STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Ai Sigg.ri Utenti
ALBA, lì 23 febbraio 2011
CIRCOLARE N. 137
dott.ssa Federica Bergamino
Il ns. Studio ha una nuova figura professionale, nella persona della sig.na Federica Bergamino che ha raggiunto un importante traguardo professionale, quello della abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Questo è motivo di orgoglio e di stimolo per raggiungere mete e livelli sempre più alti.
Il mese di febbraio è focalizzato dagli adempimenti Iva con la Comunicazione Annuale dei dati di fine febbraio, la Dichiarazione Annuale (autonoma o con Unico), il versamento del saldo annuale il 16 marzo e le nuove regole - dal 18 febbraio scorso - sulle compensazioni dei crediti nel modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo.
Da tenere in conto l’obbligo di conciliazione per le controversie a partire dal 20 marzo prossimo, la comunicazione per i lavori in corso sul 55% al 31 marzo e l’identificazione dei clienti privati senza obbligo di emissione di fatture dal 1° maggio prossimo.
Sul fronte lavoro si segnalano le modifiche apportate dal Collegato lavoro in materia di permessi ai disabili per l’assistenza a persone in situazioni di gravità, le novità sul lavoro occasionale e gli adempimenti sulla valutazione dello stress e lavoro correlato nelle aziende.
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2010
Entro il 28 febbraio deve essere presentata la Comunicazione Annuale dei dati Iva relativa all’anno 2010; l’adempimento è stato introdotto per effettuare il calcolo delle risorse che lo Stato deve versare al bilancio comunitario e quindi non sostituisce la Dichiarazione Iva, ma costituisce adempimento autonomo.
Va ricordato che la Comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, infatti la stessa non è finalizzata a determinare l’imposta dovuta dal contribuente. L’obiettivo di tale adempimento è quello di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 25/01/11, n. 1/E ha specificato che la presentazione della Dichiarazione annuale Iva può essere effettuata in forma autonoma, indipendentemente dal saldo (a debito / credito) risultante dalla stessa. Ciò consente anche ai contribuenti con un saldo Iva 2010 a debito di “sganciare” la dichiarazione annuale dal mod. Unico 2011, al fine di usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione Dati Iva relativa al 2010 nel caso in cui il mod. IVA/2011 sia presentato in forma autonoma nel mese di febbraio 2011.
Altra novità del 2010 è stata la modifica al criterio di territorialità dei servizi, rientrati nelle nuove regole dell’art. 7-ter e seguenti; pertanto le prestazioni di servizi che prima erano non imponibili, da quest’anno sono fuori campo Iva e quindi non vanno più indicate. Scompaiono dunque le prestazioni di servizi rese (che non vanno più indicate nel rigo CD1 campo 1) e quelle ricevute (che non vanno più indicate nel rigo CD2 campo 2).
Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1105
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO
Mercoledì 16 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Sono interessati tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche che beneficiano del regime agevolato per le nuove iniziative produttive, anche se esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici;
Ø Versamento della tassa di concessione governativa per il 2011 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.
Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1106
VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE IVA 2010
Entro il prossimo 16 marzo i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. Il modello di dichiarazione annuale IVA/2011, concernente l’anno d’imposta 2010, deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, che dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello Unico 2011.
La novità più rilevante è rappresentata dalle modifiche introdotte dal 1° gennaio sulla territorialità, con la soppressione al rigo VE30 del campo 4 riservato all’esposizione delle prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all’art. 40, mentre è stato introdotto il rigo VE39 per l’esposizione delle operazioni non soggette, di cui all’art. 7-ter effettuate verso committenti Iva comunitari, anche se non influenzano il volume di affari.
Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo; le rate successive devono essere aumentate dello 0,33% per mese o frazione di mese, fino al 16/11/2011.
Per le società di capitali è dovuto anche il versamento della tassa di concessione governativa da € 309,87 a € 516,46 per la bollatura e vidimazione di libri e registri per il 2011.
RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE 2010
I contribuenti che a seguito delle operazioni di conguaglio della dichiarazione annuale, risultino a credito di Iva per il 2010, in alternativa alle compensazioni rese più difficoltose, possono chiedere all’Erario il rimborso del credito Iva, ovvero di una parte di esso.
La richiesta potrà avvenire a partire dal 1 febbraio 2011 e fino al 30 settembre prossimo ed è consentita solo in alcune specifiche situazioni, elencate dagli art. 30 e 34 co. 9 del D.P.R. 633/72.
