STUDIO ANSALDI S.R.L.
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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Ai Sigg.ri Utenti
ALBA, lì 28 settembre 2010
CIRCOLARE N. 135
Come ogni autunno, con l’avvicinarsi del versamento per il secondo acconto sui redditi, torna d’obbligo una riflessione sul come è variata la pressione fiscale nell’ultimo anno. E’ fuor di dubbio che per rilanciare la competitività di un paese occorre un sistema fiscale che premi le aziende che investono e che rafforzano il capitale proprio.
Secondo i dati Istat i contribuenti italiani sarebbero al 5° posto in Europa fra i più tassati, con una pressione fiscale del 43,2% al pari della Francia, mentre peggio di noi stanno solo Austria, Belgio Svezia e Danimarca, che sfiora il 50%. Tutti gli altri sono più virtuosi, fino alla Romania con un indice di tassazione del 28%.
Ma se il peggio è alle spalle, la crisi continua a farsi sentire ed il sistema Italia nonostante sia la seconda potenza industriale europea e la quinta nel mondo ha bisogno di una politica attenta per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Intanto il Fisco affila le armi sul nuovo redditometro, uno strumento in grado di incrociare in tempo reale i dati delle dichiarazioni dei redditi con tutte le spese tracciabili compiute da un contribuente in un certo periodo, con dei coefficienti che consentono di monetizzare le presumibili spese collegate al possesso di auto, case e altri beni patrimoniali.
Per contrastare l’evasione fiscale sono in arrivo nuove comunicazioni telematiche. Dal 2 novembre gli operatori nazionali che hanno intrattenuto rapporti di scambio con operatori aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata dovranno predisporre una comunicazione telematica per le operazioni effettuate nei mesi da luglio a settembre, mentre dal 1° gennaio prossimo dovranno essere comunicate tutte le operazioni di importo superiore a 3.000 euro effettuate nei confronti di qualsiasi soggetto.
Sul fronte lavoro l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui compensi erogati a fronte di incrementi di produttività, mentre il piano straordinario contro le mafie, contiene anche disposizioni per i datori di lavoro che operano in regime di appalto con riferimento, all’identificazione degli addetti nei cantieri mediante la tessera di riconoscimento, nonché le tracciabilità dei pagamenti ricevuti.
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 18 OTTOBRE
Lunedì 18 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi.
Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=1026
RIMBORSO IVA DEL 3^ TRIMESTRE
Il 2 novembre scade il termine per presentare telematicamente la domanda di richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2010.
Il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza necessità di prestare alcuna garanzia, necessaria invece nel caso in cui l’importo venga chiesto a rimborso. Nella determinazione dell’importo non si tiene conto del credito del precedente trimestre, anche se non precedentemente richiesto a rimborso.
Si ricorda che si tratta dell’ultima possibilità per il 2010, dovendosi poi attendere il rimborso annuale, con il modello VR/2011 da presentarsi non prima del 1° febbraio 2011.
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 NOVEMBRE
Martedì 16 novembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (ottobre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a debito del terzo trimestre (luglio-settembre), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di ottobre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Versamenti relativi alla III^ rata del contributo fisso IVS dovuto all’INPS per il 2010 da parte di artigiani e commercianti;
Ø Quarta ed ultima rata del premio Inail per chi ha deciso di rateizzare il debito relativo all’autoliquidazione;
Ø Ultima rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi.
Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=1027
ACCONTO DELLE IMPOSTE PER IL 2010
Quest’anno il consueto appuntamento con l’acconto autunnale relativo alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive decorre dal 1 novembre al 30 novembre. Quest’ultima data non è da dimenticare, in quanto è l’ultimo giorno utile per il versamento della seconda o unica rata di acconto per IRPEF ed IRAP relative all’esercizio in corso.
L’acconto IRPEF per l’anno 2010 è dovuto solo se l’importo indicato nel modello Unico (Mini o Ordinario), al rigo RN31 denominato differenza supera euro 51,65 nella misura del 99 per cento del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2010 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima rata, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e la seconda rata, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2010.
