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ALBA, lì 28 settembre 2011

 

 

CIRCOLARE N. 139

 

IN EVIDENZA

La recente manovra che è stata approvata definitivamente qualche giorno fa dalla Camera, è stata segnata da un percorso accidentato iniziato nel mese di giugno e passata per una serie di tappe intermedie. Le condizioni economiche attorno al provvedimento sono cambiate ogni giorno, complici anche la pressione dei mercati e la crisi dell’euro, ma nonostante tutte le attenuanti del caso, lo spettacolo fornito dalla classe politica tutta non è stato edificante: modifiche su modifiche, cambiamenti senza un’apparente logica, misure entrate e uscite da porte girevoli sempre aperte.

Il risultato è allora che la manovra risulta per due terzi composta da nuove entrate, in gran parte tasse, e solo per un terzo dai necessari tagli alla spesa pubblica, mentre la questione della “crescita economica” resta fuori da questa manovra. L’aumento dell’Iva avrebbe dovuto finanziare una consistente riduzione delle imposte sul lavoro e sulle imprese, anziché andare a coprire i mancati tagli e a blindare i saldi. Il compito era oneroso, ma lo svolgimento è parso poco ambizioso.

Intanto si preannuncia per metà ottobre un nuovo provvedimento, che al pari della legge di stabilità prevede interventi sulle pensioni con l’anticipo al 2012 della quota 97 (somma di età anagrafica e contributiva), per poi arrivare a quota 100 nel 2015. Allo studio vi è anche l’ipotesi di una patrimoniale sugli immobili, mediante un prelievo diretto e con l’innalzamento delle rendite catastali che porterebbero all’Erario soldi freschi e subito.

A ridosso del mese di novembre, dedicato da sempre al secondo acconto imposte fa notizia l’aggiornamento del Documento Economico Finanziario 2011-2014 in cui la pressione fiscale passerà dal 42,7% del corrente anno al 43,8% per il 2012, elevandosi poi al 43,9% nel 2013 e scendendo al 43,7% per il 2014.

Per il lavoro si segnala l’obbligatorietà dei certificati telematici di malattia e la nuova normativa sui tirocini e sugli stage formativi, mentre la comunicazione per i lavori usuranti è stata rimandata a data da definirsi.

Sono anche previste due sanatorie: per chi vuole chiudere la partita Iva inattiva e per coloro che hanno contenziosi pendenti con l’Agenzia delle Entrate.

Slitta di nuovo lo spesometro: la comunicazione che tutte le imprese dovranno inviare al Fisco sulla tracciabilità delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate, mentre la tassazione varia per le rendite finanziarie elevate al 20% e la tassazione delle cooperative che viene elevata di oltre il 10%.

 

 

SCADENZARIO

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 17 OTTOBRE

Lunedì 17 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi.

Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1214

 

RIMBORSO IVA DEL 3^ TRIMESTRE

Il 31 ottobre scade il termine per presentare telematicamente la domanda di richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2011.

Il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza necessità di prestare alcuna garanzia, necessaria invece nel caso in cui l’importo venga chiesto a rimborso. Nella determinazione dell’importo non si tiene conto del credito del precedente trimestre, anche se non precedentemente richiesto a rimborso.

Si ricorda che si tratta dell’ultima possibilità per il 2011, dovendosi poi attendere il rimborso annuale, con il quadro VR, da presentarsi non prima di febbraio 2012.

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 NOVEMBRE

Mercoledì 16 novembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (ottobre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Iva a debito del terzo trimestre (luglio-settembre), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di ottobre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Versamenti relativi alla III^ rata del contributo fisso IVS dovuto all’INPS per il 2011 da parte di artigiani e commercianti;

Ø      Quarta ed ultima rata del premio Inail per chi ha deciso di rateizzare il debito relativo all’autoliquidazione;

Ø      Ultima rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei redditi.

Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1215

 

SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2011

Il 30 novembre è l’ultimo giorno utile per il versamento della seconda o unica rata di acconto per Irpef, Irap, Ires e Inps relative all’esercizio in corso. Come sempre il consueto appuntamento con l’acconto autunnale relativo alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive decorre dal 2 al 30 novembre.

L’acconto Irpef per l’anno 2011 è dovuto solo se l’importo indicato nel modello Unico (Mini o Ordinario), al rigo RN31 denominato differenza supera euro 51,65 nella misura del 99 per cento del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato:

• in unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;

• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima rata, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno, ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e la seconda rata, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre.

