STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Ditta

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì 21 ottobre 2008

 

CIRCOLARE N. 127

 

IN EVIDENZA

In un periodo di instabilità finanziaria e monetaria, quella che rappresenta la maggior preoccupazione è la recessione, proprio a causa del peggioramento del quadro economico.

Le entrate tributarie sono previste in calo e non potrebbe essere diversamente ipotizzabile, a cominciare dai consumi, che fanno registrare una forte frenata di oltre un miliardo di euro per l’Iva.

La garanzia al sistema bancario va benissimo, ma deve essere di breve periodo, in quanto non bisogna trascurare le imprese ed il sistema produttivo nazionale che può ripartire se verranno attuate politiche di contenimento della spesa pubblica, il ricorso ad opere infrastrutturali e la riduzione della pressione fiscale, che per lo scorso anno ha raggiunto il poco lusinghiero 43,3% del Pil.

Che fare allora? una riflessione vera sull’Irap, specie sulla componente del costo del lavoro per non penalizzare ulteriormente le imprese ad alta intensità di manodopera e rivedere le modalità di applicazione degli studi di settore che mal si adattano a cogliere le dinamiche economiche.

Gli aiuti di stato annunciati nel settore dell’auto e degli elettrodomestici vanno bene, ma nel paese ci sono piccole e medie imprese in tutti gli altri settori; bisogna intervenire subito, con una nuova detassazione sugli investimenti, per favorire l’ammodernamento aziendale.

È in queste turbolenze che si è giunti al secondo acconto imposte 2008, in scadenza il 1° dicembre (il 30 novembre è domenica) che i contribuenti, per ovviare a momentanei problemi di liquidità, si ingegnano per sfruttare ogni margine di autoriduzione fiscale, con previsioni di reddito inferiore all’anno precedente.

In attesa di conoscere i contenuti definitivi della Finanziaria 2009 e gli aiuti per le famiglie e le imprese, un emendamento alla manovra d’estate ha messo fine alla riserva notarile per la cessione delle quote societarie, che potranno essere trasferite anche dai Commercialisti.

I datori di lavoro sono interessati alle semplificazioni introdotte dal “libro unico del lavoro” che sostituirà i vecchi libri paga e matricola, mentre in ambito ispettivo cambiano le modalità di revisione in azienda, con possibili risparmi per il sistema, derivanti dall’operazione di snellimento degli oneri burocratici legati alla gestione del personale.

Entro la fine del mese dovrebbe essere varato il decreto flussi 2008 che mette in palio 170mila ingressi tenendo valide le graduatorie 2007, l’unica change per uscire dalla clandestinità e mettersi in regola.

 

SCADENZARIO

RIMBORSO IVA 3^ TRIMESTRE

Venerdì 31 ottobre è l’ultimo giorno per la richiesta di rimborso Iva o di compensazione del credito, relativa al 3° trimestre 2008. Ricordiamo agli interessati che si tratta dell’ultima possibilità per il 2008, dovendosi poi attendere il rimborso annuale, con il modello VR/2009 da presentarsi non prima del 1° febbraio 2009.

Con il decreto del Ministero delle Finanze del 3 marzo 2008, è stata cancellata la possibilità di presentare il modello cartaceo, obbligando all’invio telematico, così come previsto dal Direttore delle Entrate del 20 marzo 2008. Nei prossimo giorni verrà inviata apposita comunicazione.

 

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E’ fissata al 31 ottobre la nuova scadenza per la rideterminazione del valore dei terreni e delle quote societarie, che era scaduta il 30 giugno 2008, e inizialmente era stato rinviata al 20 luglio.

Ora la nuova scadenza è fissata al 31/10 ed entro tale data deve essere asseverata la perizia e pagata l’imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione).

Rimane ferma la data a cui deve fare riferimento la perizia per stabilire il valore che è fissata al 1° gennaio 2008. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è proprietario di un terreno al primo gennaio 2008, e si può tenere conto solo degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data.

La rivalutazione è di solito conveniente per chi vuole vendere un terreno, proprietario da molto tempo, o magari lo aveva acquistato come agricolo.

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 17 NOVEMBRE

Lunedì 17 novembre scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (ottobre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a debito del terzo trimestre (luglio-settembre), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di ottobre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Versamenti relativi alla III^ rata del contributo fisso IVS dovuto all’INPS per il 2008 da parte di artigiani e commercianti;

Ø      Quarta ed ultima rata del premio Inail per chi ha deciso di rateizzare il debito relativo all’autoliquidazione;

Ø      Ultima rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi.