La novità più significativa del modello IVA/2011 riguarda l’inserimento direttamente nella dichiarazione annuale del quadro VR, riservato ai contribuenti che intendono chiedere a rimborso il credito Iva annuale, non essendo più prevista la presentazione del modello VR in formato cartaceo all’Agente della riscossione.
In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2011, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.
È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo superiore ad € 2.582,28. Tale limite non vale:
§ nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
§ nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.
Dal 1° gennaio 2010 è cambiata la procedura per chiedere il rimborso dell’Iva assolta dagli operatori italiani negli altri stati membri della Ue, secondo il nuovo art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72.
Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1102
FIDUCIA AL DECRETO MILLEPROROGHE
Il Decreto milleproroghe approvato dal Senato passa ora all’esame della Camera, dove avrebbe dovuto ricevere il voto di fiducia entro il 27 febbraio p.v. Come un fulmine a ciel sereno, l’intervento del capo dello Stato ha spiazzato tutti: maggioranza e opposizione. Durante l’esame nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato aveva finito per trasformarsi in un decreto omnibus per far quadrare il cerchio tra le variegate esigenze dei gruppi parlamentari, le istanze dei vari dicasteri e i vincoli dell’Economia per "manovrare" a costo zero. Ecco quindi le osservazioni del Quirinale, secondo il quale tutte queste modifiche in sede di conversione sono estranee all’oggetto in quanto non alla stessa materia del decreto.
Tra le novità di maggior rilievo spiccano quelle dell’ultima ora portate direttamente dal Governo con il maxiemendamento e che riguardano la tassazione delle banche in vista di Basilea 3, gli Ias e, come detto, i fondi comuni di investimento che unificheranno il regime fiscale degli Oicvm residenti in Italia e di quelli residenti nella Ue per renderli conformi alle regole dettate da Bruxelles.
Sulle banche, novità in arrivo anche per chi è in difficoltà con il mutuo. Al comma 17-quater dell’art. 2, il maxiemendamento recepisce una modifica introdotta in commissione e che concede il diritto di surroga anche nelle garanzie, senza necessità e formalità aggiuntive, che assistono il mutuo oggetto di sospensione e che è stato cartolarizzato dalla banca.
In dettaglio i contenuti del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1107
PUBBLICATO IL DECRETO SULLE COMPENSAZIONE DEI CREDITI
Il decreto attuativo sulle nuove compensazioni firmato dal direttore generale delle Finanze il 10/02/2011 e pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio ammette la compensazione dei crediti a condizione che vengano prioritariamente compensate le imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate; contestualmente viene ammesso il pagamento delle cartelle esattoriali mediante la compensazione dei crediti di imposta, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97.
Quindi a partire dal 18 febbraio 2011 i contribuenti che hanno arretrati con l’Agente della riscossione dovranno prima procedere al pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo quali Iva, Irpef, Ires, Irap e addizionali non pagate nei termini e di importo superiore a 1.500 euro, per poi utilizzare i crediti per compensare gli altri importi a debito; è ora possibile l’estinzione del debito iscritto a ruolo mediante compensazione col modello F24.
Il divieto di compensazione dei crediti non riguarda le altre imposte quali i tributi locali (Ici, Tarsu, Tosap, i contributi previdenziali (Inps), l’Inail e le multe stradali.
Sotto il profilo operativo, con risoluzione n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo denominato “Ruol” da indicare nella sezione “Accise/Monopoli” nel modello F24-Accise per gestire lo scambio dei crediti con i debiti a ruolo per le imposte erariali; nel campo “ente” si indica la lettera R e nel campo “prov” si indica la sigla della provincia di competenza dell’Agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. I campi “codice identificativo”, “mese” e “anno” non devono essere compilati.
Nei confronti del contribuente che, in presenza di debiti a ruolo scaduti ed accessori, esegue le compensazioni nel modello F24, si applica la sanzione del 50% sull’importo del debito iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento.
Ancora una volta si conferma la “tutela” della Pubblica Amministrazione, mentre della norma a favore dei contribuenti, anch’essa contenuta nella manovra estiva, che dovrebbe consentire alle imprese che vantano crediti nei confronti delle regioni, degli enti locali e delle Asl, di utilizzarli per compensare eventuali somme iscritte a ruolo, se ne è persa traccia. Purtroppo si è persa l’occasione per dimostrare, una volta tanto, che lo Stato è puntuale sia quando deve incassare che quando gli tocca saldare i debiti.
Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1090
PERMESSI PER ASSENZA AI DISABILI
L’art. 24 del Collegato Lavoro ha apportato modifiche rilevanti alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità. In particolare, la norma stabilisce compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto entro il 2° grado di parentela, lasciando aperta la possibilità della fruizione per i familiari e affini entro il 3° grado di parentela solo in alcuni casi specifici. Inoltre, il beneficio non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per la stessa persona con disabilità. La norma prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti, qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza delle condizioni per la fruizione dei permessi. È prevista inoltre l’istituzione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi a fini di monitoraggio e controllo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO
Il decreto “milleproroghe” (D.L. 29.12.2010, n. 225) ha esteso, fino al 31.03.2011, alcune sperimentazioni riguardanti i profili soggettivi dell’applicazione del lavoro occasionale accessorio. Inoltre, il Ministero del Lavoro, in risposta a due distinte istanze di interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, con particolare riferimento alle fattispecie seguenti:
- utilizzo del lavoro accessorio nelle scuole materne private;
- utilizzo di tale tipologia di lavoro da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- svolgimento di prestazioni accessorie da parte di lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno.
STRESS LAVORO CORRELATO DAL 31.12.2010
Il D. Lgs. 81/2008, integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009, obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio stress lavoro-correlato in conformità all’Accordo Europeo 8.10.2004, demandando alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare le indicazioni necessarie.
La lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata in data 18.11.2010, recependo proprio le indicazioni della Commissione, individua un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.
Il documento introduce, inoltre, un periodo “transitorio”, per quanto di durata limitata, per la programmazione ed il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati a decorrere dal 31.12.2010, che costituisce la data di avvio del processo valutativo.
Maggiori informazioni sul nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dett.asp?ID=1013
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.
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Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
LA CONCILIAZIONE SARA’ OBBLIGATORIA DAL 20 MARZO 2011
Nel decreto “milleproroghe” è contenuta la mediazione obbligatoria, o meglio la conciliazione come condizione di procedibilità di un ampio numero di controversie. Tra meno di un mese, per le liti in materia di diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodati, affitti di aziende, risarcimenti del danno, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diventerà necessario, prima di andare in giudizio, provare a raggiungere un accordo davanti a un organismo iscritto nel registro tenuto dal ministero della Giustizia.
La procedura si avvia con una semplice domanda, contenente l’oggetto della pretesa e delle relative ragioni; le parti possono scegliere liberamente l’organismo conciliatore.
Il procedimento di mediazione ha una durata massima di 4 mesi; se l’accordo viene raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Per controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno da incidente stradale, la conciliazione sarà possibile a partire dal 20 marzo 2012.
COMUNICAZIONE PER I LAVORI IN CORSO SUL 55%
Per i lavori eseguiti sul risparmio energetico, che consentono il bonus fiscale del 55%, eseguiti a cavallo tra il 2010 ed il 2011, deve essere inviata entro il 31 marzo 2011 un’apposita comunicazione alla Agenzia delle Entrate nella quale si attesta che i lavori non sono ancora terminati alla fine del 2010, dando rilevanza nel 2010 (con la ripartizione in 5 anni) alle spese pagate nello stesso anno.
Se si desidera iniziare a detrarre in 10 anni i pagamenti del 2010, insieme a quelli del 2011 (con il modello Unico 2012), non va attestato che i lavori non sono terminati alla fine del 2010 e non deve essere effettuata la comunicazione alla Agenzia delle Entrate, in quanto i pagamenti del 2010 sono rilevanti fiscalmente nel 2011.
MONITORAGGIO DELLE SPESE DAL 1° MAGGIO 2011
La Manovra Estiva (D.L. 78/2010) ha introdotto un adempimento simile agli elenchi clienti e fornitori, in passato soppressi dal D.L. 12/2008. Il Legislatore ha capito che il contrasto all’evasione può avvenire incrociando i dati delle operazioni Iva e quindi ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni a partire dal 1° maggio 2011. Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi, sia per le operazioni effettuate, che per quelle ricevute, se di importo pari o superiore a 3mila euro se c’è l’obbligo della fattura; per le operazioni soggette alla ricevuta fiscale o allo scontrino invece, l’obbligo di comunicazione scatta quando l’importo dei documenti è pari o superiore a 3.600euro, identificando così i soggetti che compiono operazioni rilevanti e soggette a rischio di evasione. In pratica i contribuenti devono essere consapevoli del fatto che quando effettuano acquisti rilevanti il fisco sarà in grado di sapere in tempi molto brevi i dettagli delle operazioni compiute.
L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che le cessioni immobiliari sono escluse dal nuovo obbligo, in quanto l’Amministrazione ha già notizia delle compravendite a seguito della registrazione dei relativi atti, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, motoveicoli e natanti, le quali pur essendo soggette al regime di pubblicità mediante l’apposito registro, non sono monitorate dall’anagrafe tributaria.
Diventa quindi indispensabile riportare sempre sui documenti contabili il codice fiscale, identificando sempre il soggetto acquirente tramite l’esibizione della tessera sanitaria, ovvero da un documento di riconoscimento esibito unitamente al tesserino di attribuzione del codice fiscale. L’errata indicazione dei dati o l’omessa comunicazione sono sanzionati da una sanzione amministrativa variabile di importo da 258,00 e 2.065,00 euro.
Si ricorda che entro il prossimo 31 ottobre 2011 imprese e professionisti dovranno comunicare le operazioni di importo pari o superiori a 25mila euro effettuate nell’anno 2010 per le quali è stata emessa la fattura, con esclusione quindi dei commercianti al minuto.
TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI (SISTRI) e DICHIARAZIONE AMBIENTALE M.U.D.
Il Decreto del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 22/12/2010 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 28 dicembre ha ulteriormente prorogato il termine per il definitivo ed esclusivo avvio del SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), già fissato per il 31/12/2010 alla nuova data del 31/05/2011.
Il Decreto istitutivo del SISTRI prevedeva la compilazione di un (ultimo) mini MUD da presentarsi entro il 31/12/2010, riferito al periodo del 2010 anteriore all’avvio dell’operatività del SISTRI; poiché però l’operatività stessa non è di fatto stata avviata nel 2010, con i vari provvedimenti di rinvio, compresa ovviamente l’ulteriore citata ultima proroga, è necessariamente decaduto l’obbligo di presentazione del suddetto mini MUD entro il 31.12.2010, in conseguenza di ciò dovrà essere presentato entro il 30/04/2011 il M.U.D. riferito all’intero anno 2010.
Per la gestione 2010:
nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti e quindi anche per il 2010, le imprese che hanno trattato rifiuti continuano a compilare il M.U.D. (modello unico di dichiarazione ambientale), che serve a dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti, nonché le emissioni. Tale modello cambia veste, secondo le modifiche contenute nel D.P.C.M. 02/12/2008; non è ancora definita la nuova modulistica, ma rimane invariata la scadenza, confermata al 30 aprile 2011, con riferimento al 2010 da parte dei soggetti obbligati. Il nuovo M.U.D. è articolato in due capitoli:
- rifiuti e prodotti immessi sul mercato, suddiviso in quattro punti;
- emissioni.
Per la gestione 2011:
allo stato della normativa attuale, per i rifiuti che saranno prodotti nel periodo dal 01/01/2011 al 31/05/2011 (unitamente alle eventuali giacenze al 31.12.2010), entro il 31.12.2011 dovrà essere presentato il M.U.D. (mini MUD) riferito a tale periodo. Tuttavia stante il clima di incertezza e le ripetute proroghe che hanno procrastinato l’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e denuncia dei rifiuti prodotti (SISTRI) sono possibili cambi di programmi.
I Sigg.ri clienti interessati o che verranno contattati telefonicamente sono pregati di presentarsi muniti del registro di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (comprensivi della 4° copia per la verifica del peso riscontrato a destino), della copia della dichiarazione presentata lo scorso anno e dei dati relativi ai trasportatori e destinatari dei rifiuti conferiti.
FESTA NAZIONALE DEL 17 MARZO
Dopo non poche polemiche, conferme e smentite, le celebrazioni del 150° anniversario della unità d’Italia regalano a tutti un giorno di festa, ma solo per quest’anno: il 17 marzo scuole, uffici e aziende resteranno chiusi.
Alla giornata del 17 marzo si applicheranno le regole stabilite per le festività della L. 260/49, in sostituzione della festività soppressa del 4 novembre, e questo per evitare dispendio di costi e risorse.
I lavoratori dunque nel mese di novembre 2011 non riceveranno nella busta paga il pagamento della giornata in aggiunta alla normale retribuzione, ma per compensare faranno festa il 17 marzo. Coloro che sono retribuiti in misura fissa riceveranno sempre lo stesso stipendio, mentre chi viene retribuito sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate avrà diritto – per la festività – alla normale retribuzione globale, di fatto giornaliera, comprensiva di tutti gli altri elementi accessori, in misura pari ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro.
Ai fini dell’elaborazione delle retribuzioni, è necessario inserire il 17 marzo nell’elenco delle festività per trattarlo come tale oltre che ai fini contributivi, anche per la corretta stampa nella sezione presenze del libro unico del lavoro.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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