STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Ditta

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì 18 ottobre 2007

 

CIRCOLARE N. 123

 

IN EVIDENZA

L’avvio in Senato della discussione alla legge Finanziaria per il 2008 e le annunciate modifiche alla previdenza, contenute nel protocollo sullo stato sociale, fanno presagire ad un autunno ricco di novità, ma povero nei contenuti e nella sostanza.

Aumentano di nuovo le aliquote contributive sui contratti a progetto, pur senza modificare il quadro normativo; sulle pensioni vengono introdotte quattro nuove finestre, che garantirebbero risparmi per 4 miliardi di euro.

Per le imprese la finanziaria 2008 introduce un nuovo regime contabile per imprenditori o professionisti con ricavi o compensi annui inferiori a 30mila euro, con il calcolo di un’imposta sostitutiva del 20%; per le altre imprese è prevista una complessa revisione del sistema di tassazione, (eliminazione degli ammortamenti anticipati, aumento della durata minima dei leasing, indeducibilità degli interessi passivi), con risultati tutt’altro che vantaggiosi, anche se sono previste riduzioni solo “nominali” delle aliquote impositive.

Alle famiglie la Finanziaria 2008 riserva la proroga fino al 2010 delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie del 36%, del risparmio energetico del 55% e dell’Iva agevolata al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Per i giovani studenti sono previsti sconti per gli affitti universitari, mentre per tutti i giovani tra i 20 e i 30 anni che abitano separatamente dai genitori, una detrazione dei canoni di locazione sulla prima casa. Diventa anche più accessibile e conveniente riscattare gli anni di laurea ai fini pensionistici.

 

SCADENZARIO

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 NOVEMBRE

Venerdì 16 novembre scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del 3° trimestre (luglio-settembre), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø      Iva a debito del mese precedente (ottobre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente, dovuti dai datori di lavoro;

Ø      terza rata dei contributi fissi IVS dovuti all’Inps, calcolati sul minimale, da parte di artigiani e commercianti;

Ø      quarta ed ultima rata del premio Inail per chi ha deciso di rateizzare il debito assicurativo;

Ø      6° o 5° rata delle imposte e dei contributi, maggiorata degli interessi, per i titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi;

Ø      ritenute sulle provvigioni pagate nel mese precedente, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile, ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

 

ACCONTI IMPOSTE PER L’ANNO 2007

Il prossimo 30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d’imposta in corso, a titolo di Irpef, Ires, Irap e dei contributi Inps, siano essi per la quota percentuale sul reddito di commercianti e artigiani, che per la gestione separata Inps del 16% o 23,5%.

Ricordiamo infatti che:

-    l’acconto ai fini dell’Irpef è dovuto nella misura del 99% dell’anno precedente;

-    l’acconto ai fini dell’Ires è dovuto nella misura del 100% dell’anno precedente;

-    l’acconto ai fini dell’Irap è dovuto nella misura del 99% dell’anno precedente da parte di persone

fisiche e società di persone; nella misura del 100% per le società di capitali ed enti;

-    l’acconto dei contributi Inps è dovuto sulla parte eccedente il minimale.

Il termine di versamento del 30 novembre vale, oltre che per le persone fisiche, le società di persone anche per i soggetti assimilati, oltre che per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare.

Per quelli invece con esercizio “a cavallo” di due anni il termine per il versamento del secondo acconto d’imposta coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (per esempio: esercizio 1/7/2006 - 30/6/2007, l’acconto deve essere versato entro il 31 maggio 2008).

In caso di mancato o tardivo versamento entro il termine di scadenza è applicata la sanzione pari al 30% della somma non versata, oltre all’imposta omessa e gli interessi legali.

 

FINANZIARIA 2008

Approvata dal Governo la manovra Finanziaria 2008

Nella seduta del 28 settembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra Finanziaria per il 2008, che si compone di un disegno di legge attualmente all’esame del Senato e di un decreto legge collegato – n. 159 dell’1 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 229 del 2 ottobre - già in vigore dal 3 ottobre scorso, ma che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni perché le disposizioni in esso contenute divengano definitive. Si segnalano, in particolare, le seguenti novità:

Disegno di legge Finanziaria (non in vigore)

Detrazione Ici per l’abitazione principale: dall’imposta comunale dovuta per l’abitazione principale i proprietari di immobili con un reddito individuale non superiore ai 50.000 euro annui potranno sommare all’attuale detrazione Ici di 103,29 euro un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200 euro (la massima detrazione fruibile sarà di 303,29 euro).

