STUDIO ANSALDI S.R.L.

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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Ditta

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì 23 aprile 2008

 

CIRCOLARE N. 126

 

IN EVIDENZA

Eccoci giunti all’ormai consueto appuntamento con i bilanci annuali, con la redazione delle dichiarazioni dei redditi e con tutti gli adempimenti ad essi connessi (Ici, Irap, studi di settore, società di comodo, ecc.).

Volendo dare un giudizio ai provvedimenti in campo fiscale degli ultimi mesi, non si può non rilevare come talvolta si sia legiferato in maniera “fantasiosa”, sia per le imprese che per i lavoratori dipendenti.

Molti provvedimenti sono “piovuti” dall’alto, senza alcuna concertazione, come l’anticipazione dei termini per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, le modifiche alle regole sui bilanci sulla indeducibilità di talune spese (interessi passivi ed eliminazione degli ammortamenti anticipati), che entrate in vigore dal 1° gennaio hanno causato un grave pregiudizio alle scelte fatte dalle imprese.

Novità positive sono invece attese per l’Ici sulla prima casa, con provvedimenti annunciati, ma non ancora attuati di riduzione o totale eliminazione, in un’ottica di riduzione della pressione fiscale, che non si dimentichi và oltre il 43%, con benefici alle imprese, ma anche alle famiglie a ai lavoratori dipendenti, il cui potere di acquisto è drammaticamente fermo al 2000.

Occorre poi ricostruire un rapporto sereno tra fisco e contribuenti, abbandonando la logica della evasione come unico scopo imprenditoriale, rimodulando gli istituti come le società di comodo o gli studi di settore a tutela dell’affidamento del contribuente.

In ambito lavorativo è necessario incentivare l’occupazione stabile, attribuendo un credito di imposta alle imprese che stabilizzino i rapporti di lavoro e favorendo nuove assunzioni specie di giovani, creando incentivi per la crescita e far emergere il sommerso, con la speranza che non rimanga un libro dei sogni.

 

SCADENZARIO

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO

Venerdì 16 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a debito del primo trimestre (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile;

Ø      Seconda rata del premio Inail per chi ha deciso di rateizzare il debito relativo all’autoliquidazione;

Ø      Versamenti relativi alla I^ rata del contributo fisso IVS dovuto all’INPS per il 2008 da parte di artigiani e commercianti.

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2007

Le novità che interessano la prossima dichiarazione dei redditi 2007 sono molteplici, e riguardano la revisione delle aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito; la reintroduzione delle detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle precedenti deduzioni, con la conseguente eliminazione delle no-tax area e la no-tax family, come non è più possibile fruire della c.d. clausola di salvaguardia.

Le detrazioni per figli a carico non potranno più essere ripartite liberamente tra i genitori, a seconda della convenienza, ma spettano da quest’anno nella misura del 50% per ciascuno di essi o possono essere attribuite interamente al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

Il bonus incapienti, riconosciuto in una somma pari a € 150 per ciascun familiare, se non riconosciuto dal sostituto di imposta, può essere richiesto con la presentazione della dichiarazione dei redditi, come anche la detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

Numerose sono anche le novità sul fronte delle spese, che possono essere fatte valere nella prossima dichiarazione dei redditi: alle spese che beneficiano della detrazione al 19%, sono state aggiunte quelle per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per le attività sportive praticate dai ragazzi, per l’intermediazione immobiliare e sui canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede. Sono previste anche quattro diverse tipologie di detrazione per gli inquilini a basso reddito, che affittano l’abitazione principale, con la nuova previsione di detrazione per i giovani in età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano contratti di “affitto convenzionali” per la propria abitazione.

Debuttano anche le spese per la sostituzione dei frigoriferi, congelatori e apparecchi televisivi digitali e altri apparati ad elevata efficienza, che beneficiano della detrazione del 20%. Di particolare interesse è la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione e risparmio energetico sul patrimonio edilizio esistente, che per il 2007 possono essere ripartite in tre anni.

Per una completa informazione, si rimanda a quanto pubblicato sul nostro sul sito internet:

 : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=594

 

I.C.I. VERSAMENTO 2008 E DICHIARAZIONE 2007

Novità anche per l’Ici alla quale, in aggiunta alla detrazione per l’abitazione principale in misura stabilita dal comune (in genere € 103,29), viene riconosciuta una ulteriore detrazione statale del 1,33 per mille della base imponibile, entro il limite massimo di € 200.

