BUONI LAVORO STAGIONALI

 

 

I voucher per i lavori stagionali

 

I voucher venduti dall’Inps per le prestazioni occasionali hanno superato in tre anni il numero di 15 milioni. Creati dalla riforma Biagi ed entrati in vigore dal 2008, offrono un doppio vantaggio: dal lato del lavoratore danno copertura sanitaria, assicurativa e contributiva senza far perdere il diritto ad altre forme di sostegno al reddito; per il datore di lavoro si tratta di una forma lavorativa regolamentata, con ridotti oneri previdenziali e copertura Inail in caso di infortunio, il tutto senza bisogno di contratto.

 

Accelera dunque la corsa ai buoni lavoro o voucher per gli impieghi occasionali, e saltuari, che rappresentano una forma di lavoro flessibile, senza continuità, abitualità e professionalità.

Si tratta di un aiuto importante per tutti quei lavoratori in cassa integrazione o disoccupati che vogliono incrementare le proprie entrate; il compenso per il prestatore dell’opera, al netto delle ritenute previdenziali e assicurative, che ammontano al 25% del buono, è infatti esente da imposizione fiscale e non fa perdere il diritto ad altre formule di sostegno al reddito.

 

In cosa consiste

Il lavoro occasionale di tipo accessorio consiste nello svolgimento di attività di natura occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, in quanto svolte, al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo del tutto saltuario.

Esso si caratterizza per la flessibilità di utilizzo e per l’estrema semplificazione degli obblighi tipicamente connessi all’instaurazione e alla gestione di un rapporto lavorativo (non sono previsti, ad esempio, obblighi di comunicazione al Centro per l’impiego, di iscrizione nel libro unico del lavoro, di consegna del prospetto paga).

 

Quali prestazioni vi rientrano

Le attività ed i soggetti per i quali è possibile utilizzare il lavoro accessorio sono espressamente e tassativamente individuati:

-         lavori domestici;

-         lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;

-         insegnamento privato supplementare;

-         manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;

-         qualsiasi settore produttivo per i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza (quelle estive vanno dal 1° giugno al 30 settembre) compatibilmente con gli impegni scolastici; ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università (lo stato di studente ed il corso frequentato sono autocertificabili);

-         attività agricole di natura stagionale svolte da pensionati, da casalinghe e da giovani (a determinate condizioni), ovvero delle attività agricole eseguite a favore dei soggetti di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972;

-         impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, col limite economico di euro 10.000 (euro 13.330 lordi);

-         consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

-         qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;

-         attività di lavoro svolte in maneggi e scuderie;

-         in via sperimentale, in tutti i settori produttivi, da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (è esclusa la possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto part-time).

 

Chi può essere il committente

In generale, possono essere committenti di lavoro occasionale accessorio:

- famiglie;

- soggetti non imprenditori;

- imprese familiari;

- imprenditori agricoli;

- imprenditori operanti in altri settori produttivi;

- committenti pubblici o enti locali, negli specifici ambiti stabiliti dalla legge.

 

Chi il prestatore

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese:

- da qualsiasi soggetto (es. disoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, a tempo pieno o a tempo parziale, ecc.), nei settori di attività tassativamente elencati dall’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 (es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell’ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ecc.);

- nell’ambito di tutti gli altri settori produttivi, dalle categorie di prestatori specificamente individuate dal medesimo articolo (giovani studenti con meno di 25 anni di età (nei limiti sopra indicati); pensionati: in tutti i settori e in ogni periodo dell’anno; percettori di misure di sostegno al reddito: in tutti i settori e in ogni periodo dell’anno; nonchè lavoratori part-time: in ogni periodo dell’anno -compatibilmente con l’orario già concordato con il datore- in tutti i settori (escluso il datore che già lo occupa a tempo parziale).

 

Buono lavoro o voucher

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene, nel rispetto dei limiti di compenso sopra indicati, attraverso “buoni lavoro” (o “voucher”) prepagati del valore nominale di 10,00; 20,00; o 50,00 euro, le cui modalità di acquisto da parte del committente e di riscossione da parte del prestatore variano a seconda che si scelga di utilizzare:

- la procedura con “voucher telematici”, accessibile dal sito www.inps.it;

-“voucher cartacei”, reperibili presso le sedi Inps esibendo ricevuta di avvenuto pagamento    dell’importo dovuto sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.  In tal caso il committente è obbligato a comunicare preventivamente l’inizio del rapporto, tramite contact center Inps/Inail (n. 803164) o via fax al numero 800.657657 o procedura DNA telematica su sito www.inail.it sezione “punto cliente”

- oppure  dal 17 maggio, “voucher cartacei”, presso le tabaccherie autorizzate FIT, il committente recandosi dal tabaccaio acquista i buoni identificati da un codice e, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, deve effettuare una comunicazione di “inizio prestazione” all’Inps contenente: codice fiscale, tipo di committente/attività, dati del prestatore , luogo di lavoro, data inizio e fine della prestazione. Informazione resa anche tramite chiamata al Contact Center n. 803164, oppure collegandosi al sito Inps, ovvero recandosi di persona presso una sede Inps.

Il buono è valido e «spendibile», e cioè presentabile all’incasso per la riscossione della somma corrispondente, se è stato correttamente compilato in ogni sua parte, negli appositi spazi, a cura del committente:
1) intestazione: deve recare l’individuazione esatta del committente che ha acquistato e speso il buono e quella del lavoratore che lo ha ricevuto e si appresta ad incassarlo, ciò avviene mediante l'inserimento dei codici fiscali di entrambi;

2) periodo di riferimento: il committente deve poi inserire l'indicazione del periodo di riferimento del voucher con riguardo al momento di svolgimento della prestazione lavorativa;

3) sottoscrizione: il buono infine deve recare la firma del committente, apposta prima della consegna al lavoratore, e quella del prestatore, prima della presentazione per l'incasso della somma.

Completi dei dati ora evidenziati i buoni lavoro cartacei possono essere incassati dal lavoratore presso qualsiasi ufficio postale, con l’esibizione di un valido documento di riconoscimento; tuttavia se il prestatore occasionale è minorenne dovrà presentare anche una autorizzazione scritta di un genitore o di chi esercita la patria potestà accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del soggetto che rilascia l’autorizzazione.

 

Regime previdenziale ed assicurativo

Il valore nominale di un buono è comprensivo:

- della contribuzione previdenziale a favore della Gestione separata Inps, pari al 13%;

- della contribuzione a favore dell’Inail, pari al 7%, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

- del compenso spettante al concessionario (l’Inps) per la gestione del servizio, pari al 5%.

Fanno eccezione le prestazioni occasionali accessorie svolte a favore di imprese familiari nell’ambito dell’attività normalmente esercitata dalle stesse, remunerate attraverso buoni soggetti al regime del lavoro subordinato (contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari al 33%, contribuzione all’Inail pari al 4%).

In ogni caso, il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione incassato dal lavoratore, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione dell’interessato.

 

Proroga per il lavoro part-time e cassa integrazione

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 (pubblicato sulla G.U. del 31 marzo scorso), vengono in particolare prorogati fino al 31 dicembre 2011:

-         la possibilità di ricorrere allo strumento dei voucher per le attività lavorative di natura occasionale rese dai lavoratori impiegati a tempo parziale, in qualsiasi settore produttivo;

-         la possibilità di utilizzare fondi per il finanziamento di trattamenti in deroga previsti in caso di sospensione dal lavoro o per crisi aziendali a favore dei lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e/o ridotti, nonché degli apprendisti.

 

 

28/05/2011

 

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