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

û nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);

û nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);

û non hanno presentato la Dichiarazione dei Redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con solo la certificazione unica Cud);

û nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es. quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);

û hanno la certezza di non essere soggetti nella dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;

û hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui Bot o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di Incaricato alle Vendite a Domicilio);

û hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi;

û non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati (ad esempio dipendenti o pensionati con solo reddito percepito da un unico datore di lavoro).

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto, si applica la sanzione amministrativa del 30% della somma non versata, più gli interessi legali.

 

NOTIZIARIO

ABBASSATO A € 2.500,00 L’UTILIZZO DEL CONTANTE

Dal 13 agosto 2011 con l’entrata in vigore del D.L. n. 138/11 è sceso da € 5.000,00 ad € 2.500,00 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull’emissione degli assegni bancari, postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

In pratica significa che non si potrà utilizzare il contante per importi pari o superiori a 2.500 euro, neppure per pagamenti frazionati. Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a € 2.500,00 quali: incasso o pagamento delle fatture in contanti, le movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata, le transazioni infragruppo e l’incasso o pagamento di caparre.

Non sono sanzionabili le violazioni commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni del nuovo importo.

In dettaglio i contenuti del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1210

 

AUMENTO DELL’IVA AL 21%

Dal 17 settembre è scattato l’aumento dell’IVA al 21% previsto dal D.L. 138/2011, che ha innalzato l’aliquota del 20% di un punto. Nella pratica significa un rincaro di una lunga serie di prodotti e servizi, con importanti novità per le aziende: per capire quando applicare l’incremento, la discriminante diventa il momento di effettuazione della cessione di un bene o servizio (art. 6 del D.P.R. 633/72).

Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%. Le entrate stimate dalla relazione tecnica sono di 4,2 miliardi annui, a partire dal 2012.

Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1212

 

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

Scade il 30 settembre il termine per fruire delle modalità agevolate per ottenere il corretto “classamento” dei fabbricati rurali e, conseguentemente, l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, ma solo a pochi giorni dalla scadenza, è stato pubblicato il modello con sui inoltrare questa comunicazione.

Tutti i proprietari di fabbricati che abbiano i requisiti di ruralità già accatastati in altre categorie, dovranno presentare agli uffici dell’agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale perché venga attribuita una nuova categoria: la A/6, di classe R (appositamente istituita dal decreto) se abitazione, la categoria D/10 se fabbricato strumentale.

Nella domanda l’interessato deve includere un’autocertificazione nella quale dichiara che l’immobile possiede i requisiti di ruralità, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Maggiori informazioni sul nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1204

 

SANATORIA PARTITE IVA INATTIVE

Con il pagamento di euro 129,00 entro martedì 4 ottobre si potranno chiudere la partite Iva inattive e non utilizzate da tempo; l’effetto sarà la cancellazione automatica senza nessun ulteriore obbligo, evitando di incorrere in sanzioni, che possono arrivare fino a 2.065 euro.

Si tratta di una sanatoria, mediante la quale si regolarizzeranno la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali Iva, nonché delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, risultante dal modello di pagamento F24.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21 settembre scorso ha chiarito che per usufruire della agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa, arti o professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività.

Tutti i dettagli sul nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1203

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

Tutte le società che si sono costituite prima del 29/11/2008, entro il 29 novembre 2011 dovranno comunicare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di casella PEC (Posta Elettronica Certificata). Sono escluse le imprese individuali e tutte quelle non costituite in forma societaria.

La Posta Elettronica Certificata fornisce prova certa della consegna di un messaggio al destinatario, attestandone data e ora esatta di spedizione, così come il suo contenuto e allo stesso tempo costituisce la modalità principale di comunicazione tra un’impresa e la pubblica amministrazione.

La PEC fa risparmiare tempo e denaro, perché permette di scambiare documenti con valore legale, evitando sia di recarsi personalmente agli uffici, sia di spedire raccomandate postali.

Lo Studio ha attivato il servizio per il rilascio delle caselle di PEC: nomeazienda@legalmail.it e la successiva comunicazione al Registro Imprese.