In pratica, a partire dal periodo di imposta 2008, i contribuenti soggetti passivi Ici, relativamente all’abitazione principale, possono beneficiare oltre che della detrazione “base”, prevista dall’art.8, co.2 del D.Lgs. n.504/92, pari ad euro 103,29, anche della nuova detrazione introdotta dalla Legge Finanziaria. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi storico-artistici).

È prevista, inoltre, la facoltà, per i Comuni, di deliberare un’aliquota agevolata dell’Ici inferiore a 4‰ per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. Il beneficio spetta, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, per un periodo massimo di tre anni (per gli impianti termici solari) o cinque anni (per gli altri impianti).

I calcoli però potrebbero complicarsi, in quanto la Finanziaria 2007 ha previsto la possibilità per i comuni di deliberare l’istituzione di una nuova “tassa di scopo”, finalizzata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche, mentre dalle informazioni apprese dalla stampa, il nuovo Governo si appresterebbe a detassare totalmente l’abitazione principale, ma ad oggi non sono ancora noti i termini e le modalità di tali annunciati provvedimenti.

 

Per prenotare il servizio Dichiarazione Redditi, telefonare al numero 0173.296.720

 

Come consuetudine, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati al fine di provvedere per tempo alla predisposizione dei modelli per la Dichiarazione dei Redditi, all’eventuale dichiarazione dell’I.C.I., ed adempimenti conseguenti (presentazione, versamenti, ecc.). Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, inerente l’anno 2007, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

Si ricorda che ad oggi le scadenze previste, salvo proroghe, sono le seguenti:

 

Pagamento imposte

Entro il 16 giugno senza maggiorazione

Dal 17/6 al 16 luglio con maggiorazione 0,4%

Pagamento acconto Ici

Entro il 16 giugno

Presentazione modello Unico 2008 e Ici

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 31 luglio con modalità telematica

 

Si rammenta che in caso di mancata restituzione NON sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, questo Studio NON si assume alcuna responsabilità per l’inesattezza della dichiarazione.

 

NOTIZIARIO

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SICUREZZA

La Legge 244/2007 ha previsto un credito di imposta sulle spese per la sicurezza degli esercizi commerciali, volte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti.

Le spese agevolabili sono quelle effettuate nel triennio 2008-2010 per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, quali: apparecchi di videosorveglianza, sistemi di allarme, inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, armadi e banconi blindati, casseforti e cassetti di sicurezza, con esclusione delle spese per l’attività di vigilanza.

Il credito di imposta è riconosciuto alle piccole e medie imprese per un importo pari all’80% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 3.000 per ciascun beneficiario e per l’intero triennio.

Le domande dovranno essere presentate telematicamente, e per l’anno 2008, a partire dal 28 aprile 2008, e comunque dopo il sostenimento della spesa. Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a decorrere dalla data di concessione.

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=591

 

DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI FARMACI

Contrariamente a quanto contenuto nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi, limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31/12/2007, l’Agenzia Entrate – con circolare n. 30 del 28/03/2008 – ritiene validi ai fini della detraibilità tra le “spese mediche” gli scontrini fiscali senza l’indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco o privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purché integrati da una autocertificazione, nella quale il contribuente che sostiene la spesa dichiari la necessità per sé o per i propri familiari a carico.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai fini del riconoscimento della detrazione, l’unico strumento valido di certificazione dei medicinali è rappresentato dallo scontrino c.d. “parlante” (o dalla fattura) con l’indicazione della natura, qualità e quantità del farmaco e del codice fiscale del destinatario.

Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=576

 

LAVORO

NUOVO MODELLO DI DIMISSIONI VOLONTARIE

Come è oramai noto, con la novità introdotta dalla Legge 188/07, dal 5 marzo scorso è cambiata radicalmente la procedura per rilasciare le dimissioni volontarie ed unilaterali del lavoratore dal rapporto di lavoro subordinato o assimilato.

Nel caso di recesso unilaterale (sia del settore privato, compreso il lavoro domestico, che del settore pubblico) del lavoratore la “lettera” di dimissioni volontarie deve essere resa, a pena di nullità, esclusivamente attraverso il modulo previsto dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, validato dagli intermediari abilitati, oppure mediante accreditamento diretto del lavoratore.

