STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

 

         

Spett.le Ditta

                                                                                             

                                                                                             

 

 

 

 

ALBA, lì 26 febbraio 2007

 

CIRCOLARE N. 121

 

IN EVIDENZA

 

Gli innumerevoli provvedimenti legislativi hanno introdotto nuovi adempimenti fiscali, quali la comunicazione preventiva per le compensazioni, mentre vengono riesumati vecchi obblighi, oramai cancellati dall’ordinamento tributario (presentazione degli elenchi clienti e fornitori).

Nei prossimi mesi, considerato anche l’accorciamento dei termini di scadenza, si susseguiranno scadenze, dichiarazioni e adempimenti vari, a partire dalla comunicazione annuale iva, alla dichiarazione annuale iva, per arrivare alla domanda di rimborso iva sulle auto prevista per il 16 aprile, per finire con la presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

In ambito delle imposte dirette, la prima comunicazione sarà quella della certificazione dei compensi, poi il bilancio annuale, con le problematiche sulla deducibilità dei costi auto, ancora al vaglio della Commissione Europea, sugli ammortamenti e lo scorporo del valore delle aree per gli immobili strumentali, per arrivare poi della dichiarazione dei redditi, che dovrà misurarsi con i nuovi studi di settore, la nuova normativa sulle società di comodo e le recenti sentenze della Cassazione sulla esclusione dall’Irap per i professionisti.

Non da ultimo ci sono i 1.364 commi della recente legge Finanziaria 2007 ed il decreto Bersani sulle “liberalizzazioni”, già preannunciato di emendamenti modificativi, ora al vaglio del Parlamento.

Chiude questo sconfortante quadro normativo la poca certezza normativa che accompagna i nuovi provvedimenti legislativi, con rimandi sempre più frequenti a circolari o comunicati stampa emanati sempre a ridosso delle scadenze. 

 

SCADENZARIO

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO

Si ricorda che venerdì 16 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale. La scadenza riguarda tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche che beneficiano dei regimi agevolati per le nuove iniziative e le attività marginali, anche se esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici.

Ø      Versamento della tassa di concessione governativa per il 2007 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese precedente, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile, ovvero sul 20% se il prestatore si avvale dell’opera di dipendenti o di terzi.

 

VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE IVA 2006

Entro il prossimo 16 marzo i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, tuttavia, il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo; le rate successive devono essere aumentate dello 0,50% per mese o frazione di mese, a titolo di interessi, pari al 6% su base annua.

Per le società di capitali è dovuto anche il versamento della tassa di concessione governativa da € 309,87 a € 516,46 per la bollatura e vidimazione di libri e registri.

 

RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE 2006

Se ricorrono determinate condizioni, i contribuenti che determinano con la dichiarazione annuale un credito Iva superiore a € 2.582,28 possono – in alternativa all’utilizzo del credito in compensazione col modello F24 – richiedere a rimborso il credito conseguito.

Per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare delle garanzie (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito internet, all’indirizzo:

:  http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=376

 

RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE 2007

Le imprese che si trovano in particolari situazioni di credito strutturale, possono chiedere il rimborso o l’utilizzazione in compensazione del credito formatosi in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno solare 2007, se ricorre almeno una delle condizioni previste:

1.      sussistenza di una aliquota media delle operazioni attive inferiore all’aliquota media delle operazioni passive;

2.      effettuazione di una rilevante mole di operazioni attive non imponibili;

3.      acquisti rilevanti di beni ammortizzabili.

 

NOTIZIARIO

 

LA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2007

La manovra finanziaria per il 2007 è stata pubblicata nel S.O. n. 244 alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006. Il testo della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, è composto da un solo articolo suddiviso in 1.364 commi ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (salvo alcune specifiche eccezioni).

Si propone, pertanto, un riassunto dei principali provvedimenti che hanno maggior impatto sulla gestione delle imprese, rimandando per gli altri provvedimenti a quanto pubblicato sul nostro sito internet, all’indirizzo: :  http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=362

 

SOCIETA’ DI COMODO

La Legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/06) interviene sulla disciplina delle società di comodo in tre direzioni principali, e cioè:

  1. allo scopo di precisare le condizioni in base alle quali la società può essere considerata non operativa;
  2. per determinare esplicitamente la base imponibile Irap delle società di comodo;
  3. per concedere una via di uscita dal regime delle società di comodo, e ciò agevolando le operazioni di liquidazione e trasformazione in società semplici delle società non operative.

