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Proroga per le ristrutturazioni edilizie e semplificazioni per il 55%
Si segnalano due importanti interventi legislativi che vanno in favore degli interventi di ristrutturazione degli immobili esistenti, legge meglio conosciuta come la norma sul “36%” e semplificazione delle procedure sulla riqualificazione energetica degli edifici, meglio conosciuta come la norma sul “55%” a seguito della modifica del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.
Il disegno di Legge Finanziaria 2010, approvato il 22 settembre dal Consiglio dei Ministri, estende fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per ristrutturare appartamenti e parti comuni di edifici residenziali. L’articolo 2, comma 7, della manovra finanziaria per il 2010 modifica l’art. 1, comma 17, della Finanziaria 2008, già modificato dalla Finanziaria 2009, aggiungendo agli anni 2010 e 2011 anche il 2012; di conseguenza il bonus fiscale del 36% per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio è fruibile fino a tutto il 2012.
La Finanziaria 2010 ha inoltre reso permanente l’aliquota Iva al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Ristrutturazioni edilizie al 36%
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione del 36% spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000,00 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1º ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000,00 euro) va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono suddividere la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’edilizia”, (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Documentazione per la detrazione del 36%
Ricordiamo che per fruire della detrazione del 36% i contribuenti sono tenuti ad inviare con raccomandata, prima di avviare gli interventi, una comunicazione di inizio lavori (redatta su apposito modello reperibile presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara. È inoltre necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale.
Ristrutturazione di interi edifici
La Finanziaria 2010 ha prorogato anche la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000,00 euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo. Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l'effettuazione dei pagamenti mediante bonifico, ma è necessaria una dichiarazione rilasciata dall’impresa che ha eseguito i lavori di intervento edilizio.
Più semplice il bonus del 55%
L’articolo 31 della L. n. 99/09 ha previsto alcune semplificazioni in merito alla documentazione necessaria per fruire della detrazione Irpef/Ires del 55% sulle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero di pompe ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Per tali tipologie di interventi, ultimati successivamente al 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della L. n. 99/09), sarà sufficiente documentare la spesa con la certificazione del produttore, e non più obbligatorio presentare all’Enea l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.
Impianti di climatizzazione invernale
A fronte delle spese sostenute relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è prevista la detrazione del 55%, con un importo massimo di spesa agevolabile pari a € 54.545,45 (ovvero una detrazione massima pari a € 30.000,00, da ripartire in 5 rate annuali per le spese sostenute nell’anno 2009). Per i lavori ultimati successivamente al 15 agosto 2009, non è più necessario far redigere dal tecnico abilitato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e, pertanto, non va più inviato all’Enea l’allegato A.
La semplificazione in esame riguarda gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione invernale con:
a) impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
b) pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Con una modifica all’articolo 9 del D.M. 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al D.M. 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Infissi e pannelli solari
Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
L’Iva agevolata al 10% diventa permanente
Con la modifica introdotta dalla manovra fiscale 2010, si applicherà a regime l'aliquota Iva del 10% per manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi e ristrutturazioni edilizie, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Per gli interventi edilizi descritti, saranno agevolate le prestazioni di servizi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, dipendenti da contratti di appalto, prestazione d’opera, fornitura con posa in opera o di altri accordi negoziali, comprensive dei beni finiti (con limitazioni per i beni significativi) e delle materie prime e semilavorate. Per questa agevolazione Iva, dal 2008 non è più necessario evidenziare in fattura il costo della manodopera. Questo obbligo è rimasto, invece, per le agevolazioni Irpef del 36% e Irpef/Ires del 55 per cento.
Per i restauri, i risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche (articolo 3, comma 1, lettere e, d, f, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), su qualunque fabbricato, abitativo e non, l'aliquota Iva del 10% si applica già a regime:
A. alle «prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto» o d’opera, comprensive dei beni finiti e
delle materie prime e semilavorate (voce 127 quaterdecies, parte III, tabella
A, allegata al D.P.R. 633/72);
B. all’acquisto e all'importazione dei «beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi» (voce 127 terdecies,
parte III, tabella A, allegata al D.P.R. 633/72).
07/10/2009