Detrazioni Irpef per affittuari: per gli affittuari titolari di contratto di affitto registrato per l’abitazione principale è prevista una detrazione Irpef di 300 euro per gli inquilini con reddito fino a 15.494 euro e di 150 euro per gli inquilini con reddito tra 15.494 euro e 30.987 euro. La somma pari alla detrazione sarà, in ogni caso, corrisposta agli affittuari a basso reddito e a coloro che non sono tenuti a pagare l’Irpef, mentre non potranno godere della detrazione i titolari di alloggi popolari assegnati.

Nuove detrazioni Irpef: introdotte la detrazione del 19% sulle spese (fino a 250 euro) per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e la detrazione del 19% sulle spese (fino a 500 euro) sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e la formazione.

Contribuenti minimi e marginali: le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 30.000 euro all'anno, con investimenti in beni strumentali inferiori ai 15.000 euro nell’ultimo triennio e senza dipendenti potranno godere della franchigia dall’Iva e dalla relativa documentazione e dell'esenzione dall'Irap. Il reddito imponibile si calcolerà sottraendo dal valore del giro d'affari annuale quello dei costi sostenuti per l'impresa, arte o professione e applicando alla differenza un’aliquota forfetaria del 20%.

Rendite finanziarie: stabilito l’aumento dal 12,5% al 18,5% dell’imposta sostitutiva che colpisce le imprese quando incassano plusvalenze e dividendi.

Riduzione delle aliquote Ires ed Irap: a partire dal 1° gennaio 2008 l'aliquota Ires calerà di 5,5 punti percentuali dal 33% al 27,5%. L’Irap scenderà dal 4,25% al 3,9%. Verranno, però, rimodulate le basi imponibili delle due imposte.

Ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici: proroga triennale (fino al 31 dicembre 2010) per le detrazioni in favore di chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus del 36% delle spese sostenute nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare) e di riqualificazione energetica di immobili esistenti (bonus del 55% delle spese sostenute).

Credito di imposta per la ricerca: aumenta lo sconto fiscale riconosciuto alle imprese per il loro impegno sul fronte della ricerca industriale e sviluppo. La percentuale del credito passa dal 15 al 40%.

Decreto legge già in vigore dal 3 ottobre 2007 (D.L. n. 159 del 01/10/07, G.U. n. 229 del 02/10/07)

Ici in dichiarazione dei redditi: viene soppresso l’obbligo (introdotto nella Finanziaria 2007) di indicare i dati Ici nella dichiarazione dei redditi.

Contribuenti a basso reddito: ai soggetti passivi Irpef, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 è pari a zero, verrà attribuita una somma di 150 euro ed una ulteriore di 150 euro, per ciascun familiare a carico. Se il familiare è a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza delle detrazioni per carichi familiari. A novembre un regolamento individuerà le categorie degli aventi diritto e le modalità di erogazione delle somme.

Scontrino parlante: Dal 1° gennaio 2008, per la detrazione sulle spese per l’acquisto di medicinali, non è più utilizzabile lo scontrino "parlante" rilasciato dal farmacista.

Professionisti e P.A.: si interviene a subordinare l’applicazione dell’art.48-bis del DPR n.602/73 (che dispone che le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano se il fornitore beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo) ad apposito regolamento che potrà anche prevedere il raddoppio o la diminuzione della soglia dei 10.000 euro.

 

Per un maggior approfondimento, si rimanda a quanto pubblicato sul nostro sito internet all’indirizzo:

:  http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=485

 

NOTIZIARIO

LE NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE IVA AUTO

L’anno 2007 si caratterizza per la frequenza degli interventi che interessano il settore delle auto utilizzate nell’esercizio di impresa, arte o professione.

In forma sintetica, possiamo qui ricordare:

1.      la possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva assolta sugli acquisti di automezzi e sulle spese di impiego degli stessi nel periodo 01.01.2003 – 13.09.2006;

2.      la possibilità di adottare un criterio “libero” di inerenza per gli automezzi acquistati nel periodo 14.09.2006 – 26.06.2007;

3.      l’adozione di nuovi meccanismi di detrazione dell’Iva per gli acquisti posti in essere dal 27 giugno 2007.

La data del 27 giugno 2007 rappresenta un importante “paletto” temporale per il trattamento Iva delle spese relative agli automezzi. Da tale momento, infatti, torna applicabile il criterio della detrazione percentuale forfetizzata nella misura del 40%, che esonera i contribuenti dall’analisi in merito all’inerenza dell’utilizzo del mezzo rispetto all’attività.

La situazione, pertanto, da tale momento cambia radicalmente per i seguenti motivi:

a)      la nuova misura di detrazione, per quanto attiene l’acquisto o l’importazione del mezzo (diretto, in leasing o in noleggio) supera la precedente percentuale del 15% applicabile a decorrere dal 01.01.2006;

b)      la detrazione si applica anche alle spese di impiego del mezzo (manutenzioni, riparazioni, custodia), mentre prima per tali acquisti la stessa era totalmente preclusa;

c)      il nuovo regime di favore Iva si accompagna, a partire dal 2007, con la possibilità “ripristinata” di deduzione dei costi, per effetto del disposto del D.L. n.81/07, successivamente commentato in questo stesso speciale.