A fronte del deciso inasprimento della disciplina delle società di comodo, il Legislatore è intervenuto,

prevedendo due distinte fattispecie: lo scioglimento o la trasformazione agevolate per le società che erano di comodo nel corso del 2006 ovvero che, in tale anno, si trovavano nel primo periodo d’imposta; la loro compagine sociale deve essere formata esclusivamente da persone fisiche, iscritte a libro soci alla data del 1° gennaio 2007, ovvero che vi siano iscritte anche entro il successivo 30 gennaio, ma in forza di un atto di cessione quote stipulato entro il 1° novembre 2006.

Per accedere alle agevolazioni, la società deve deliberare lo scioglimento - messa in liquidazione - entro il 31 maggio 2007, e chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla predetta delibera; può essere altresì deliberata la trasformazione in società semplice, sempre entro la predetta data, e sempre entro un anno da tale delibera deve essere chiesta la cancellazione dal Registro delle imprese.

In caso di liquidazione, il reddito che si genera dalla procedura – che andrà a formare, a consuntivo, un unico periodo d’imposta ancorché in parte ricadente nel 2007 e, in parte, nel 2008 – è assoggettato a un’imposta sostitutiva di Ire, Ires e Irap del 25%; in caso di trasformazione agevolata, verificandosi il passaggio da un soggetto imprenditore a uno non imprenditore, si genera una destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa; tale situazione richiede la tassazione delle plusvalenze relative ai beni, come differenza tra il loro valore normale e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

 

NUOVA IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

La Legge Finanziaria per il 2007 agisce nuovamente sulla disciplina dell’imposta di successione e donazione, peraltro lasciando sostanzialmente inalterato il panorama uscito dalla conversione in legge del D.L. n. 262/06, ma intervenendo per introdurre ulteriori agevolazioni e per mettere a punto alcuni aspetti applicativi della disciplina.

La franchigia per fratelli e sorelle

Il co. 77 dell’articolo unico della L. n. 296/06 introduce un’agevolazione per i fratelli e le sorelle del de cuius ovvero del donante. Questa consiste nella concessione di una franchigia di € 100.000,00 spettante per ciascun beneficiario, erede o donatario, con la conseguenza che l’imposta sarà dovuta con l’aliquota del 6% solo sulla parte di valore dell’eredità o della donazione eccedente la franchigia.

La franchigia per portatori di handicap

Sempre il richiamato co. 77 introduce un’agevolazione a favore di soggetti portatori di handicap grave - dovendosi ottenere questo riconoscimento in base alla L. n.104/92 - in forma di una franchigia di € 1.500.000,00. Così l’imposta sarà dovuta solo sul valore dei beni ereditati o ricevuti in donazione che eccede tale importo, scegliendo l’aliquota in funzione del grado di parentela con il soggetto dante causa.

L’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni

Particolarmente efficace potrà rivelarsi l’ulteriore intervento della Legge Finanziaria 2007 in materia di allargamento delle fattispecie di trasferimenti non soggetti a imposta, che avviene agendo direttamente sull’art.3 del D.Lgs. n.346/90 (T.U. delle imposte di successione e donazione), per stabilire che non sono soggetti a imposta i trasferimenti che hanno ad oggetto i seguenti beni: aziende; rami di aziende, quote sociali e azioni.

La norma subordina l’agevolazione al rispetto di determinate condizioni:

1.       i trasferimenti devono avvenire esclusivamente a favore di discendenti, vale a dire figli e nipoti, nelle ipotesi più probabili;

2.       per quanto riguarda le quote di partecipazione in società personali, la norma non sembra porre limitazioni mentre, se si tratta di azioni o quote di società a responsabilità limitata, è necessario che il beneficiario acquisisca o integri una partecipazione di controllo nella società;

3.       è necessario che il beneficiario, in caso di trasferimento di azienda o ramo, prosegua l’attività per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di partecipazioni, e solo in società di capitali, è necessario che sia il controllo a essere mantenuto per il predetto periodo;

4.        l’impegno a proseguire l’attività o a mantenere il controllo deve essere reso dai beneficiari contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione ovvero all’atto di donazione.

 

NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI SUPERIORI A 10 mila EURO

Tra le novità contenute nella manovra Finanziaria per il 2007, si segnala quella di portata generale che interessa potenzialmente tutti i contribuenti, e in particolare quelli che si trovano a credito verso l’Erario.