La quota di acconto ai fini Irpef è del 99%. Pertanto l’acconto complessivo è pari al 99% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente. La base di calcolo è costituita dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto spettanti. Il totale di quanto dovuto a titolo di acconto d’imposta deve essere versato:
- in un’unica soluzione, entro il mese di novembre, se l’importo dovuto (cioè il 99% dell’imposta relativa all’anno precedente) non è superiore a euro 257,00: ciò perché la legge stabilisce che il versamento deve essere effettuato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00 (euro 257,00 x 40% = euro 103,00);
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,00, di cui la prima la prima rata entro il termine previsto per il versamento dell’imposta a saldo per il periodo d’imposta precedente (nella misura del 40%), mentre la seconda rata nel mese di novembre dell’anno a cui si riferisce l’acconto, nella restante misura del 60%.
Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
û nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);
û nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);
û non hanno presentato la Dichiarazione dei Redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con solo la certificazione unica Cud);
û nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es. quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);
û hanno la certezza di non essere soggetti nella dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;
û hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui Bot o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di Incaricato alle Vendite a Domicilio);
û hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi;
û non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati (ad esempio dipendenti o pensionati con solo reddito percepito da un unico datore di lavoro).
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto, si applica la sanzione amministrativa del 30% della somma non versata, più gli interessi legali.
MANOVRA CORRETTIVA ESTIVA
È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 174 alla G.U. del 30 luglio 2010 n. 176, la legge di conversione del decreto di Manovra correttiva estiva – L. n.122 – con il relativo testo coordinato del D.L. n.78 del 31 maggio 2010.
La Manovra estiva, nella versione definitiva, si presenta strutturata in oltre 50 articoli, che spaziano su molti temi: il nuovo redditometro; l’invio delle operazioni Iva di importo superiore a € 3.000,00; la possibilità di compensare crediti verso la P.A. con debiti iscritti a ruoli; le disposizioni sulla revisione del catasto; l’obbligo di registrazione telematica dei contratti di affitto; la ritenuta del 10% sui bonifici per agevolazioni dal 36% e 55%.
In dettaglio i contenuti del pacchetto: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=1022
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Scadrà il prossimo 31 ottobre il termine per rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate. L’adempimento è facoltativo, e interessa tutti coloro che detengono detti beni al di fuori del regime d’impresa, e quindi persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
La riapertura dei termini è stata disposta dalla Legge Finanziaria per il 2010 e, per accedere al beneficio, è necessario che i beni da rivalutare siano posseduti al 1° gennaio 2010, la perizia di stima sia predisposta ed asseverata entro il 31 ottobre 2010, ed entro la medesima data sia versata l’imposta sostitutiva, ovvero la prima rata in caso di opzione per il versamento rateale.
Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=1024
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI NEGLI APPALTI
È in vigore dal 7 settembre scorso la disciplina antimafia (L. n. 136/2010) che contiene le nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle forniture con enti pubblici, con lo scopo di prevenire infiltrazioni criminali nella filiera delle imprese interessate alle forniture pubbliche.
Le imprese che a qualsiasi titolo sono interessate a lavori, servizi e forniture pubblici devono utilizzare conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono transitare sui conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite bonifici postali o bancari. Inoltre i soggetti economici interessati devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate a operare.
Il Ministero dell’Interno, con nota n. 13001 del 9 settembre 2010, chiarisce che le nuove regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono applicabili solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010).
DETASSAZIONE STRAORDINARI E PREMI PRODUTTIVITA’
Con le circolari n. 47 e n. 48 del 27 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui compensi erogati a fronte di incrementi di produttività, già oggetto della risoluzione n. 83/10.
In particolare, per gli anni 2009 e 2010 l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività e, quindi, solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Tale vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario c.d. “forfetizzato”, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro, nonché per le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.
In merito alla “prova” del vincolo tra straordinario e parametri di produttività, è necessario il riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa, che può consistere in una dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=1028
TESSERA DI RICONOSCIMENTO SUI CANTIERI
La L. 136/2010, recante il piano straordinario contro le mafie, contiene anche disposizioni per i datori di lavoro che operano in regime di appalto con riferimento, all’identificazione degli addetti nei cantieri mediante la tessera di riconoscimento.
I datori di lavoro di tutti i settori devono, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
La tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Le norme sono in vigore dal 7.09.2010.
In dettaglio le novità sul nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=1023
LAVORO NOTTURNO
Per tutti i lavoratori notturni, l’orario non può superare le 8 ore in media fra le ore lavorate e non lavorate, su un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa. Stando alla Nota del Ministero del Lavoro del 30/08/2010 n. 17879, nell’ipotesi di un lavoratore in part-time verticale, che svolga la sua prestazione su 3 giorni lavorativi invece che sui 5 giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell’orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a full-time.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.
DA STUDIO ANSALDI S.R.L. – NEWSLETTER MENSILE
Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
ELENCHI CON OPERATORI STRANIERI BLACK LIST
Con lo scopo di prevenire e contrastare le frodi internazionali tra operatori economici che hanno la residenza o il domicilio in un paese a fiscalità privilegiata, classificati “black list” ed individuati dai D.M. 04/05/1999 e D.M. 21/11/2001, il ministro dell’Economia ha firmato il 30 marzo scorso il decreto attuativo che fissa le modalità e le regole di comunicazione di tali operazioni.
Con l’approvazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010, è stato completato il quadro di riferimento; le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010.
Tutti i soggetti passivi Iva che hanno effettuato o ricevuto cessioni di beni o prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi black list, devono segnalare le operazioni effettuate.
La prima comunicazione dovrà essere inviata entro il prossimo 2 novembre e comprenderà le operazioni intrattenute nel periodo luglio-settembre 2010.
Le anticipazioni dal nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=997
ELENCHI PER OPERAZIONI SUPERIORI A 3.000 EURO
Dal 1° gennaio 2011 partiranno le comunicazioni per le operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a 3.000 euro. In attesa del provvedimento attuativo, che dovrebbe arrivare entro la metà di ottobre, viene stabilito l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nei confronti di clienti e di fornitori, di importo pari o superiore ad € 3.000,00. In via informale, l’Agenzia ha anticipato che non saranno interessate dalla comunicazione le operazioni poste in essere nei confronti di privati, in quanto i dati non saranno utilizzati ai fini del redditometro.
In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 258,00 ad € 2.065,00.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO
A decorrere dal 1.01.2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. La disposizione è circoscritta, pertanto, ai soli ruoli definitivi. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. Inoltre, è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia.
SANATORIA CATASTALE
La legge n. 122 del 30 luglio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, prevede anche la regolarizzazione dei fabbricati iscritti in catasto, e la creazione di una anagrafica immobiliare integrata in grado di individuare tutti gli intestatari degli immobili.
Si tratta di una sanatoria catastale, con la quale l’Agenzia del Territorio il 30 settembre terminerà i rilievi degli edifici sconosciuti al Catasto ed entro il 31 dicembre i proprietari o titolari di altri diritti reali sugli immobili non censiti dovranno presentare una dichiarazione di aggiornamento. La dichiarazione di aggiornamento deve essere presentata anche da coloro che hanno effettuato ristrutturazioni e interventi edilizi con variazione di consistenza o cambio di destinazione.
Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=1016
NUOVE IMPRESE E SICUREZZA SUL LAVORO
Quando una nuova impresa è tenuta agli adempimenti sulla sicurezza ?
L’art. 28, c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 prevede che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro sia tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
L’organizzazione del sistema di sicurezza si basa sulla creazione di un archivio documentale integrato, mantenuto costantemente aggiornato, unitamente ad un sistema di verifica e controllo periodico delle scadenze e degli adempimenti. Valorizza, inoltre, la formazione dei lavoratori come uno dei principali strumenti di prevenzione e tutela della salute e sicurezza prevedendo un insieme articolato di corsi di formazione obbligatori rivolti alle diverse figure e mansioni individuate.
Per autovalutare il proprio stato circa gli adempimenti sulla sicurezza, si fornisce una scheda di valutazione che riporta in sintesi i principali adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Per prelevare la scheda valutativa: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=1029
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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