La detrazione è oggettivamente forfetizzata per legge, nel senso che va applicata in misura uguale tanto da coloro che utilizzano il veicolo prevalentemente per fini professionali che da coloro che ne fanno, invece, un utilizzo modesto; pertanto, se da un lato si guadagna in semplicità operativa, dall’altro si rischia di accomunare situazioni del tutto eterogenee.

Rientrano nella nuova regola le fatture relative ad operazioni poste in essere dal 27 giugno 2007.

 

PER LE CESSIONI DI IMMOBILI SI APPLICA IL REVERSE CHARGE

Dal primo ottobre scorso il meccanismo del reverse charge opererà anche per le cessioni di fabbricati strumentali imponibili Iva, sulla base di quanto previsto dall’art. 10 n.8-ter del D.P.R. 633/72.

Questo significa che nelle ipotesi di cessione di fabbricati strumentali (capannoni, stabilimenti, opifici o uffici) il cedente emetterà fattura senza Iva, trasferendo l’obbligo di liquidazione e versamento dell’Iva al soggetto ricevente (acquirente).

Sono esclusi dalla nuova modalità di fatturazione le cessioni dei fabbricati non ultimati, cioè dei c.d. “rustici” o “grezzi”, i fabbricati di civile abitazione, i fabbricati accatastati nella categoria catastale E.

Per quanto riguarda la vendita dei fabbricati strumentali effettuata da imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero, il reverse charge si applica solo decorsi quattro anni dall’ultimazione dei lavori.

 

Per un maggior approfondimento, si rimanda a quanto pubblicato sul nostro sito internet all’indirizzo:

:  http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=481

 

PROROGATO IL CONDONO PREVIDENZIALE AGRICOLO

Il termine per l’adesione, concluso l’8 ottobre scorso, slitta a fine mese (31 ottobre), per consentire la più ampia partecipazione alla sanatoria previdenziale.

Entro tale data dovrà intendersi quale termine per “avviare” e non definire il processo di adesione, cioè ritirare il codice Car Inps e avviare i contatti con le associazioni che fanno da tramite con le banche.

 

LAVORO

DECRETO FLUSSI IN ARRIVO

Mentre prosegue a rilento l’esame delle domande di assunzione presentate nella primavera 2006, che dovrebbe concludersi entro il mese di ottobre, nei vari ministeri si stanno mettendo a punto i termini e le modalità per regolarizzare con un prossimo decreto flussi 2007.

La cifra non è ancora ufficiale, ma la quota 2007 sarà cospicua: dovrebbe attestarsi tra le 150mila e le 200mila unità, esclusi gli stagionali, per i quali un decreto all’inizio del 2007 ha dato il via libera a 80mila ingressi.

Per evitare le file agli sportelli postali, si punta a limitare il coinvolgimento delle poste, mediante l’invio di file telematici, con un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Per l’autunno, e comunque entro la fine dell’anno è prevista l’emanazione del decreto flussi 2007.

 

CARO-CONTRIBUTI PER I COLLABORATORI

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri aumenta le aliquote contributive per i lavori a progetto, con l’aumento di un punto dal 1° gennaio per tutti gli iscritti alla Gestione separata Inps.

Pertanto salirà dal 16% al 17% la contribuzione a favore degli iscritti che sono già pensionati o sono già assicurati ad altra gestione previdenziale, mentre salirà dal 23,5% al 24,5% l’aliquota dovuta per gli iscritti che svolgono esclusivamente l’attività di collaboratori con o senza modalità a progetto, i professionisti che non hanno altra forma di previdenza obbligatoria, gli associati in partecipazione, lavoratori occasionali e venditori porta a porta che superano il limite reddituale di 5mila euro annui.

 

LEGGE DELEGA SUL RIORDINO DELLA SICUREZZA

È stata pubblicata nella G.U. n. 185 del 10 agosto 2007 la L. n. 123 del 3 agosto 2007, entrata in vigore al 25 agosto 2007, contenente le misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e le deleghe al Governo per il riassetto della normativa in materia.

La legge si divide in due parti:

1.      art.1, delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, entro 9 mesi, attraverso i quali dovrà essere rivisto l’apparato sanzionatorio e dovranno essere previste forme di coordinamento tra i vari organi di vigilanza, con particolare attenzione ad appalti e subappalti;

2.      articoli da 2 a 12, disposizioni immediatamente operative, fra esse:

·              la sospensione dell'attività in qualunque settore;

·              l’adozione del tesserino di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici;

·              l’estensione del potere di diffida ad adempiere di cui al D.Lgs. n.124/04 per il personale amministrativo degli Istituti Previdenziali.