La novità in questione consiste nell’obbligo di comunicare preventivamente alle Entrate la propria scelta di compensare i crediti di imposta nel modello F24, quando gli importi superano i 10.000,00 euro. La norma entrerà effettivamente in vigore una volta definite le modalità di attuazione da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, presumibilmente dalla scadenza del 16 marzo prossimo.

La preventiva comunicazione, da inviare in via telematica entro il quinto giorno precedente a quello in cui si intende procedere con la presentazione dell’F24, dovrà contenere l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.

Allorquando saranno messe a punto le procedure di controllo, L’Agenzia, una volta ricevuta la comunicazione, potrà impedire l’utilizzo del credito, comunicando ciò al contribuente.

La mancata comunicazione da parte delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello di invio della manifestazione di voler compensare, vale come silenzio assenso, secondo quanto espressamente disposto dalla norma in questione. Verosimilmente, quella del silenzio-assenso sarà la situazione “normale” per la grande maggioranza dei contribuenti.

Per maggiori approfondimenti: :  http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=358

 

AUMENTO DEI CONTRIBUTI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Sempre la Finanziaria 2007 ha elevato le aliquote contributive pensionistiche per artigiani e commercianti: al 19,50% per l’anno 2007 e al 20% per l’anno 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi devono essere versati con F24, entro:

- il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2007 e 16 febbraio 2008, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2006, primo acconto 2007 e secondo acconto 2007.

 

IL DECRETO BERSANI SULLE LIBERALIZZAZIONI

E’ in vigore il Decreto Legge n. 7 del 31/01/2007 (pubblicato sulla G.U. del 01/02/2007), recante “misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”. Le disposizioni più significative riguardano la telefonia, le tariffe aeree, le assicurazioni, i mutui e la scuola.

Per una completa elencazione delle novità: :  http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=373

 

LAVORO

 

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007

Numerose sono anche le novità normative in materia di lavoro e in campo previdenziale introdotte dalla legge finanziaria per il 2007.

Si rimanda alla sintesi delle principali novità che interessano i datori di lavoro e sostituti d’imposta e più in generale il “mondo del lavoro”, a quanto pubblicato sul nostro sito internet all’indirizzo:

:  http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=369

 

NUOVA CONTRIBUZIONE APPRENDISTI

L’INPS, con circolare n. 22 del 23 gennaio 2007, ha fornito i primi chiarimenti operativi susseguenti l’innalzamento al 10% della contribuzione a carico dei datori di lavoro per i contratti di apprendistato; solo nelle imprese artigiane e non artigiane con un organico fino a 9 dipendenti, la contribuzione relativa al primo anno di contratto è pari all’1,5% e sale al 3% nel secondo anno.

In particolare l’Istituto ricorda che:

- per gli apprendisti già in forza alla data del 31 dicembre 2006 la consistenza dell’organico per la identificazione dell’aliquota da attribuire è determinata attraverso una media dei lavoratori occupati nel corso dell’anno 2006;

- per gli apprendisti assunti a partire dall’1 gennaio 2007 il numero dei dipendenti va verificato al momento dell’assunzione;

- per gennaio e febbraio la comunicazione del Dm 10 resta invariata, ma da marzo occorrerà procedere secondo le nuove regole;

- la regolarizzazione relativa a gennaio e febbraio dovrà avvenire entro il 16 aprile;

- sono stati previsti nuovi codici (M114 e L 144) per gli apprendisti. 

 

NUOVI MODULI PER IN CONFERIMENTO DEL T.F.R.

Sono in fase di pubblicazione due decreti in materia di Previdenza complementare e più in particolare sulle modalità di conferimento ai fondi del TFR.

Il primo decreto interministeriale, che attua il comma 765 della Finanziaria ha in allegato i moduli che le aziende devono fornire ai dipendenti per la destinazione del TFR e si esclude qualsiasi ricorso a moduli diversi, per cui anche quelli già compilati dai dipendenti non dovrebbero avere alcun valore. Il secondo decreto, invece disciplina le regole del Fondo INPS, nel quale saranno versate le quote del TFR maturate e non destinate alla previdenza complementare per le aziende con più di 49 dipendenti, per tale calcolo si prenderà a riferimento la media annuale di lavoratori in forza nel 2006, compresi anche i lavoratori non destinatari della normativa sul TFR.

