STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Ditta
ALBA, lì 27 ottobre 2009
CIRCOLARE N. 131
Segnali di debolezza dalle entrate tributarie: nei primi otto mesi dell’anno in corso, gli incassi dell’erario sono diminuiti del 2,5% sullo stesso periodo del 2008, dando la conferma di un appesantimento della crisi con elementi di non univoca spiegazione. Quanto ai tributi locali l’Irap ha registrato un calo di quasi il 10%, proprio quando viene annunciata una riduzione graduale del balzello più odiato, fino alla completa eliminazione.
In Francia, la finanziaria 2010 si è posta l’obiettivo di sopprimere la “taxe professionelle” sugli investimenti delle società, più o meno l’equivalente della nostra Irap, con un risparmio annunciato di 11,7 miliardi di euro.
Sul fronte nazionale sarà necessario un chiarimento urgente, considerando la tassazione in autoliquidazione del secondo acconto imposte, previsto per il 30 novembre prossimo.
Per chi poi decide di vendere o affittare un immobile, la normativa “regionale” impone l’attestato di certificazione energetica, valevole per tutti gli immobili dal 1° ottobre scorso, con sanzioni differenziate per chi non vi provveda.
Opportunità per le imprese vengono dalla Tremonti-ter per gli investimenti in taluni beni strumentali nuovi e nella possibilità di regolarizzare o rimpatriare capitali con lo scudo fiscale per finanziare la propria attività, in considerazione anche del fatto che l’applicazione del regolamento Basilea 2 ha cambiato il metodo di valutazione della finanziarietà del sistema bancario, introducendo nuovi parametri e controlli più rigidi da parte del sistema creditizio; d’ora in poi le banche presteranno i soldi a chi può restituirli e non a chi ne ha bisogno.
Per il lavoro sono previsti dei requisiti minimi per la sicurezza sui luoghi di attività e la riduzione del premio Inail per chi effettua interventi migliorativi per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori.
Novità in vista per le compensazioni Iva col modello F24 e per la casella di posta certificata (PEC), mentre dovrebbe diventare a regime l’aliquota Iva del 10% in edilizia.
RIMBORSO IVA DEL 3^ TRIMESTRE
Il 2 novembre scade il termine per presentare telematicamente la domanda di richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2009.
Si ricorda che si tratta dell’ultima possibilità per il 2009, dovendosi poi attendere il rimborso annuale, con il modello VR/2010 da presentarsi non prima del 1° febbraio 2010. Inoltre, con Provvedimento del 20.03.2009 è stato approvato il nuovo modello Iva TR, in sostituzione del precedente.
Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=865
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 NOVEMBRE
Lunedì 16 novembre scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (ottobre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a debito del terzo trimestre (luglio-settembre), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di ottobre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Versamenti relativi alla III^ rata del contributo fisso IVS dovuto all’INPS per il 2009 da parte di artigiani e commercianti;
Ø Quarta ed ultima rata del premio Inail per chi ha deciso di rateizzare il debito relativo all’autoliquidazione;
Ø Ultima rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi.
Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=866
ACCONTO DELLE IMPOSTE PER IL 2009
Quest’anno il consueto appuntamento con l’acconto autunnale relativo alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive decorre dal 1 novembre. Il 30 novembre è una data da non dimenticare, in quanto è l’ultimo giorno utile per il versamento della seconda o unica rata di acconto per IRPEF ed IRAP relative all’esercizio in corso.
L’acconto IRPEF per l’anno 2009 è dovuto solo se l’importo indicato nel modello Unico (Mini o Ordinario), al rigo RN31 denominato differenza supera euro 51,65 nella misura del 99 per cento del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2009 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima rata, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e la seconda rata, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2009.
Per l’anno 2009 è dovuto, inoltre, l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF secondo regole proprie di determinazione.
La quota di acconto ai fini Irpef è del 99%. Pertanto l’acconto complessivo è pari al 99% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente. La base di calcolo è costituita dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto spettanti. Il totale di quanto dovuto a titolo di acconto d’imposta deve essere versato:
- in un’unica soluzione, entro il mese di novembre, se l’importo dovuto (cioè il 99% dell’imposta relativa all’anno precedente) non è superiore a euro 257,00: ciò perché la legge stabilisce che il versamento deve essere effettuato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00 (euro 257 x 40% = euro 103,00);
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,00, di cui la prima la prima rata entro il termine previsto per il versamento dell’imposta a saldo per il periodo d’imposta precedente (nella misura del 40%), mentre la seconda rata nel mese di novembre dell’anno a cui si riferisce l’acconto, nella restante misura del 60%.
Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
û nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);
û nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);
û non hanno presentato la Dichiarazione dei Redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con solo la certificazione unica Cud);
û nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es. quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);
û hanno la certezza di non essere soggetti nella dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;
û hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui Bot o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di Incaricato alle Vendite a Domicilio);
û hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi;
û non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati (ad esempio dipendenti o pensionati con solo reddito percepito da un unico datore di lavoro).
