STUDIO ANSALDI S.R.L.

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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

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ALBA, lì 20 aprile 2011

 

 

CIRCOLARE N. 138

 

IN EVIDENZA

Possiamo finalmente registrare come il Parlamento abbia approvato una delle tante riforme tanto attese nel nostro variegato panorama fiscale: quello della tassazione separata sugli affitti delle abitazioni, detta anche “cedolare secca” o “tassa piatta”, uno dei pilastri del federalismo fiscale.

L’obiettivo è quello di una riduzione del peso complessivo delle imposte, ma in un Paese con un alto indebitamento ed una altrettanto elevata pressione fiscale non può che generale una complessità ed una eterogeneità degli adempimenti fiscali che rendono il sistema complesso e distorto.

Secondo i dati resi noti dal Dipartimento delle Finanze, l’ultima dichiarazione dei redditi ha visto la restituzione di 79,5 miliardi di sconti Irpef, tra deduzioni e detrazioni, che hanno premiato dipendenti, pensionati ed autonomi, un dedalo di agevolazioni su cui si sta concentrando il lavoro dei tavoli fiscali, segno che lo sfoltimento dei bonus sia sempre più necessario, anche se la pressione fiscale che pesa sui contribuenti che assolvono regolarmente al loro obbligo è pari al 51,4%.

Nel frattempo, la prossima dichiarazione dei redditi avrà ancora le vecchie regole, con la proroga della detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia e del 55% sulle spese finalizzate al risparmio energetico mentre scompaiono invece il bonus arredi e le detrazioni sulle spese per l’auto aggiornamento e la formazione dei docenti e per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, che non sono state prorogate per il 2010.

Per il lavoro dipendente viene prevista una imposta sostitutiva del 10% sui compensi erogati per il lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività erogati negli anni 2008 e/o 2009.

Per il lavoro è stato convertito in legge il decreto milleproroghe, con l’introduzione di alcune novità di particolare interesse per l’amministrazione del personale, mentre i Ministeri dell’Interno e del Lavoro hanno emanato una circolare congiunta volta a fornire alle strutture territoriali le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze relative ai flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno 2011.

Slitta invece di due mesi lo spesometro, la comunicazione che i commercianti dovranno inviare al Fisco sulla tracciabilità degli acquisti effettuati da consumatori finali (privati), che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° maggio prossimo.

 

SCADENZARIO

RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il prossimo 30 aprile può essere presentata domanda di rimborso o di compensazione del credito Iva che si è formato nella liquidazione periodica del 1° trimestre 2011, se ne sussistono le condizioni, previa presentazione di un apposito modello in via telematica, denominato modello TR.

L’art. 38-bis, co. 2, D.P.R. n. 633/72 prevede la possibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva maturato in periodi infrannuali (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo superiore a € 2.582,28 indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.

Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed  a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.

Tale possibilità è concessa ai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive (cessioni o prestazioni) soggette ad aliquote inferiori a quelle sugli acquisti e sulle importazioni, hanno effettuato operazioni non imponibili per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate, hanno effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisti imponibili ai fini Iva, o sono soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, ovvero tramite un loro rappresentante fiscale, per operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei loro confronti.

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1136

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO

Lunedì 16 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a debito del trimestre precedente (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø      Terza rata dell’Iva a debito riferita al conguaglio annuale risultante dalla dichiarazione Iva;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Versamenti relativi alla I^ rata del contributo fisso IVS dovuto all’Inps per il 2011 da parte di artigiani e commercianti;

Ø      Seconda rata del premio Inail per chi ha deciso di rateizzare il debito relativo all’autoliquidazione.

Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1137

 

DICHIARAZIONE REDDITI e ICI

In vista dell’imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli per la Dichiarazione dei Redditi, all’eventuale dichiarazione Ici, ed adempimenti conseguenti (presentazione, versamenti, ecc.).

Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, inerente l’anno 2010, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

Si ricorda che ad oggi le scadenze previste, salvo proroghe, sono le seguenti:

Presentazione modello 730/2011

Entro il 2 maggio al sostituto d’imposta

Entro il 31 maggio al Caf/professionista

Pagamento imposte

Entro il 16 giugno senza maggiorazione

Dal 17/6 al 18 luglio con maggiorazione 0,4%

Pagamento acconto ICI

Entro il 16 giugno

Presentazione Red

Entro il 30 giugno

Presentazione modello Unico 2011

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 30 settembre con modalità telematica

 

Si rammenta che in caso di mancata restituzione NON sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

Per visualizzare l’elenco dei documenti: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1125

 

MODELLO UNICO MINI

Chi deve presentare il modello Unico, ma ha una situazione fiscale poco complessa, può far leva anche per l’anno 2011 sulla presentazione del cosiddetto modello Unico MINI. Trattasi, nello specifico, di una versione semplificata del modello Unico 2011 standard sia per quel che riguarda le pagine del modello stesso, che sono di meno, sia per le istruzioni che, allo stesso modo, sono più “leggere”.

Possono utilizzare Unico MINI i contribuenti residenti in Italia che:

In alternativa al modello Unico Mini è sempre possibile presentare il modello Unico P.F.

Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1124

 

VERSAMENTO ICI 2011 E DICHIARAZIONE 2010

Viene confermata l’esenzione dall’imposta comunale per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, incluse anche le pertinenze (box, garage e cantina), mentre rimangono colpiti dall’imposta i fabbricati c.d. di lusso, ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l’imposta resta dovuta, con il riconoscimento di una detrazione pari a € 103,29 se utilizzati come dimora abituale.

Ai fini del calcolo dell’acconto 2011 si deve tener conto delle variazioni intervenute nell’anno in corso, e fino alla data del 16 giugno 2011, monitorando tutte le variazioni intervenute quali:

ú acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.;

ú variazioni catastali intervenute sugli immobili;

ú accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

ú assunzione di contratti di leasing immobiliare;

ú trasferimenti per successioni ereditarie.

La dichiarazione per il 2010 deve essere presentata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili interessati dalle variazioni strutturali o soggettive: pertanto, se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate più dichiarazioni, indicando in ciascuna di esse esclusivamente gli immobili situati nel territorio del Comune al quale viene inoltrata la dichiarazione.

 

NOTIZIARIO

CEDOLARE SUGLI AFFITTI

E’ entrata in vigore dal 7 aprile 2011 la cedolare secca sugli affitti, ossia l’imposta che il locatore può scegliere di pagare, in sostituzione di Irpef, relative addizionali, imposta di registro e di bollo, sui canoni di locazione di immobili abitativi a decorrere dal 2011.

Tale disciplina è stata introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale e l’Agenzia delle Entrate ha già approvato i modelli di comunicazione per consentire ai proprietari di immobili dati in locazione di scegliere la “tassa piatta”, come alcuni l’hanno già ribattezzata.

In sede di prima applicazione, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sancisce un periodo di “estensione” dei termini per la registrazione dei contratti di locazione cui può applicarsi la cedolare secca, disponendo l’operatività di un termine unico per la registrazione (e l’opzione) al 6 giugno prossimo per i contratti in scadenza tra il 7 aprile e il 6 giugno.

Le anticipazioni dal nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1128

 

CONTRIBUTI INPS PER IL 2011

L’Inps, con numerose circolari tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, fa il punto sulle disposizioni che hanno un impatto significativo sui temi delle tutele assicurative e delle misure contributive. Il riferimento è soprattutto al Collegato Lavoro e alla Legge di Stabilità, norme che hanno inciso particolarmente in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione, e le cui disposizioni sono destinate a produrre effetti soprattutto nel corso del 2011.

Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1115

 

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON RITENUTA DI ACCONTO DEL 20%

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle procedure da seguire per applicare l’acconto Irpef del 20% sui pagamenti eseguiti attraverso il pignoramento presso terzi. Si pensi al caso di un professionista che vanta un credito nei confronti di un cliente privato. Se il credito stesso viene soddisfatto grazie a una sentenza di condanna del debitore che comporta il pignoramento delle somme presenti su un conto corrente, l’istituto di credito deve operare la trattenuta sugli importi assegnati al professionista. Restano fuori dal campo di applicazione della ritenuta gli assegni versati periodicamente per il mantenimento del coniuge. In base al diritto di famiglia, infatti, queste somme godono di una forma di tutela più immediata ed efficace rispetto a quella prevista, in generale, per il recupero e l’attuazione dei crediti, in virtù della speciale delicatezza degli interessi giuridici coinvolti.

 

PUBBLICATO IL DECRETO SULLE FONTI RINNOVABILI

È stato pubblicato il decreto che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; il provvedimento è in vigore dal 29 marzo 2011. In particolare, sulla certificazione energetica degli edifici, il decreto prevede due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione (ai co.2-ter e 2-quater dell’art.6 del D.Lgs. n.192/05), ossia:

Ø      l’inserimento immediato di un’apposita clausola, con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica;

Ø      nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

 

SOCIETA’ DI COMODO

In base alla L. 23/12/1994 n. 724, una società è considerata non operativa o “di comodo” quando non supera il test di operatività, ossia quando l’ammontare complessivo dei ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi ordinari medi imputati a conto economico, sono inferiori a quelli dei “ricavi figurativi” determinati mediante l’applicazione di alcuni coefficienti (c.d. percentuali di operatività) a determinati assets patrimoniali, considerati non strettamente necessari allo svolgimento di una attività economica.

Le società che non si trovano in una delle cause di esclusione dalla disciplina delle società non operative, possono presentare istanza di interpello disapplicativo, in modo da avere la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per gli utenti registrati del nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/ut-entra.asp

 

LAVORO

NOVITA’ PER IL LAVORO NELLA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE

Con la conversione nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 (G.U. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. n. 53), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, c.d. Milleproroghe, sono state introdotte alcune novità di particolare interesse per l’amministrazione del personale.