 

NUOVA ALIQUOTA PER LA GESTIONE SEPARATA

L’INPS, con circolare n. 7 datata 11 gennaio 2007, ricorda che, come previsto dalla Finanziaria, è variata la misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal primo gennaio 2007 per gli iscritti alla Gestione separata, specificando che le nuove aliquote, come di seguito elencate, debbono essere applicate anche agli associati in partecipazione:

·         per gli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie il 23%;

·         per i pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria il 16%.

Solo per i primi soggetti elencati deve essere applicata l’aliquota aggiuntiva dell’0,5% prevista per la malattia, maternità e ANF.

 

NUOVA APERTURA DEL MERCATO DEL LAVORO PER BULGARI E RUMENI

Il Ministero dell’Interno, con circolari n. 2 e 3, rende noto che a partire dal primo gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria entrano a far parte dell’Unione Europea, per cui dalla sopraccitata data ai cittadini di tali stati non potrà essere applicata la legge sull’immigrazione ma si applica la normativa che regola la libera circolazione dei cittadini degli stati U.E., per cui tali cittadini potranno entrare nel territorio dello stato e richiedere la carta di soggiorno.

Per l’accesso al mercato del lavoro il Governo italiano si è avvalso di un periodo transitorio di un anno nel quale potranno entrare i lavoratori subordinati da impiegare nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale altamente qualificato. Non è previsto alcun limite per i lavoratori autonomi e viene prevista l’apertura immediata per il lavoro stagionale.

Inoltre, il Ministero rende noto che per i cittadini bulgari e rumeni non è più necessario richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare, per cui le pratiche sospese si intendono archiviate e le entrate dei familiari nel territorio nazionale potranno avvenire con la richiesta del visto di ingresso alla rappresentanza consolare italiana.

 

Per qualsiasi informazione o approfondimento, è possibile contattare i nostri Uffici, o inviare una mail all’indirizzo: paghe@ansaldisrl.it

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità fiscali di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal nuovo servizio è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

 

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Con le modifiche apportate alla Legge di conversione n. 248/2006 dalla manovra d’estate, dopo oltre un decennio torna l’obbligo di presentare l’elenco dei clienti e dei fornitori, al fine di contrastare l’evasione fiscale nel campo dell’Iva.

Già con riferimento al periodo d’imposta 2006, tutti i soggetti titolari di partita Iva dovranno inviare obbligatoriamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). La scadenza dell’invio è annuale e dovrà essere effettuata entro il 30 aprile prossimo, salvo alcuni casi di posticipazione all’autunno, per i soggetti con un numero di clienti e fornitori superiore a 10.000 unità, ovvero chi liquida trimestralmente l’Iva per opzione.

Per una completa informazione: :  http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=385

 

LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE – M.U.D.

Anche quest’anno deve essere presentata per l’anno 2006 la Dichiarazione Ambientale M.U.D. entro il prossimo 30 aprile, per comunicare al Catasto Nazionale dei Rifiuti i quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati e assimilati o recuperati per le aziende obbligate alla tenuta dei registro di carico e scarico, in conformità al D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi).

La dichiarazione, che dovrà essere presentata alla Camera di Commercio competente per territorio, riguarderà chiunque ha effettuato nell’anno 2006 l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ovvero chi svolge operazioni di recupero e smaltimento, comprese le lavorazioni artigianali ed industriali.

Si ricorda che la mancata denuncia, ovvero la denuncia incompleta o inesatta, è punita con una sanzione amministrativa da euro 2.582,28 a euro 15.493,71. Alla denuncia tardiva, se presentata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, si applica una sanzione amministrativa da euro 25,82 a euro 154,94.

I sigg.ri clienti interessati o che verranno contattati telefonicamente sono pregati di presentarsi muniti del registro di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti, della copia della dichiarazione presentata lo scorso anno e i dati relativi ai trasportatori e destinatari dei rifiuti conferiti.

 

COMUNICAZIONI

 

PRESENTAZIONE REPARTO PAGHE E CONTRIBUTI

Informiamo la gentile clientela che tutti gli adempimenti previsti in materia di amministrazione e del personale dipendente, per la cura degli aspetti contrattuali, giuridici e contributivi relativi alla costituzione, svolgimento e risoluzione dei rapporti di lavoro subordinati, faranno riferimento a:

- Grossato rag. Simonetta;

- Arcostanzo rag. Anna Maria, consulente del lavoro;

- Piovano dott. Laura, consulente del lavoro;

- Ansaldi rag. Giovanni, commercialista.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl