STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 24 febbraio 2010
CIRCOLARE N. 133
Per molte realtà produttive, i conti del 2009 si chiuderanno in flessione rispetto all’esercizio precedente; per ora solo i contabili ne hanno avuto percezione, mentre tra qualche settimana quando la redazione dei bilanci entrerà nel vivo, l’allarme sulla stretta delle misure fiscali e la congiuntura economica salirà di livello e la turbolenza registrata dai barometri economici indurrà a non farsi troppe illusioni per l’immediato futuro.
Sul fronte dell’indebitamento, da ogni parte si continua a ritenere necessario introdurre dei correttivi che rendano temporaneamente meno stringenti i parametri di bilancio di Basilea-2 per l’accesso al credito, che resta una delle principali criticità di questo momento ed esiste il rischio che nei prossimi mesi la situazione possa peggiorare per due motivi: 1) i bilanci 2009 delle imprese saranno peggiori di quelli del 2008 e i rating attribuiti alle aziende peggioreranno; 2) le banche hanno visto aumentare le loro sofferenze e quindi sono diventate più prudenti nell’erogazione del credito.
Sul fronte normativo, sono da poco scadute due misure temporanee varate dal Governo il c.d. bonus aggregazione e quello per la capitalizzazione delle aziende: si tratta di due incentivi fiscali e in determinate situazioni possono portare vantaggio alle imprese.
Intanto le prossime scadenze riguardano l’Iva: il prossimo 28 febbraio per la comunicazione dati e il 16 marzo per l’annualità 2009, con il relativo conguaglio a debito o a credito del saldo dell’anno precedente. Tra le novità nella modulistica si aggiunge quella delle compensazioni, se di importo superiore a 10.000 euro deve essere preventivamente presentata la dichiarazione annuale; se poi il credito da utilizzare in compensazione supera i 15.000 euro, la dichiarazione deve essere “vistata” da un professionista che si assume l’onere di verificare la veridicità dei dati in essa contenuti.
Per i lavoratori dipendenti sono previsti la detassazione dei premi di produttività, gli accertamenti contributivi, il regime sanzionatorio per la omessa fruizione dei riposi settimanali e la nuova modalità di denunce on-line.
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2009
Scade il 1 marzo l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati Iva, che riguarda tutti i titolari di partita Iva, salvo alcune eccezioni, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i contribuenti minimi. La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Nel modello il contribuente è tenuto a riportare le risultanze delle liquidazioni periodiche per determinare l’Iva a debito o a credito.
Da quest’anno viene concessa la possibilità ai contribuenti a credito di Iva di presentare la Dichiarazione annuale Iva 2010 (relativa al periodo d’imposta 2009) in forma autonoma (quindi, non unificata) a partire dal 1° febbraio 2010; in presenza di tale fattispecie si configura una nuova ipotesi di esonero dell’obbligo di presentare la Comunicazione Annuale dei Dati Iva per coloro che presenteranno la Dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio 2010, posticipato al 1° marzo in quanto il 28 febbraio cade di domenica.
Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=930
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO
Martedì 16 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Sono interessati tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche che beneficiano del regime agevolato per le nuove iniziative produttive, anche se esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici;
Ø Versamento della tassa di concessione governativa per il 2010 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.
Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=929
VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE IVA 2009
Entro il prossimo 16 marzo i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. Il modello di dichiarazione annuale IVA/2010, concernente l’anno d’imposta 2009, deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello Unico 2010. In alternativa, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello Unico 2010, è stato predisposto il modello di dichiarazione annuale IVA Base/2010, che consiste in una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2010. Gli importi devono essere indicati in unità di euro, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a tale limite.
Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo; le rate successive devono essere aumentate dello 0,33% per mese o frazione di mese, fino al 16/11/2010.
Per le società di capitali è dovuto anche il versamento della tassa di concessione governativa da € 309,87 a € 516,46 per la bollatura e vidimazione di libri e registri per il 2010.
RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE 2009
L’art. 10 D.L. 78/2009 è intervenuto sulle procedure e gli adempimenti “formali” propedeutici all’utilizzo dei crediti IVA, modificando le disposizioni che disciplinano la presentazione della dichiarazione annuale IVA e dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale (modello IVA TR). I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA, possono anticipare tale dichiarazione presentandola in forma autonoma, anziché unificata (all’interno del modello Unico). La previsione di una dichiarazione annuale IVA autonoma deve essere coordinata con l’attuale modalità di richiesta di rimborso effettuata tramite l’apposita dichiarazione (modello di rimborso VR), da presentare ai competenti agenti della riscossione a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Novità in vista anche per le richieste di rimborso da parte dei soggetti non residenti, per l’Iva pagata in Italia e per i soggetti residente e l’Iva pagata in altri stati della U.E.
Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=918
TERRITORIALITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010
La Direttiva n. 2008/8/CE del 12/02/2008 ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del 28.11.2006, per quanto riguarda la territorialità delle prestazioni di servizi. Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA (individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
La principale novità introdotta consiste nella modifica della regola che individua il luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a non soggetti passivi (privati consumatori) si conferma, come regola, quella della tassazione nel Paese del prestatore.
Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=913
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2010
L’I.N.P.S. con circolare n. 14 del 2 febbraio ha divulgato la misura delle aliquote contributive, valide per il 2010, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, mentre per gli iscritti alla gestione separata l’aumento era già programmato con previsione triennale (2008-2010) dalla Legge 247/2007.
Per quest’anno, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo dell’IVS per artigiani ed esercenti attività commerciali è pari a € 14.334,00 e l’appuntamento sarà il prossimo 17 maggio per il versamento della prima rata dei contributi previdenziali 2010.
Per il dettaglio dei nuovi importi: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=925
RIVALUTAZIONE DEI TERRERI E PARTECIPAZIONI AL 01.01.2010
Per effetto della modifica disposta dalla legge Finanziaria 2010, le disposizioni dell’art. 7 L. 28.12.2001, n. 448, e ss. mm., si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell’1.01.2010. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data dell’1.01.2010, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del relativo valore.
Per i termini ed i calcoli di convenienza: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=908
RIAPERTURA TERMINI DELLO SCUDO FISCALE
La recente normativa contenuta nell’art. 13-bis del D.L. 1.07.2009, n. 78 ha riproposto la speciale procedura di emersione di attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero da taluni soggetti, fiscalmente residenti in Italia, senza l’osservanza delle disposizioni normative in materia di monitoraggio fiscale. L’art. 1, cc. 1, 2 e 3 del D.L. 30.12. 2009, n. 194 ha riproposto, nella sostanza, la disciplina di cui al citato art. 13-bis del D.L. 78/2009, riaprendo i termini (scaduti il 15.12.2009) di effettuazione delle operazioni di emersione. I soggetti interessati possono, infatti, porre in essere nuove operazioni a partire dal 30.12.2009 (giorno dell’entrata in vigore del decreto) fino al 30.04.2010.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'
Il D.L. 93/2008 prevede che, salvo espressa rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro, si applichi un’imposta sostitutiva, dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% (entro il limite di un importo complessivo di € 6.000,00 lordi), alle somme erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività. La Legge Finanziaria 2010 ha prorogato tale agevolazione in relazione ai premi erogati nel 2010. Poiché l’importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, il lavoratore, oltre alla riduzione della tassazione diretta, beneficia anche di un vantaggio indiretto, derivante dalle maggiori detrazioni fiscali che sono commisurate al reddito complessivo prodotto. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono invariati i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva.
ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
L’introduzione del libro unico del lavoro e la soppressione di talune disposizioni normative, aventi ad oggetto adempimenti formali legati alla gestione dei rapporti di lavoro, hanno determinato l’impossibilità, per le Direzioni Provinciali del Lavoro, di continuare a concedere i provvedimenti di accentramento degli adempimenti contributivi per i quali, dall’1.01.2009, provvede direttamente l’Inps, tenendo conto di quanto previsto dal Ministero del Lavoro e secondo i principi civilistici fissati in tema di luogo dell’adempimento dell’obbligazione dall’art. 1182 del Codice Civile.
La facoltà in oggetto è da tempo utilizzata in modo consistente, specie da parte di imprese con assetti territoriali articolati, in quanto consente un sistema di rapporti più agevole perché concentrato in un unico punto di contatto con l’Inps detto, appunto, “sede accentratrice”. L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione delle richieste di autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi e/o delle estensioni di precedenti autorizzazioni già emesse, riassumendo le condizioni che devono ricorrere per il rilascio dei provvedimenti. Ci occuperemo in particolare delle aziende che operano con il sistema DM.
REGIME SANZIONATORIO PER OMESSA FRUIZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE
Il Ministero del Lavoro con la nota 19428/2009, al fine di realizzare una sostanziale uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, ha risposto ad un quesito in merito alle modalità per sanzionare i mancati riposi settimanali verificatisi successivamente al 25.06.2008, dopo le modifiche introdotte in materia dal D.L. 112/2008. Premesso che il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, il personale ispettivo, individuato il periodo di riferimento oggetto di accertamento, di solito 4 mesi, nell’ambito di tale periodo deve verificare il rispetto della norma che impone il godimento di almeno 2 giorni di riposo nell’arco di 14 giorni. Dopo aver descritto il criterio di calcolo, lo stesso Ministero ha chiarito le modalità di determinazione della sanzione amministrativa, precisando che una pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nel periodo di riferimento oggetto di accertamento, daranno luogo ad una sola sanzione.
MALATTIA PROFESSIONALE E NUOVA MODALITA' DI DENUNCIA ON LINE ALL'INAIL
Dal 25.01.2010 tutti i datori di lavoro in possesso di Posizione Assicurativa ed i loro delegati potranno effettuare l’invio telematico della denuncia per malattia professionale. L’invio della denuncia può essere effettuato per tutti i lavoratori nel settore:
- dell’industria, dell’artigianato, del terziario e altro;
- delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.
Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:
O subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura;
O dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni alle quali si applica la “gestione per conto” e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (P.a.t.);
O studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.
DA STUDIO ANSALDI S.R.L. – NEWSLETTER MENSILE
Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI DEI SOCI DI S.N.C.
Il Ministero del Lavoro ha evidenziato che lo svolgimento di attività di impresa di natura commerciale determina l’insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari, dell’obbligo del pagamento della contribuzione personale. In particolare, la Legge Finanziaria 1997 (L. 662/1996) ha sancito l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per tutti i soggetti che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
· titolarità o gestione in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
· piena responsabilità dell’impresa e assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
· partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
· possesso di licenze e autorizzazioni ed iscrizione in albi, registri e ruoli.
In
particolare, per i soci di Snc la partecipazione al lavoro aziendale con il
carattere dell’abitualità e della prevalenza costituisce condizione necessaria
ai fini dell’iscrizione alla gestione assicurativa commercianti.
L’Inps ha ricordato che con la fase 2 dell’operazione PoseidOne
procederà all’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti dei titolari di
ditte individuali che operano nel Terziario ed iscritte al Registro delle
Imprese.
Interessati dai controlli contributivi sono anche 120mila professionisti che non hanno versato i contributi alle casse professali di appartenenza.
TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI (SISTRI) e DICHIARAZIONE AMBIENTALE M.U.D.
Sulla G.U. del 13 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto “SISTRI”, che identifica il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che permette di informatizzare l’intera filiera dei rifiuti speciali, che ha come scopo il contrasto alla illegalità nel settore dello smaltimento rifiuti.
Il decreto suddivide i soggetti tenuti ad adempiere al nuovo sistema in tre categorie:
1° categoria:
produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
produttori di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività industriali ed artigianali, attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dal trattamento delle acque) con più di 50 dipendenti;
imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
2° categoria:
produttori di rifiuti pericolosi (compresi il trasporto in conto proprio) fino a 50 dipendenti;
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra gli 11 e i 50 dipendenti.
3° categoria:
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività industriali ed artigianali, attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dal trattamento delle acque) fino a 10 dipendenti,
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole e agro-alimentari, di demolizione, costruzione, scavo e attività di commercio e servizi;
soggetti che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi.
La scadenza per l’iscrizione e il pagamento del contributo annuale al SISTRI deve essere adempiuto entro il 1° marzo 2010 per i soggetti della 1° categoria; entro il 28 marzo 2010 per i soggetti della 2° categoria e a partire dal 12 agosto 2010 per i soggetti della 3° categoria che vorranno iscriversi volontariamente.
Da informazioni giornalistiche odierne si apprende che la scadenza del 28/02 potrebbe slittare di un mese.
Anche per il 2010, le imprese che trattano rifiuti continueranno a compilare il M.U.D. (modello unico di dichiarazione ambientale), che serve a dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti, nonché le emissioni. Tale modello cambia veste, secondo le modifiche contenute nel D.P.C.M. 02/12/2008; non è ancora definita la nuova modulistica, ma rimane invariata la scadenza, confermata al 30 aprile 2010, con riferimento al 2009 da parte dei soggetti obbligati.
Tra le novità si segnalano nuove modalità di redazione e trasmissione e l’estensione dall’obbligo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che devono presentare la comunicazione “IMMA EE”.
Il nuovo M.U.D. è articolato in due capitoli:
- rifiuti e prodotti immessi sul mercato, suddiviso in quattro punti;
- emissioni.
I Sigg.ri clienti interessati o che verranno contattati telefonicamente sono pregati di presentarsi muniti del registro di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti, della copia della dichiarazione presentata lo scorso anno e dei dati relativi ai trasportatori e destinatari dei rifiuti conferiti.
LA VALUTAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI
La valutazione dei crediti è uno dei problemi che le imprese devono affrontare anche alla luce della crisi economica. Il Codice Civile prevede l’iscrizione in bilancio dei crediti al valore presumibile di realizzazione e il principio contabile nazionale (Oic 15) precisa che le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri, ma devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.
Ai fini del bilancio non devono essere adottati i criteri “fiscali” previsti dall’art. 106 del Tuir, che invece si seguono in fase di dichiarazione dei redditi, operando gli opportuni raccordi tramite le variazioni in aumento e in diminuzione. Poiché la crisi ha comportato un aumento dell’incidenza dei crediti inesigibili, le aziende sono chiamate a fare i conti con le regole dettate dal fisco, sia in presenza di procedure concorsuali (o fallimentari), sia nel caso di mancato incasso extragiudiziale.
Si possono dedurre integralmente (previo utilizzo del fondo svalutazione crediti) le perdite su crediti verso soggetti per i quali è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, o l’amministrazione straordinaria. Con la circolare 8/E/2009 l’Agenzia Entrate ha preso in esame la disciplina applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182-bis della legge fallimentare, escludendo che tale fattispecie rientri tra le procedure che legittimano la deduzione immediata e automatica delle perdite su crediti.
Senza procedure concorsuali, la deduzione delle perdite per inesigibilità è ammessa se risulta da “elementi certi e precisi”. In creditore deve aver esperito, senza esito, tutte le attività di recupero ritenute opportune in funzione dell’importo del credito, come l’atto di precetto, l’ingiunzione di pagamento e il pignoramento negativo. Per i crediti di importo modesto, la deduzione si potrà ottenere senza ricorrere ad azioni giudiziarie estreme, a patto che la scelta si giustifichi in termini di economicità (risoluzione n. 9/124/1976) e sia documentata, ad esempio, dalla lettera di un legale che attesti la scarsa convenienza a proseguire un giudizio legale.
Come ultima soluzione, per conferire carattere definitivo alla perdita, si può formalizzare, con un atto con data anteriore alla chiusura del periodo, la cessione pro soluto del credito o la rinuncia parziale o totale del credito, c.d. atto di remissione del debito (R.M. 9/517 del 06/09/80).
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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