STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Ditta

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì 23 febbraio 2009

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 129

 

IN EVIDENZA

Mentre l’Esecutivo gioca la carta dei distretti produttivi per sostenere le filiere industriali e rilanciare lo sviluppo di aree e settori del Paese, con un decreto legge, viene introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto giuridico, con l’obiettivo di rendere più forti i legami tra le piccole e medie imprese, nell’ambito di uno stesso comparto produttivo o in un contesto geografico omogeneo. L’aggregazione è sostenuta soprattutto da benefici fiscali, che prevedono l’applicazione della tassazione di gruppo per le aziende che aderiscono al distretto e contestualmente la definizione preventiva del carico tributario dovuto dalla stessa per un triennio, tanto all’erario, quanto alle amministrazioni locali.

In attesa di conoscere gli sviluppi legislativi dei nuovi distretti produttivi, è di immediata attualità il comparto Iva, che il prossimo 16 marzo prevede la liquidazione per l’annualità 2008, con il conguaglio dell’Iva da versare, a credito o da rimborsare; sul versante delle novità c’è da segnalare che due nuovi istituti legislativi sono intervenuti per prorogare l’Iva agevolata al 10% sugli interventi in edilizia ed una disposizione del tutto nuova, riferita al differimento della esigibilità dell’imposta, di fatto sintetizzabile nel concetto di pagamento dell’Iva “per cassa”.

Le misure anti-crisi varate dall’esecutivo hanno lo scopo di arginare gli effetti della recessione ed il prossimo appuntamento di aprile con la chiusura dei conti per le imprese e l’approvazione dei bilanci 2008 obbliga gli amministratori ad una serie di valutazioni sulle poste contabili che avranno fondamentale conseguenza sulla formazione del consuntivo 2008. L’effetto crisi economica non poco inciderà sulle scelte aziendali e amministrative, in molti casi il risultato d’esercizio e conseguentemente la consistenza patrimoniale delle imprese, sarà messa a dura prova dagli effetti della recessione.

Per i lavoratori dipendenti a basso reddito è previsto un bonus straordinario, commisurato alla situazione reddituale e familiare, mentre tutti coloro che acquistano elementi di arredo ed elettrodomestici ad alta definizione energetica possono ottenere uno sconto “fiscale” se hanno in corso lavori di ristrutturazione edilizia agevolati al 36%.

 

SCADENZARIO

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO

Lunedì 16 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale. La scadenza riguarda tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche che beneficiano del regime agevolato per le nuove iniziative produttive, anche se esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici;

Ø      Versamento della tassa di concessione governativa per il 2009 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.

Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=739

 

VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE IVA 2008

Entro il prossimo 16 marzo i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata (Unico 2009). Per questi ultimi, tuttavia, il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo; le rate successive devono essere aumentate dello 0,50% per mese o frazione di mese, a titolo di interessi, pari al 6% su base annua.

Per le società di capitali è dovuto anche il versamento della tassa di concessione governativa da € 309,87 a € 516,46 per la bollatura e vidimazione di libri e registri per il 2009.

 

RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE 2008

Se ricorrono determinate condizioni, i contribuenti che presentano in dichiarazione annuale un credito Iva superiore a € 2.582,28 possono – in alternativa all’utilizzo del credito in compensazione col modello F24 – richiedere a rimborso il credito risultante.

Per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare delle garanzie (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio.

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=727

 

NOTIZIARIO

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ANTICRISI

E’ stata pubblicata sulla G.U. la legge 28 gennaio 2009 n. 2, di conversione del D.L. 185/2008 c.d. anticrisi, recante misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare il quadro strategico nazionale.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte dalla legge di conversione:

 

BONUS STRAORDINARIO PER I NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO: confermata l’integrale attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, i redditi di pensione, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico ed i redditi fondiari, solo se congiuntamente con i redditi sopra indicati, per un ammontare non superiore a 2.500,00 euro. L’importo del bonus varia da 200,00 a 1.000,00 euro, in relazione alla composizione del nucleo familiare. Il bonus è erogato dai sostituti d’imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l’attività lavorativa o sono titolari di trattamento pensionistico, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati, nella quale il richiedente autocertifica la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del bonus. Il termine di presentazione della richiesta è prorogato al 28 febbraio 2009 utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=711

 

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, commi da 344 a 347, della legge Finanziaria 2007), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’Enea. Il decreto del Ministro dell’Economia 9 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

Maggiori informazioni sul nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=732

 

DEDUZIONE DELLA QUOTA IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO E DEGLI INTERESSI: viene confermata, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la deduzione dal reddito d’impresa, di un importo pari al 10% dell’Irap, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato, con la precisazione che detta deduzione spetta sia ai soggetti passivi Ires che ai soggetti passivi Irpef.