 

Per un maggior approfondimento, è possibile consultare il nostro sito internet all’indirizzo:

:  http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=477

 

APPROVATO IL PROVVEDIMENTO DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Il comma 266 dell’art. 1 della Manovra 2007 modifica le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile dell’IRAP, intervenendo sulle deduzioni ad essa riferite, con lo scopo di ridurre gli oneri riferibili al costo del lavoro (cosiddetto "cuneo fiscale").

Dopo l’intervento del legislatore, sono previste le seguenti nuove fattispecie deducibili:

·        un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, ovvero

·        un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale deduzione è alternativa a quella sopra indicata, riferita ad ogni lavoratore, e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis stabilita dal Reg. (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 (la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2006);

·        i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

 

Per un maggior approfondimento, è possibile consultare il nostro sito internet all’indirizzo:

:  http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=472

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità fiscali di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal nuovo servizio è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

SEMPLIFICAZIONI PER I REGIMI MINIMI

Per coloro che intendono iniziare una attività economica nel 2008, si rende opportuno valutare, in termini di convenienza, se adottare il nuovo regime di franchigia per i contribuenti minimi.

Possono accedervi coloro che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 30.000 € annui, senza aver effettuato cessioni all’esportazione, né aver impiegato lavoratori dipendenti o collaboratori.

La tassazione ai fini delle imposte dirette avviene mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20%, mentre è previsto l’esonero da ogni adempimento Iva; proprio quest’ultimo aspetto potrebbe determinarne la limitata convenienza, in quando la franchigia sul fronte dell’Iva determinerebbe la completa indetraibilità sugli acquisti e quindi il sorgere di maggiori oneri.

Ogni valutazione deve quindi essere attinente alla specifica attività svolta.

 

CORSI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

La legge obbliga tutti i datori di lavoro (titolari o soci di aziende) anche senza l’impiego di lavoratori dipendenti, ad adeguarsi al Decreto Legislativo del 19/09/94 n. 626 in materia di Sicurezza e Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ciò significa che il titolare dell’Azienda deve essere in grado di conoscere e prevenire tutti i fattori di rischio aziendale, tramite l’attività di analisi e controllo, producendo la relativa documentazione.

Sono esclusi dall’obbligo i soli titolari di ditte individuali senza dipendenti e le imprese familiari che impiegano solamente collaboratori conviventi.

Per richiedere informazioni o prenotare il prossimo corso, contattare lo Studio.

Per un maggior approfondimento, è possibile consultare il nostro sito internet all’indirizzo:

:  http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=400

 

ADDETTO ANTINCENDIO
La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede per il datore di lavoro il compito e la responsabilità di valutare le misure generali di tutela riguardanti la sicurezza tra le quali sono specificamente indicate quelle riguardanti il rischio incendio.
Il corso è obbligatorio per tutte le aziende che impiegano personale dipendente e per le società anche senza dipendenti, in quanto i soci lavoratori sono equiparati ai dipendenti. Rimangono escluse le ditte individuali senza dipendenti e le imprese familiari.

Per richiedere informazioni o prenotare il prossimo corso, contattare lo Studio.

Per un maggior approfondimento, è possibile consultare il nostro sito internet all’indirizzo:

:  http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=398

 
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO

Il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di designare in azienda uno o più soggetti incaricati all’attuazione delle misure minime di primo soccorso.

La norma si applica alle aziende che impiegano personale dipendente e alle società anche senza dipendenti, in quanto i soci lavoratori sono equiparati ai dipendenti.

Per richiedere informazioni o prenotare il prossimo corso, contattare lo Studio.

Per un maggior approfondimento, è possibile consultare il nostro sito internet all’indirizzo:

:  http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=399

 

ADEMPIMENTI PRATICI

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTI

La "scheda carburante" rappresenta una deroga al principio generale contenuto nel primo comma dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui occorre emettere una fattura per ogni operazione rilevante ai fini IVA.

Per una corretta compilazione, è necessaria l’indicazione di tutti i seguenti dati:

• estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello o altri elementi identificativi);

• numero della targa del mezzo;

• estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante (denominazione o ragione sociale), domicilio fiscale e numero di partita Iva;

• la data del rifornimento;

• l’ammontare del corrispettivo totale corrisposto dal cliente (al lordo dell’Iva);

• gli estremi identificativi del gestore, anche mediante timbro;

• la firma per convalida della regolarità dell’operazione di acquisto da parte del gestore dell’impianto;

• numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo (dato non richiesto per i professionisti).

L’assenza o l’inesattezza di uno solo degli elementi obbligatori della scheda carburanti potrebbe veder disconosciuto il documento e quindi la deducibilità fiscale e la detraibilità dell’Iva.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

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