Vi invitiamo a contattare la sig.na Sara Danusso tel. 0173.296.718 o all’indirizzo mail: pratiche@ansaldisrl.it

 

LAVORO

CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI

Dal 14 settembre 2011 è obbligatorio per i datori di lavoro privati utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Inps, esonerando il lavoratore in stato di malattia dall’invio dell’attestato; solo nei casi in cui non sia stato effettuato l’invio telematico della certificazione suddetta e il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l’attestato al lavoratore, quest’ultimo dovrà inviare il certificato medico all’Inps, entro due giorni dal rilascio, e l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali, fermo restando l’obbligo del lavoratore di informare l’azienda dell’assenza, in conformità alle norme contrattuali applicabili.

Nei casi di assenza per malattia di durata superiore a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare, anche il lavoratore del settore privato ha l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.

Anche le visite mediche domiciliari saranno gestite telematicamente, sia se richieste dal datore di lavoro, sia se di iniziativa Inps; nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste saranno inviate attraverso i canali tradizionali. Dalla scadenza del periodo transitorio il canale telematico diventa esclusivo.

I dettagli del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1174

 

FISSATI I LIMITI PER L’INGRESSO DI STRANIERI

Il Ministero del Lavoro, con decreto dell’11 luglio scorso, pubblicato sulla G.U. del 29 agosto, ha fissato per l’anno 2011 in 10.000 unità il limite massimo di ingressi in Italia di stranieri con visto di studio per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini.

In particolare il rilascio del visto di studio è determinato in:

Con decreto del 3 agosto 2011, pubblicato sulla G.U. del 31 agosto, in Ministero degli Affari Esteri ha fissato, per l’anno accademico 2010-2011, la possibilità di rilascio di 42.482 visti di ingresso e permessi di soggiorno in favore di cittadini stranieri residenti all’estero per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, e 6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

 

TIROCINI E STAGE FORMATIVI

La Manovra estiva del 13 agosto scorso, che tratta di misure di urgenza per la stabilizzazione finanziaria della spesa pubblica e il sostegno dell’occupazione, contiene alcune rilevanti novità in tema di tirocini, con l’intento di dare maggiore certezza all’instaurazione dei tirocini formativi e di orientamento ovvero di quei percorsi finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tale necessità deriva anche dal fatto che, pur essendo la regolamentazione dei tirocini competenza esclusiva delle Regioni, le stesse hanno provveduto in pochi casi a una regolamentazione organica della materia.

Le nuove misure, peraltro, non intervengono sull’esistente disciplina, che quindi rimane applicabile, circa i tirocini di inserimento/reinserimento, svolti a favore di disoccupati o inoccupati, disabili, immigrati o ulteriori soggetti svantaggiati, e per i c.d. tirocini curriculari, ma riguardano solo i tirocini formativi e di orientamento.

In questa prospettiva, e in una ottica di sostegno alla riforma dell’apprendistato, l’art. 11 del D.L. 13/08/2011 n. 138 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e cioè di quei tirocini che sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante “una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

In sostanza, le novità contenute nell’art. 11 del richiamato decreto prevedono che i tirocini formativi e di orientamento possano essere attivati solo nei confronti dei neodiplomati e neolaureati per una durata massima di sei mesi, proroghe comprese, entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

 

PROROGA PER LE COMUNICAZIONI SUI LAVORI USURANTI

Con lettera circolare n. 418/11 del 14 settembre scorso, preso atto dell’assenza del decreto, il Ministero ha deciso di rimandare a data da definirsi il termine di scadenza per l’effettuazione della comunicazione per lavoro notturno svolto nel 2010.

Si ricorda che con la circolare n. 15/11 venivano individuate le attività di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea a catena” e il lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, al fine di individuare gli addetti che possono avere accesso anticipato al pensionamento, trattandosi di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (attività usuranti appunto).

La normativa ante proroga sul ns. sito sito:: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1186

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

La Manovra correttiva ha riproposto la definizione agevolata delle liti fiscali di valore non superiore a € 20.000,00 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinnanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario di ogni grado e giudizio, anche a seguito di rinvio; la disciplina ricalca quella introdotta dalla Finanziaria del 2003.