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto, si applica la sanzione amministrativa del 30% della somma non versata, più gli interessi legali.
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE)
È partita il 1° ottobre scorso nella Regione Piemonte la certificazione energetica degli edifici, come previsto dalla normativa regionale, nello stesso giorno, ad opera della Giunta regionale.
L’obiettivo della certificazione è conseguire un significativo risparmio energetico nel settore dell’edilizia, i cui consumi costituiscono oltre un terzo del consumo energetico complessivo a livello piemontese.
Il documento certifica la prestazione o il rendimento energetico di un immobile, cioè quanta energia in un anno è necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, di riscaldamento dell’acqua per uso domestico, di ventilazione e di illuminazione. Inoltre fornisce anche raccomandazioni per migliorare tale rendimento.
La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e le locazioni di un intero immobile o di singole unità immobiliari. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto. Alla scadenza deve essere nuovamente convalidato.
Sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l’attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
Per i clienti dello Studio, mediante una apposita convenzione con la società Oikos Engineering di Alba è possibile avere la opportuna consulenza e la redazione dell’attestato energetico.
Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=867
LO SCUDO FISCALE ENTRO IL 15 DICEMBRE
Chi intende regolarizzare o rimpatriare disponibilità estere può aderire allo scudo fiscale entro il 15 dicembre 2009, mediante il pagamento di una sanzione del 5%.
Rispetto alla versione iniziale, la scudo ha visto man mano ampliare la propria copertura; dopo la circolare 43/E, oltre alle già note protezioni sui processi e accertamenti futuri per reati tributari e societari, tra i quali anche il falso in bilancio, è stato chiarito il rapporto soci/società.
Viene infatti rilevato che nel caso di emersione effettuata dal socio di una società, la dichiarazione riservata presentata da quest’ultimo non può determinare l’avvio di una verifica nei confronti della società, o comunque non può essere utilizzata nell’ambito del controllo fiscale dell’ente collettivo.
La copertura da accertamenti riguarda anche tributi diversi dalle imposte sui redditi e quelli di tipo sintetico (redditometro), nell’ipotesi di contestazione di un maggior reddito anche astrattamente riferibile alle attività emerse. Per opporre lo scudo, è necessario rendere nota al Fisco la dichiarazione riservata al momento dell’accesso o entro 30 giorni dalla notifica di un accertamento o contestazione.
Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=850
INVESTIMENTI TREMONTI-TER
Con il D.L. 1/7/2009, n. 78, sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l’attuale crisi economica. In particolare, nell’articolo 5, viene approvato l’incentivo a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature (Tremonti-ter).
L’agevolazione premia gli investimenti operati dalle imprese in macchinari e attrezzature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
I soggetti destinatari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa, con esclusione delle attività professionali, dei soggetti agricoli e degli enti non commerciali se non titolari di redditi di impresa.
L’ammontare dell’agevolazione è nella misura del 50% del valore degli investimenti, semprechè nuovi e rientranti nella divisione 28 Ateco 2007, effettuati nel periodo compreso dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. I periodi di imposta interessati sono pertanto l’anno 2009 e il 2010.
Gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2009 produrranno una detassazione nella dichiarazione dei redditi 2009 (giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011).
La diminuzione dell’imposta rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011) e per l’Irap.
Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=862
USO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO
È stata pubblicata nella G.U.UE n. 260/6 del 03/10/2009 la direttiva Europea 2009/104/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni.
Fra le altre previsioni, si segnala che il datore di lavoro dovrà:
· adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo;
· vigilare affinché le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a una verifica iniziale e a una verifica dopo ogni montaggio;
· provvedere affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e di istruzioni per l’uso;
· fornire agli utilizzatori delle attrezzature una formazione adeguata;
· consultare e far partecipi i lavoratori o i loro rappresentanti di tutte le decisioni riguardanti le attrezzature di lavoro.
RIDUZIONE INAIL PER MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare, entro il 31 gennaio 2010, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa, con il modello OT24 – MAT, che è stato rivisitato e semplificato.
SANZIONI SUI RIPOSI GIORNALIERI E SETTIMANALI
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 76 del 19 ottobre 2009, chiarisce che nel caso di condotta illecita che violi la disciplina sui riposi giornalieri e sui riposi settimanali, il datore di lavoro è soggetto a una sola sanzione. Il caso era riferito alla possibilità di applicare la disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni nel caso specifico in cui il datore di lavoro, con un ordine di servizio, abbia richiesto a più lavoratori, per uno stesso giorno, un prolungamento della prestazione lavorativa tale da violare il loro diritto al riposo giornaliero.
PUBBLICATA LA BOZZA DEL CUD 2010
È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza della Certificazione CUD2010 con le relative istruzioni. Tra le principali novità della bozza si segnala:
· la scomparsa della scheda per la scelta del 5 per mille;
· l’introduzione di un nuovo campo relativo alla data di prima occupazione dei lavoratori, se successiva al 1° gennaio 2007;
· l’introduzione dei campi per la nuova detrazioni a favore del personale della sicurezza e difesa;
· la nuova sezione per l’indicazione del bonus famiglia.