Si tratta dell’oramai consueto decreto di fine anno finalizzato a prorogare per l’anno successivo misure temporanee o sperimentali in scadenza. Le principali disposizioni riguardano:

-         l’impugnazione dei licenziamenti;

-         i lavoratori disabili;

-         i lavoratori licenziati dalla imprese in crisi;

-         le dilazioni di pagamento;

-         il lavoro accessorio;

-         gli ammortizzatori sociali;

-         la proroga delle scadenze per i soggetti alluvionati del Veneto.

In dettaglio i contenuti del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1138

 

FLUSSI INGRESSO LAVORATORI STAGIONALI

I Ministeri dell’Interno e del Lavoro hanno emanato una circolare congiunta volta a fornire alle strutture territoriali le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze relative ai flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno 2011.

La quota massima prevista dal D.P.C.M. 17.02.2011 è pari a 60.000 ingressi di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero. All’interno della quota massima citata possono fare ingresso sul territorio nazionale anche lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno 2 anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Le domande (mod. C-stag.) possono essere presentate esclusivamente per via telematica, secondo le istruzioni presenti sul sito www.interno.it. L’invio delle domande è possibile:

- dalle ore 8.00 del 22/03/2011, giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale;

- fino alle ore 24.00 del 31.12.2011.

 

DURC IRREGOLARE IN EDILIZIA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 8 del 3 marzo 2011, ha ribadito che non può essere rilasciato un Durc regolare nel caso in cui l’azienda del settore edile non abbia versato la contribuzione virtuale anche per il part-time, qualora la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite stabilito dalla contrattazione collettiva.

Il Ministero sottolinea che anche le Casse Edili, nel caso di contratti di lavoro part-time stipulati successivamente a tale data e in eccedenza dei predetti limiti, dalla data del 1° gennaio 2011 emetteranno un Durc irregolare.

 

CONTRATTI A CHIAMATA ANCHE PER I SOCI DI COOPERATIVE

L’Inps, con messaggio n. 3981 del 16 febbraio 2011, ha fornito chiarimenti sull’applicazione della tutela assistenziale riguardante l’assicurazione contro la disoccupazione ai soci lavoratori di cooperativa, anche assunti con contratto a chiamata. In base al D.P.R. n. 602/70 la disciplina previdenziale applicabile prevede assicurazione per: invalidità, vecchiaia e superstiti; assegno per il nucleo familiare; prestazioni economiche di malattia e maternità, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, i lavoratori soci delle cooperative, anche se operanti in base a un contratto di lavoro intermittente, rimangono esclusi dal campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria: tale esclusione permane non solo con riferimento ai periodi di lavoro, ma anche per quelli coperti da eventuale indennità di disponibilità.

 

SCAMBIO DI MANODOPERA TRA COLTIVATORI DIRETTI

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 6 del 3 marzo, ha chiarito che i coltivatori diretti e i coloni-mezzadri possono scambiarsi la manodopera, in base al c.d. istituto della reciprocanza contenuto nell’art. 2139 c.c., che prevede lo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli.

Per quanto riguarda il riconoscimento di “piccolo imprenditore” per la figura dello IAP (imprenditore agricolo professionale), la questione è complessa perché non disciplinata da una norma codicistica. Pertanto la valutazione per tale fattispecie andrà effettuata caso per caso: lo IAP rientra nella nozione di piccolo imprenditore solo se è in possesso dei requisiti, in particolare se esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

DIFFERIMENTO DEGLI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI

E’ stata prorogata al 1° luglio la comunicazione delle operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, per le quali non ricorre l’obbligo di fatturazione (normalmente operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori), previsto dall’art. 21 del D.L. 78/2010 che ne aveva stabilito l’obbligo inizialmente dal 1° maggio 2011.

Si ricorda che, a “regime”, il provvedimento che dà attuazione alla comunicazione prevede la comunicazione in via telematica delle operazioni “rilevanti ai fini Iva” superiori a 3.000 euro oltre Iva per le quali vi è l’obbligo di emissione della fattura; per le operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura (leggasi scontrini e ricevute fiscali) il monitoraggio prevede una soglia fissata a 3.600 euro, Iva compresa, a prescindere dall’aliquota dell’imposta.

Pertanto, dal 1° luglio per la compilazione degli elenchi alla clientela andrà richiesto il codice fiscale; nel caso di soggetto non residente, privo di codice fiscale, occorre chiedere il cognome e nome, data di nascita e luogo, lo stato estero di nascita e di domicilio.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’

I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Con la risoluzione n. 83/2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento (anziché a tassazione ordinaria) l’intero compenso erogato per lavoro notturno e le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario finalizzate a incrementi di produttività, (art. 2, comma 1, lett. c, del D.L. n. 93 del 2008).

E’ possibile, alternativamente, ottenere il rimborso nei seguenti modi:

Ø  mediante la compilazione del modello 730/2011;

Ø  con il modello Unico 2011;

Ø  con la dichiarazione integrativa;

Ø  presentazione dell’istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate.

Occorre quindi verificare se nel proprio modello Cud 2011 siano indicati importi ai punti 97 e/o 99, che attestino la corresponsione di somme erogate a titolo di incremento della produttività, per le quali è possibile chiedere il rimborso.

In dettaglio le novità sul nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1139

 

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi 2010 e ICI 2011.

 

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