Il rimborso forfetario spetta anche in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, qualora siano ancora pendenti i termini quadriennali.

 

PAGAMENTO DELL’IVA AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO: diventa definitiva (e non più limitata in via sperimentale agli anni 2009, 2010 e 2011) la disposizione secondo cui per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’efficacia della disposizione resta subordinata:

• alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del 28/11/2006;

• all’emanazione di apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in cui deve essere stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse disponibili, il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

Il nuovo sistema non potrà trovare applicazione per le operazioni che coinvolgono i privati, per i committenti che applicano regimi speciali Iva e nelle operazioni dove il tributo è assolto mediante inversione contabili. Sui documenti emessi sarà necessario specificare che si è applicato il nuovo regime.

 

UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’integrità con analoghi sistemi internazionali.

Entro tre anni tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla data del 29 novembre 2008, comunicheranno al Registro Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata.

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicheranno ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

 

RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO: le sanzioni sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute. Le sanzioni sono ridotte ad un ottavo se l’avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall’invito a comparire. Questa disposizione non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione, con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l’emissione di accertamenti parziali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

 

INDENNIZZO PER AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI: viene introdotto un indennizzo per gli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l’attività nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia (D.Lgs. 207/1996) per il triennio 2009-2011. È prorogato fino al 2013 l’aumento dello 0,09% della contribuzione Ivs commercianti.

 

In dettaglio i contenuti della manovra: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=721

 

LAVORO

BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE NUMEROSE

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 3 febbraio 2009, fornisce chiarimenti sull’applicazione del bonus straordinario per le famiglie numerose e proroga al 31 marzo 2009 gli adempimenti a carico del sostituto d’imposta per l’erogazione del bonus relativo ai redditi 2007 e al 30 aprile 2009 la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle richieste ricevute e dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

Per quanto riguarda i componenti del nucleo: il figlio convivente ma non a carico non deve essere conteggiato come componente del nucleo familiare e il suo reddito non deve essere calcolato nel reddito complessivo del nucleo.

Nel caso di nuclei con familiare a carico portatore di handicap il maggior importo di mille euro deve essere concesso anche per componente diverso dai figli (smentendo le indicazioni precedentemente date).

Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=711

 

COLLABORAZIONI A PROGETTO ANCHE PER I DIRIGENTI

Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 8 del 13 febbraio 2009, sostiene che è possibile il ricorso al lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, per la copertura di un incarico che determini l’esercizio di poteri direttivi e di spesa. Tali poteri dovranno risultare dalla configurazione operata dalle parti nel regolamento contrattuale ed essere funzionali all’esecuzione dell’incarico e compatibili, quanto al loro concreto esercizio, con la scelta di ricorrere alla modalità autonoma di esecuzione della prestazione.

Inoltre, il Ministero ricorda che la disciplina del lavoro a progetto non esaurisce, in quanto tale, il ricorso al lavoro autonomo coordinato e continuativo, posto che alcune categorie di soggetti sono espressamente escluse dal relativo ambito di applicazione (art. 61, D.Lgs. n. 276/03).

 

LINEE PROGRAMMATICHE 2009 PER LE ISPEZIONI SUL LAVORO

Il Ministero del Lavoro ha diramato in data 4 febbraio 2009 il documento di programmazione per l'attività ispettiva per l'anno 2009. In tale documento i controlli preventivati riguarderanno 137.788 aziende e avranno per oggetto, in particolare, il contrasto al lavoro sommerso, la verifica dell'attuazione dei contratti di esternalizzazione (appalto, somministrazione e distacco), l’applicazione della normativa in materia di orario di lavoro, il lavoro minorile, l’utilizzo delle tipologie contrattuali flessibili e l’applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Da un punto di vista metodologico, l’attività ispettiva 2009 applicherà i principi contenuti nella recente direttiva 18 settembre 2008 del Ministero del Lavoro: pertanto, le ispezioni colpiranno solo le violazioni sostanziali, che hanno ricadute sui diritti e sulle condizioni di lavoro, senza tener in considerazione le eventuali violazioni meramente formali. Saranno inoltre utilizzati più estesamente gli strumenti di consulenza, la conciliazione monocratica e la diffida accertativa.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

RIVALUTAZIONE FACOLTATIVA DEGLI IMMOBILI PER LE IMPRESE

È confermata la disposizione secondo cui le società di persone, di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, a esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento (2013), al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un’imposta sostitutiva con la nuova misura del 3% (anziché del 7%) per gli immobili ammortizzabili e del 1,5% (anziché del 4%) relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell’Irpef, Ires e Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

La legge introduce però una novità, che consiste nella possibilità di effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza alcun onere fiscale, concedendo la possibilità alle imprese di ufficializzare nei propri bilanci i valori reali degli immobili, al fine di evidenziare l’effettivo patrimonio sociale.