LAVORO ACCESSORIO E BUONI LAVORO
È
una particolare modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla
L. n. 30/02.
La sua finalità è quella di regolamentare
quelle prestazioni occasionali, definite appunto “accessorie”, che non sono
riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e
tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso “buoni
lavoro” (detti anche “voucher”).
Con tali buoni viene garantita sia la copertura previdenziale presso l’Inps che quella assicurativa presso l’Inail. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
Per gli utenti registrati del nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=868
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.
DA STUDIO ANSALDI S.R.L. – NEWSLETTER MENSILE
Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
COMPENSAZIONI DEL CREDITO IVA
Rivoluzione in vista per le compensazioni dei crediti Iva dal prossimo anno. Dal 2010 infatti, le compensazioni col modello F24 dell’Iva potranno avvenire solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di alcuni adempimenti, introdotti dal legislatore, al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.
Per importi inferiori a € 10.000,00 nulla cambia, mentre per importi superiori sarà necessario attendere la scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (poiché il termine decorre dal 1° febbraio, la compensazione potrà essere effettuata non prima del 16/03/2010).
Novità ancora per i crediti di compensazione superiori a € 15.000,00: oltre ad attendere il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (16/03/2010) verrà richiesto anche l’apposizione di un visto di conformità da parte dei soggetti abilitati.
Maggiori informazioni sul nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=836
IVA AL 10% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Il disegno di Legge alla Finanziaria per il 2010, approvato dal Consiglio dei Ministri, che modifica il co. 18 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, prevede la trasformazione permanente del regime agevolato dell’IVA sulle ristrutturazioni edilizie.
Finora il regime agevolato è stato prorogato di anno in anno, da ultimo con la Finanziaria 2008 che l’ha previsto fino a tutto il 2011. L’art. 2, co. 8, della manovra per il 2010 aggiunge agli anni 2010 e 2011 anche gli anni 2012 e successivi.
La Legge Finanziaria per il 2010 prevede anche la proroga fino al 2012 del bonus fiscale del 36% per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio. La detrazione, riferita all’unità immobiliare, si calcola su un limite massimo di spesa di 48mila euro da dividere in dieci anni. Prorogata anche la detrazione Irpef del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione, effettuati su interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano all'alienazione o all'assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.
Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=864
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Il decreto anti-crisi dello scorso anno (D.L. n. 185/08) ha previsto alcune novità volte a potenziare lo strumento della Pec (Posta Elettronica Certificata), sistema di comunicazione via e-mail che consente di trasmettere al mittente una ricevuta elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici spediti tramite internet.
L’art. 16 ha introdotto l’obbligo di comunicare al registro delle imprese o agli ordini o collegi di appartenenza, rispettivamente per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’indirizzo di Pec o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con sistemi internazionali similari.
Sono previsti diversi termini di attivazione della PEC:
soggetti |
Obbligo |
scadenza |
Imprese in forma societaria, costituite dopo il 29/11/2008 |
Indicare l’indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro Imprese |
Contestuale all’iscrizione alla CCIAA (R.I.) |
Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato |
Comunicare al proprio ordine o collegio il proprio indirizzo PEC |
29 novembre 2009 |
Imprese in forma societaria, già costituite alla data del 29/11/2008 |
Comunicare l’indirizzo PEC al Registro Imprese |
29 novembre 2011 |
A richiesta, lo Studio può attivare la casella di posta: @legalmail.it a chi ne fosse sprovvisto.
SCHEDA DI TRASPORTO
L’art. 1 del decreto legislativo 214/08 ha introdotto l’obbligo di compilazione della “scheda di trasporto” con decorrenza dal 19 luglio 2009.
Questo nuovo adempimento riguarda solo l’attività di autotrasporto di merci per conto terzi e non ha rilevanza di natura fiscale ma esclusivamente di carattere civilistico, ha infatti la funzione di individuare i dati relativi ai soggetti coinvolti nel contratto di trasporto merci (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), alla tipologia ed alla quantità della merce trasportata nonché ai luoghi di carico e scarico della merce stessa.
La scheda di trasporto deve essere compilata e sottoscritta “a cura del committente” prima del trasporto e deve essere conservata a bordo del veicolo a cura del vettore per tutta la durata del viaggio.
Può essere sostituita dal Documento di Trasporto fiscale (D.D.T.) solo se è integrata con i nuovi dati in essa contenuti e se accompagna la merce trasportata.
Al committente che non compila la scheda di trasporto, la altera o la compila in modo incompleto, si applica una sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro. Rischia la sanzione da 40,00 a 120,00 euro il conducente che non porta a bordo la scheda oltre al fermo amministrativo dei veicolo che potrà essere restituito solo dopo l’esibizione della idonea documentazione.
Per gli utenti registrati del nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=861
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611 Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN) |