Alcuni dubbi permangono sulla efficacia della “decorrenza delle dimissioni”, in via interpretativa il Ministero con una nota ha precisato che la data da indicare quale “data decorrenza dimissioni” deve essere quella che coincide con “il primo giorno da cui decorre il preavviso”. Appare quindi evidente l’assoluta necessità del lavoratore di conoscere esattamente il CCNL applicato al fine di evitare comportamenti che possano danneggiarlo, si pensi ai contratti collettivi che fanno decorrere il preavviso dal primo o dal quindicesimo giorno del mese. Inoltre è bene ricordare che l’atto di dimissioni esplica la propria efficacia nel momento in cui viene portato a conoscenza del datore di lavoro, è, infatti, atto unilaterale recettizio.

Per ovviare alla nuova procedura informatica è possibile ricorrere alla risoluzioni consensuali del contratto, che derivano dall’incontro della volontà dei due contraenti che sanciscono la libera manifestazione del consenso (art. 1372 del c.c.).

In allegato all’informativa sul nostro sito internet è presente una bozza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Si rimanda al nostro sul sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=559

 

RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI

È stato pubblicato nella G.U. n. 74 del 16 aprile 2008 il decreto interministeriale che stabilisce le regole per l’applicazione della responsabilità solidale negli appalti, tra appaltatore e subappaltatore. L’obbligo della comunicazione, in merito alla responsabilità solidale, è stato introdotto dal D.L. n. 223/06. Il decreto del 25 febbraio scorso contiene la documentazione che il subappaltatore deve rilasciare all’appaltatore per attestare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, in tal modo esonerando l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale.

L’esibizione di tale documentazione da parte dell’impresa appaltatrice al committente, nel momento del pagamento del corrispettivo, determina la non applicazione in capo al committente delle previste sanzioni amministrative. Le disposizioni del regolamento si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

APPROVATO IL MODELLO PER IL BONUS INCAPIENTI

Con il Provvedimento direttoriale dell’11 marzo 2008 è stato approvato il modello per la richiesta del rimborso forfetario cosiddetto “bonus incapienti” previsto dall’art.44, del D.L. n.159/07.

Potranno quindi usufruire del rimborso forfetario i soggetti passivi Irpef residenti in Italia, non fiscalmente a carico di altri, che hanno percepito nel 2006 un reddito complessivo uguale o inferiore a 50mila euro e che, sempre nello stesso anno, hanno prodotto un reddito complessivo con un’imposta netta pari a zero, alla cui formazione abbiano concorso redditi di lavoro dipendente, di pensione, taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e di impresa anche se le attività sono esercitate in maniera occasionale.

Va preliminarmente segnalato che le somme previste dalla citata disposizione agevolata, vengono erogate, in via generale, dal sostituto d’imposta in via automatica o mediante apposita istanza ad esso presentata ovvero, qualora si tratti di soggetti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti, dette somme sono richieste mediante la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007. Pertanto, l’utilizzo del presente modello è ammesso esclusivamente in via residuale.

Per chiedere il rimborso forfetario di 150 euro e una ulteriore somma, di pari importo, per ogni familiare a carico, il contribuente che non lo abbia ricevuto dal proprio datore di lavoro lo può richiedere compilando il Modello 730 o Unico 2008, ovvero se esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, direttamente alla Agenzia delle Entrate, i cui termini di presentazione vanno dal 2 maggio al 31 luglio.

Maggiori informazioni sul nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=574

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità fiscali di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

 

Chi non fosse raggiunto dal nuovo servizio è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

SOCIETA’ DI COMODO

Le società che si apprestano ad approvare i bilanci per il 2007, devono considerare i riflessi della normativa delle società non operative o “di comodo”, che quest’anno presenta novità significative e di impatto immediato.

La normativa sulle società di comodo risale alla L. 724/1994, poi modificata in senso restrittivo con il D.L. 223/2006 e poi dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007), tanto da porre gli amministratori ad accorte valutazioni di natura sia contabile che fiscale.

Con la Finanziaria 2008 sono state apportate novità e proroghe alla precedente disciplina, con nuove cause di esclusione e differimento della fuoriuscita agevolata per i casi di scioglimento o di trasformazione. L’elemento più evidente è l’estensione del numero dei casi di esclusione che, se si verificano, permettono di omettere la compilazione del test di operatività; dai cinque casi originari si passa a diciassette ipotesi di esclusione o di inapplicabilità.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle società che risulteranno non operative per il periodo di imposta 2007, che potranno deliberare entro il prossimo 31 maggio la messa in liquidazione o lo scioglimento, con modalità agevolata, pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 10%.  

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=593

 

NOVITA’ SUI BILANCI 2007

Per la chiusura dell’esercizio finanziario 2007, imprese e professionisti sono chiamati a tener conto di un nutrito pacchetto di novità la cui corretta applicazione porterà alla redazione del bilancio. Per questo sarà necessario mettere in pratica le novità che vanno dalla riforma del Tfr, alla riscrittura del testo unico delle imposte dirette e dei principi contabili nazionali.

In particolare, la Finanziaria 2008 è intervenuta in tema di deduzione extra-contabile di componenti fiscali non rilevanti nei bilanci delle imprese, eliminando la possibilità dell’ammortamento anticipato, accelerato e altre rettifiche e modificando la disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi, con particolare riguardo alle società immobiliari di gestione.

Il tutto in attesa di accogliere, con la Comunitaria 2007 appena approvata, ben quattro nuove direttive contabili, capaci di imprimere una accelerazione all’approccio internazionale del codice civile.

E’ opportuno che le imprese inizino ad effettuare alcune riflessioni, relativamente alle nuove disposizioni: è il caso della diminuzione delle aliquote Ires e Irap, che comporta la rettifica delle imposte differite attive e passive.

Si rimanda al nostro sul sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=592

 

STUDI DI SETTORE

Con provvedimento del 18 marzo scorso, il direttore delle Entrate ha approvato i 206 modelli di Studi di settore per il periodo di imposta 2007, da presentare con prossimo modello Unico 2008.

Le novità di quest’anno riguardano i nuovi indicatori di coerenza, i differenti regimi per l’adeguamento, l’eliminazione della versione “sperimentale” per l’annotazione separata (multipunto e multiattività) e la riduzione del numero degli studi “monitorati”.

In riferimento all’ambito di applicazione, va rilevato che i modelli confermano che rimane invariato a 5.164.569 euro il limite dei ricavi o dei compensi per l’applicazione di Gerico, mentre rimangono invariate le undici cause di esclusione già presenti lo scorso anno.

Nella misura dell’adeguamento agli Studi, è bene precisare come le recenti pronunce di prassi abbiamo modificato la misura della “congruità” da adeguamento; infatti per gli studi che tengono conto degli indicatori di normalità economica si applicano le regole stabilite dal D.M. 4 luglio 2007, in base al quale l’adeguamento può essere effettuato al maggior valore tra quello “puntuale” senza i valori degli indicatori e quello minimo, tenendo invece conto degli indicatori. Viceversa, per gli studi a cui si applicano i nuovi indici di coerenza, l’adeguamento deve essere fatto al “puntuale” che terrà anche conto degli indicatori di normalità economica, individuati per il singolo studio.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

SICUREZZA NEGLI IMPIANTI DI CASA

Il decreto ministeriale n. 37/2008 obbliga tutti i proprietari di immobili o committenti all’obbligo di affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idraulici, gas, ascensori e antincendio ad imprese o installatori che siano in possesso dei requisiti professionali.

Diventa necessario per tutti gli interventi il progetto (art. 5), obbligatorio in occasione dell’installazione ma anche in caso di trasformazione o ampliamento di tutti gli impianti, con esclusione dei soli impianti di sollevamento, che deve essere redatto da un professionista o da un responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

I proprietari quindi degli immobili devono conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione ed in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile (compravendita, locazione o comodato) devono consegnare tale documentazione all’avente causa o all’inquilino o a chi lo utilizza a qualsiasi titolo.

Raccomandiamo i sigg.ri Clienti che dovessero cedere un immobile di prendere preventivo contatto con il notaio rogante, al fine di chiarire la posizione della impiantistica. Parimenti, nel caso di stipula di contratti di locazione, comodato o simili, appare oggi prudenziale far operare a ditte specializzate una verifica preliminare dell’impiantistica, che non dovrà essere obbligatoriamente adeguata, bensì solamente dichiarata conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione.

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=578

 

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi 2007 e I.C.I. 2008.

 

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