 

AL VIA DAL 2009 IL MODELLO UNICO MINI

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 31 gennaio 2009, ha approvato il modello Unico 2009-PF, la versione ridotta del modello Unico, che potrà essere utilizzato a partire da quest’anno dalle persone fisiche al posto del 730 o del modello Unico Integrale.

Attraverso tale dichiarazione non possono essere dichiarati i redditi derivanti da canoni di affitto in regime vincolistico, o la mancata coltivazione dei terreni, immobili inagibili o morosità dell’inquilino, non possono essere riportati i contributi versati alla previdenza complementare o le detrazioni per spese sanitarie sostenute per familiari non a carico e gli sconti per canoni di locazione, inoltre tale modulo non può essere utilizzato dai lavoratori socialmente utili. Il modello cartaceo è reperibile presso i comuni e può essere consegnato a mano entro il 30 giugno agli uffici postali solo dal contribuente che dichiara redditi inseribili nel 730 ma non ha un datore di lavoro o non è titolare di pensione, mentre in tutti gli altri casi la presentazione dovrà essere effettuata in via telematica entro il 31 luglio 2009.

Le anticipazioni dal nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=740

 

DEDUZIONE FORFETARIA PER L’IRAP DA UNICO 2009

L’art. 6 del D.L. n. 185/2008 prevede una nuova deduzione dalla base imponibile Irpef o Ires, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, del 10% sull’importo Irap di riferimento, calcolato sulle spese sostenute per lavoro dipendente o sugli interessi passivi, già dalla prossima dichiarazione dei redditi, modello Unico 2009.

L’impostazione di fondo rimane anche per il pregresso, vale a dire per quelle ipotesi in cui il contribuente ha già presentato, o intende presentare istanza di rimborso.

In estrema sintesi, e per dare un valore all’agevolazione, si ipotizza il seguente calcolo: se un contribuente per il 2008 presenta un’Irap di riferimento pari a 1.000,00 euro, la deduzione spetta per un importo pari a 100,00 euro (10%), che si traduce in un risparmio Ires che in buona sostanza è pari a 27,50 euro.

 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE M.U.D.A.

Dopo sette anni il M.U.D.A. (modello unico di dichiarazione ambientale), che serve a dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti, nonché le emissioni, cambia veste, secondo le modifiche contenute nel D.P.C.M. 02/12/2008.

Spazio dunque alla nuova modulistica, mentre rimane invariata la scadenza, confermata al 30 aprile 2009, con riferimento al 2008 da parte dei soggetti obbligati.

Tra le novità si segnalano nuove modalità di redazione e trasmissione e l’estensione dall’obbligo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che devono presentare la comunicazione “IMMA EE”.

Il nuovo M.U.D.A. è articolato in due capitoli:

-         rifiuti e prodotti immessi sul mercato, suddiviso in quattro punti;

-         emissioni.

I Sigg.ri clienti interessati o che verranno contattati telefonicamente sono pregati di presentarsi muniti del registro di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti, della copia della dichiarazione presentata lo scorso anno e dei dati relativi ai trasportatori e destinatari dei rifiuti conferiti.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

QUALI ELETTRODOMESTICI POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

Il decreto anti-crisi del Governo ha previsto un beneficio fiscale del 20% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici, a condizione che sia in corso una pratica di ristrutturazione edilizia (c.d. 36% sulle spese di ristrutturazione), avviata non prima del 1° luglio 2008. La detrazione riguarda l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, computer, televisori, destinati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione, acquistati entro la data del 31 dicembre 2009.

In presenza di tutte le previste condizioni, il beneficio fiscale è pari al 20% della spesa sostenuta, nel limite massimo di 10.000,00 euro, da ripartire in cinque quote annuali dall’imposta lorda Irpef, semprechè i pagamenti vengano effettuati attraverso il bonifico bancario o postale.

Per chi non avesse in corso la pratica di ristrutturazione edilizia, di cosa può beneficiare ?

Il bonus sugli elettrodomestici lascia fuori frigoriferi, congelatori e loro combinazioni: per questi prodotti non sarà possibile chiedere la detrazione legata al 36%, in quanto non cumulabile, ma resta la possibilità di ottenere lo sconto del 20% previsto dalla Finanziaria 2007, nel caso di sostituzione di un vecchio apparecchio con uno nuovo, di classe non inferiore ad A+.

Per comprare un nuovo frigorifero e scontare la detrazione Irpef è sufficiente conservare la fattura di acquisto o lo scontrino parlante con i dati identificativi dell’acquirente, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore a A+. Non rileva la modalità di pagamento (assegno, contanti, a rate, ecc).

 

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

 

 

Studio Ansaldi srl

 

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