 

SECONDO ACCONTO IMPOSTE PER IL 2008

Quest’anno il consueto appuntamento con l’acconto autunnale relativo alle imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive decorre dal 1° novembre, e considerato che il 30 novembre è domenica, il pagamento può essere effettuato entro il lunedì 1° dicembre (primo giorno feriale successivo a giorno festivo).

In via generale, sono obbligati al versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d’imposta in corso, a titolo di Irpef, Ires, Irap e dei contributi Inps, tutti i contribuenti che hanno presentato o comunque avrebbero dovuto presentare la Dichiarazione dei Redditi per il periodo d’imposta precedente e che al rigo di riferimento hanno indicato un debito d’imposta superiore a euro 51,65.

Ricordiamo infatti che:

-    l’acconto ai fini dell’Irpef è dovuto nella misura del 99% dell’imposta del periodo precedente;

-    l’acconto ai fini dell’Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta del periodo precedente;

-    l’acconto ai fini dell’Irap è dovuto nella misura del 99% dell’imposta del periodo precedente da

parte di persone fisiche e società di persone; nella misura del 100% per i soggetti Ires;

-    l’acconto dei contributi Inps è dovuto sulla parte eccedente il minimale.

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto i contribuenti che nell’anno precedente e nel corrente periodo non hanno avuto reddito di impresa o lavoro autonomo o non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (es. lavoratore dipendente con solo la certificazione unica Cud), oppure pur avendo dichiarato nell’esercizio precedente redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta.

Risultano altresì esonerati coloro che hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta o hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi e gli eredi, in relazione ai redditi posseduti dal contribuente deceduto, in caso di successione che si è aperta durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell’acconto.

Il termine di versamento del 30 novembre (1° dicembre) vale, oltre che per le persone fisiche, le società di persone anche per i soggetti assimilati, oltre che per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare. Per quelli invece con esercizio “a cavallo” di due anni il termine per il versamento del secondo acconto d’imposta coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (per esempio: esercizio 01/08 - 31/07, l’acconto deve essere versato entro il 30 giugno).

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto, si applica la sanzione amministrativa del 30% della somma non versata, più gli interessi nella misura del 3% annuo.

 

NOTIZIARIO

OPZIONE TASSAZIONE IRAP

La Finanziaria 2008 ha modificato le regole per la determinazione della base imponibile Irap sia per le società di capitali che per quelle di persone e le ditte individuali. Queste ultime (società di persone e ditte individuali) possono però optare per l’applicazione delle regole previste per le società di capitali entro il prossimo 31 ottobre sulla scorta del bilancio di esercizio, per il triennio 2008/2010.

La verifica di convenienza dovrà essere valutata caso per caso ed in prospettiva futura: ad esempio una società di persone o ditta individuale proprietaria di un immobile classificato nel bene patrimonio ove volesse ragionevolmente procedere alla cessione, sarà sicuramente preferibile il metodo “semplificato” in quanto la plusvalenza non concorrerà alla formazione delle base imponibile, mentre nel caso di rilevanti costi indeducibili (costi auto o spese di rappresentanza) o la contabilizzazione di valori fiscalmente non riconosciuti (avviamento commerciale) sarà preferibile il metodo applicabile alle società di capitali e quindi occorrerà effettuare l’opzione entro il prossimo 31 ottobre 2008.

Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=673

 

ADESIONE AI P.V.C.

Il decreto legge n. 112/2008 convertito con la Legge 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto un nuovo istituto deflattivo del contenzioso: l'adesione al processo verbale di constatazione.

L’istituto è utilizzabile solo per le violazioni sostanziali contestate nel processo verbale ed è applicabile per le maggiori imposte contestate in ambito di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, Irap, addizionale regionale e comunale e contributi. In sostanza in caso di P.V.C. che possa comportare la definizione di un accertamento parziale (come definito dall’41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), il contribuente ha 30 giorni di tempo per aderire al processo verbale in cambio di una forte riduzione delle sanzioni fino ad un massimo di 1/8 del minimo edittale, pari al 12,5%.

Va notato che l’accertamento con adesione, rispetto al quale il nuovo istituto deflattivo del contenzioso non offre eguali vantaggi, resta ancora il più utilizzato. Nell’adesione ai P.V.C. non vi è contraddittorio tra le parti, dovendo il contribuente accettare totalmente le richieste dei verbalizzanti, in termini di maggiori imponibili o di imposta. Il concordato poggia, al contrario, proprio sul contraddittorio tra ufficio e contribuente, ed è allora chiaro che l’ago della bilancia è dato non più dalla riduzione delle sanzioni (ad un ottavo del minimo nell’adesione ai P.V.C., anziché a un quarto del minimo nell’accertamento con adesione), ma dall’abbattimento che Ufficio e contribuente concordano in termini di imponibile o di imposta.

 

LAVORO

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Nasce il libro unico del lavoro; lo prevede il decreto legge approvato dal Governo che semplifica la gestione delle aziende abrogando, dopo quasi 50 anni di storia, i libri matricola e paga oltre al registro d’impresa nel settore agricolo. Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell’impresa. La nuova disciplina, semplificando la struttura di gestione dei rapporti di lavoro, in particolare riguardo alla tenuta dei libri in azienda, ha finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, oltre che di snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese.

I dati che il libro unico richiede sono gli stessi già contenuti in un normale cedolino paga; oltre a quelli anagrafici, vanno indicate le somme in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, e le relative trattenute. La norma prevede che siano distinte dalla normale retribuzione non solo le somme erogate a titolo di straordinario ma anche i premi; devono anche essere contenuti un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro (o la presenza per i mensilizzati) e di assenze effettuate da ciascun lavoratore subordinato; e qui c’è l’importante novità, si abbandona l’obbligo della compilazione giornaliera delle presenze dal momento che il datore di lavoro potrà riportare questi dati sul libro unico entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Vale a dire, entro il termine in cui il professionista o il datore di lavoro stampa il cedolino paga.

Il nuovo libro unico deve essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro; per le aziende con più unità produttive, in occasione dell’ispezione, il datore di lavoro deve tempestivamente esibirlo anche a mezzo fax o posta elettronica.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni (e non più 10 anni come nel passato) dalla data della ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto della normativa sulla privacy.

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=653

 

DECRETO FLUSSI 2008

Il ministro dell’Interno ha annunciato che è in discussione presso la presidenza del Consiglio il decreto flussi 2008, che conferma le anticipazioni delle settimane scorse e condivide, in sostanza, l’ipotesi di un provvedimento che potrebbe, entro l’anno, dare il permesso di soggiorno a 170mila stranieri. È possibile, ma per ora non è scontato, che il Viminale attingerà dalle graduatorie già predisposte con il click-day dell’anno scorso.

Con il decreto flussi per lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2008, si andranno probabilmente ad esaminare le molte domande che non hanno trovato spazio lo scorso anno, inviate durante i click days del decreto flussi 2007. Le quote saranno 170.000, questo anche perchè, in mancanza di una programmazione triennale, si tiene conto delle quote stabilite per l’anno precedente.

La lentezza nella disamina delle vecchie istanze è uno dei problemi maggiori, insieme al fatto che moltissime domande presentate sono state rigettate per mancanza di requisiti, come quello del reddito.

Si rimanda al nostro sul sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=668

 

NUOVE ISPEZIONI IN AZIENDA

Maggiore certezza e trasparenza nelle ispezioni. Questa la direttiva operativa del Ministro che detta le fasi dell’ispezione. Dopo l’accesso degli ispettori in azienda il datore di lavoro riceve due soli provvedimenti: un “verbale di primo accesso”, con fotografia della situazione, resoconto delle prime operazioni compiute e richiesta di documenti, e un “verbale di accertamento e notificazione”, col quale il trasgressore ha notizia degli addebiti, delle prove in possesso degli organi di vigilanza e delle sanzioni irrogate. Il primo verbale contiene il dettaglio delle attività svolte dai lavoratori trovati intenti al lavoro, il secondo indica con precisione gli strumenti difensivi in mano all’azienda, con termini e modalità per ricorrere, nonché le condizioni per una “emersione guidata” a seguito di diffida a regolarizzare.

Le denunce sono seguite da accessi in azienda solo dopo il fallimento della conciliazione monocratica, che diviene prassi costante e obbligatoria, ad eccezione dei casi che interessano fatti di reato, pluralità di lavoratori o fenomeni particolarmente gravi. Le denunce anonime non hanno seguito, tranne nei casi di palese evidenza di fatti di assoluta gravità.

Maggiori informazioni sul nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=662

 

DURC INTERNO

Prorogato al 31 ottobre prossimo il termine per la presentazione all’Inps del modello per i benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale e per il DURC. In particolare, ci si riferisce al modello SC 37, introdotto dall’Istituto di Previdenza con la circolare n. 51/08.

E’ necessario, al fine del rilascio del DURC interno, che siano soddisfatte le seguenti condizioni: correttezza degli adempimenti mensili/periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati, come dovuti, dagli istituti interessati; inesistenza di inadempienze in atto; rateazione del debito contributivo approvata dall’istituto interessato; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (esempio calamità naturali); richiesta di compensare il debito contributivo con un credito documentato. La verifica delle predette condizioni è effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità fiscali di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

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ANTICIPAZIONI

APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2009

Un disegno di legge e tre collegati in discussione in Parlamento. È questo l’architrave della manovra finanziaria per il 2009. Una manovra composita: in prima fila c’è infatti il disegno di legge Finanziaria, che il ministro dell’Economia ha definito “leggera”, alla luce delle modifiche introdotte con la manovra d’estate. Ma accanto a questo provvedimento ci sono altri tre disegni di legge, cosiddetti “collegati” alla manovra; si tratta del collegato «lavoro» (atto Camera 1441-quater), del collegato «sviluppo» (atto Camera 1441-ter) e del collegato «giustizia e pubblica amministrazione» (atto Camera 1441-bis), ora al Senato.

Il disegno di legge Finanziaria 2009, che porterà a una correzione dell’indebitamento, basata per tre quinti su aumenti delle entrate, ha superato mercoledì 15 ottobre l’esame del Servizio bilancio della Camera. I tecnici di Montecitorio hanno preso atto delle nuove previsioni del Governo, che stima ancora una crescita del Pil annuale dello 0,5%, e confermano che, anche alla luce del peggiorato quadro congiunturale, non si profila al momento la necessità di una nuova correzione sui saldi del triennio. Il rispetto del Patto di stabilità e crescita, insomma, viene mantenuto. Con la conferma di un miglioramento dello 0,5% annuo del deficit, destinato all’azzeramento (o quasi) nel 2001.

Sul D.d.l. del bilancio annuale e pluriennale, per la prima volta presentato in versione snella e "tabellare", non mancano i rilievi su contenuti specifici di una certa portata, come per esempio, gli oneri previsti per il rimborso dell’Iva sulle auto aziendali o le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Per il dettaglio dei principali interventi: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=667

 

CESSIONI DI QUOTE DAL COMMERCIALISTA

Con l’approvazione del Decreto Legge n. 112/08 (convertito con la L. n. 133/08 pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2008) a decorrere dal 22 agosto 2008 la cessione delle quote sociali può avvenire, oltre che per atto con firme autenticate, anche con firma digitale del cedente e del cessionario e quindi depositata al registro delle imprese da parte di un Dottore Commercialista o di un Ragioniere iscritti all’albo. In altre parole, la cessione delle quote oggi diviene un’ordinaria pratica al registro delle imprese, analoga a quella, ad esempio, del cambiamento di amministratore: lo Studio è quindi oggi titolato per provvedere alle formalità necessarie.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

CATASTO DELLE UTENZE

La complessa banca dati della Anagrafe Tributaria non è ancora completa e così migliaia di comunicazioni vengono ancora recapitate agli utenti dai gestori di servizi di luce, gas e acqua.

Si tratta di un obbligo “nascosto” nell’articolo 1, comma 222 della Finanziaria 2008 che, per un rinvio di commi impone ai cittadini italiani, pena una sanzione da un minimo di 103,00 a un massimo di 2.065,00 euro, a riportare su un modulo fornito dai gestori i riferimenti che identificano l’immobile “presso cui hanno attivato l’utenza” sulle mappe del catasto (in genere, sezione, foglio, particella e subalterno).

La compilazione dei moduli inviati dai gestori di pubblica utilità non è un semplice adempimento burocratico. Le comunicazioni dovranno poi essere trasmesse dai gestori e dalle assicurazioni, telematicamente alla Agenzia delle Entrate: costituiscono così una parte della grande banca dati dell’Anagrafe Tributaria.

Il fine di questa raccolta dati è la lotta all’evasione fiscale: incrociando queste informazioni con quelle già disponibili negli archivi informatizzati sarà più agevole individuare quando il titolare di un contratto è diverso dal proprietario o dall’usufruttuario di un immobile, e quindi riscontrarne la tassazione del reddito ai fini fiscali.

I dati devono essere comunicati solo per i contratti nuovi, quelli rinnovati o modificati; tuttavia i contratti delle utenze si rinnovano in genere automaticamente ogni anno (salvo disdetta), i parametri catastali saranno richiesti praticamente a tutti.

Da segnalare come nel caso in cui gli utenti non indichino o indichino in modo inesatto i dati catastali, sono previste sanzioni da € 103,00 e € 2.065,00 in quanto il gestore effettuerà una segnalazione all’anagrafe Tributaria. Poiché la sanzione ha natura amministrativa, in base all’art. 16 del D.Lgs. 472/1997 è possibile definirla pagando ¼ della misura irrogata, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di irrogazione della sanzione.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

 

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