato in proprietà, la deducibilità è limitata ad un importo annuale pari solo al 50% della rendita catastale (o del canone annuo di affitto).
07/09/2009