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Autocertificazione per la richiesta del bonus
Il D.L. n. 185/08 (Decreto anti-crisi) all’art.1 ha previsto l’erogazione, da parte del sostituto d’imposta, di un bonus al dipendente in particolare situazione reddituale e/o familiare.
Il Bonus Famiglia sarà erogato dai sostituti di imposta - o dalla Agenzia delle Entrate se richiesto direttamente - per mezzo di una autocertificazione da presentarsi nei termini di seguito indicati.
Con la circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga di alcuni termini previsti nel decreto e fornito importanti chiarimenti in merito alla concreta applicazione dell’agevolazione.
Con la presente informativa, pertanto, si evidenziano le caratteristiche, i termini e le modalità di fruizione del bonus in oggetto.
Entità del beneficio
Gli importi del “bonus” variano da 200 a mille euro a seconda del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei componenti.
Il beneficio è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti previsti (salvo, in alternativa, la facoltà di richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008):
Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro |
Euro 200 |
Famiglie con 2 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro |
Euro 300 |
Famiglie con 3 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro |
Euro 450 |
Famiglie con 4 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro |
Euro 500 |
Famiglie con 5 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro |
Euro 600 |
Famiglie con oltre 5 componenti, con reddito familiare fino a 22.000 euro |
Euro 1.000 |
Famiglie con componenti portatori di handicap, con reddito familiare fino a 35.000 euro |
Euro 1.000 |
Requisiti
Per il solo anno 2009 è attribuito un bonus straordinario, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi:
- lavoro dipendente;
- pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1:
lett. a) - compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro;
lett. c-bis) - compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
lett. d) - remunerazioni dei sacerdoti;
lett. l) - compensi per lavori socialmente utili;
lett. i) - limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ex art. 10, c. 1, lett. c;
- diversi (di cui all’art. 67, c. 1):
lett. i) - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
lett. l) - limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente qualora percepiti da soggetti a carico del richiedente ovvero da parte del coniuge non a carico;
- fondiari (di cui all’art. 25), esclusivamente in coacervo con i redditi indicati ai punti precedenti, per un ammontare non superiore a euro 2.500,00.
Nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, nonché i figli e gli altri familiari di cui all’art. 12 del Tuir alle condizioni ivi previste.
Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
Esclusioni
Sono esclusi i lavoratori autonomi ed i professionisti.
Autocertificazione
Il dipendente devono autocertificare, nei moduli di richiesta, i seguenti dati:
· il coniuge, anche se non a carico fiscalmente, indicando il codice fiscale;
· i figli e gli altri familiari a carico, indicando i codici fiscali nonché la relazione di parentela;
· il reddito complessivo familiare.
Avranno diritto al bonus i residenti in Italia con il reddito complessivo del nucleo familiare composto esclusivamente da redditi di:
- lavoro dipendente;
- pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- diversi, limitatamente a quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- fondiari, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati ai punti precedenti, per un ammontare non superiore a 2.500,00 euro.
Domande con riferimento ai dati 2007
Il beneficio spettante è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa, ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica i seguenti elementi informativi:
- il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
- i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;
di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare, con indicazione del relativo periodo d’imposta.
La richiesta è presentata entro il 28.02.2009 utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere effettuata anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso.
In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 30.04.2009, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l’erogazione dell’importo.
Domande con riferimento ai dati 2008
Il beneficio può essere richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. In tal caso, il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l’attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati, entro il 31.03.2009.
In tutti i casi in cui il beneficio, riferito al 2008, non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata:
- entro il 30.06.2009, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;
- con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
Erogazioni
Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di marzo 2009 per le richieste relative all’anno 2007 ed entro aprile/maggio 2009 per le richieste del 2008, in relazione ai dati autocertificati.
Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili. Le Amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
Adempimenti dei sostituti d’imposta
L’importo erogato è recuperato dai sostituti d’imposta mediante la compensazione, a partire dal 1° giorno successivo a quello di erogazione; deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite massimo di crediti d’imposta compensabili.
I sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate, entro il 30.06.2009 in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
Modulistica
Con provvedimento n. 184519/08, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell’art.1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
I predetti modelli dovranno essere presentati al datore di lavoro entro:
· il 28 febbraio 2009: per il dipendente che sceglie di richiedere il bonus facendo riferimento ai requisiti all’anno 2007;
· il 31 marzo 2009: per il dipendente che sceglie di richiedere il bonus facendo riferimento ai requisiti all’anno 2008.
In alternativa, sempre nei termini sopra indicati, il dipendente potrà far inviare telematicamente ai soggetti abilitati l’apposito modello denominato “agenzia” direttamente all’Agenzia delle Entrate; nel predetto caso il datore di lavoro non dovrà erogare il bonus.
Il Modello per la richiesta al sostituto d’imposta è composto da:
1. Sezione dati del richiedente;
2. Sezione dati del datore di lavoro;
3. Sezione relativa all’autocertificazione:
Il dipendente dovrà dichiarare ai sensi dell’art.47 DPR n.445/00:
- di essere residente in Italia;
- che i componenti il nucleo familiare hanno conseguito relativamente all’anno 2008 esclusivamente redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione ed eventualmente anche redditi fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
- che i soggetti a carico del richiedente e il coniuge non a carico hanno conseguito eventualmente anche redditi derivante da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- i componenti il nucleo familiare indicando il codice fiscale, il grado di parentela e il reddito complessivo prodotto;
- indicare precisamente le condizioni di spettanza del bonus;
- Indicare l’anno preso a riferimento per la richiesta (anno 2007 o anno 2008);
Il modulo di richiesta è disponibile sul sito della Agenzia Entrate all’indirizzo:
Verifica se hai diritto al bonus
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una procedura che permette agli utenti di verificare se rientrano fra i soggetti abilitati a ricevere il bonus straordinario per le famiglie a basso reddito. In pochi passaggi è possibile verificare se si hanno i requisiti per accedere all’agevolazione.
Agenzia delle Entrate Procedura
Approfondimento
Per un maggior approfondimento, previa registrazione, accedendo alla sezione
è possibile scaricare la guida pratica all’adempimento.
06/02/2009