Per la definizione della lite occorre pagare un forfait di € 150,00 se la lite non supera i 2mila euro; se la lite supera tale importo ma non il limite di 20mila, si paga il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione, il 50% in caso di soccombenza del contribuente ed il 30% se è pendente in primo grado il giudizio.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 novembre prossimo in un’unica soluzione e presentare un’apposita domanda di definizione entro il 31 marzo 2012; fino al 30 giugno 2012 saranno sospese presso le Commissioni Tributarie tutte le liti definibili.

L’elenco delle liti definibili sul nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1213

 

NUOVA PROROGA PER GLI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI

Slitta al 31 dicembre di quest’anno la comunicazione dello “spesometro” per le operazioni di importo superiore a 25mila euro effettuate nel 2010, il cui termine originario era previsto al 31 ottobre prossimo.

La proroga è giustificata dalle modifiche apportate ad alcune informazioni presenti nella comunicazione, che avevano generato non poche perplessità, come l’indicazione degli importi “frazionati”, quando risultano da più contratti stipulati e tra loro collegati, come i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, che sono da comunicare anche se di importo fatturato inferiore alle soglie stabilite: 25mila euro per i 2010 e 3mila o 3.600 euro per il 2011.

Le novità riguardano l’indicazione dell’importo dovuto e le modalità di pagamento, il relativo numero di fattura ed il dettaglio delle note di variazione; ancora una volta si è persa l’occasione di una semplificazione complessiva del nuovo adempimento.

Si ricorda che per il 2011 rilevano le operazioni di importo pari o non inferiore a € 3.000,00 oltre Iva per le quali vi è l’obbligo di emissione della fattura o ad € 3.600,00 comprensivi dell’imposta per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione (scontrini e ricevute fiscali) rese o ricevute dal 01/07/2011 e la comunicazione dovrà essere fatta entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per gli utenti registrati del nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/web/ut-entra.asp

 

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE AL 20%

La manovra di “ferragosto” è stata anche l’occasione per varare il riassetto della tassazione dei redditi di natura finanziaria, in cantiere già da qualche anno, attraverso l’unificazione un un’unica aliquota al 20%, dalle attuali 12,5% e del 27%.

Dal 2012 quindi, per gli utili derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate, titoli assimilati, contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da opere e servizi, la misura del prelievo sale dal 12,5% al 20%, mentre rimane inalterata la tassazione degli utili connessi alle partecipazioni qualificate, che restano rilevanti nella misura del 49,72%, o del 40% se formati con risultati aziendali prodotti fino al 31 dicembre 2007.

La modifica interessa anche il regime delle plusvalenze/minusvalenze da capital gain, anche se con riflessi più articolati, poiché richiede la regolamentazione del passaggio dal vecchio al nuovo regime, anche consentendo ai contribuenti di fare salvi i diritti acquisiti, mediante l’affrancamento della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011 ed il pagamento dell’imposta al 12,5% sulla plusvalenza virtuale; se da questa operazione dovessero emergere minusvalenze virtuali, queste dovrebbero essere utilizzabili per abbattere le plusvalenze virtuali e, per l’eventuale eccedenza, saranno riportabili al 2012 nella nuova e ridotta misura del 62,5%.

 

NUOVA TASSAZIONE PER LE COOPERATIVE

Altra novità introdotta dalla manovra di “ferragosto” - appena convertita in legge – è la modifica alla tassazione per le società cooperative, intervenendo sulle precedenti percentuali di imponibilità, stabilite dall’art. 1, co. 460, della L. 311 del 2004.

In particolare, le novità riguardano un incremento dal 2012 della tassazione degli utili netti annuali, dal 55% al 65% per le cooperative di consumo, dal 30% al 40% per le altre cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca, nonché l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.

Come si evince dalla relazione tecnica, la tassazione sugli utili destinati a riserva minima obbligatoria colpisce sia le cooperative a mutualità prevalente sia quelle per le quali non sono rinvenibili i criteri di prevalenza stabiliti dal codice civile.

 

IL RITORNO DEL SISTRI

L’approvazione definitiva della Manovra di ferragosto ha rimesso in piedi il progetto Sistri (sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti), che dovrebbe ripartire il 9 febbraio 2012. Nel testo è inclusa la possibilità di inserire modifiche ed esenzioni, che saranno poi discusse in sede ministeriale.

Le imprese che producono rifiuti che hanno meno di dieci dipendenti potranno eventualmente usufruire di una proroga che sarà fissata dal ministero dell'Ambiente. La data, in ogni caso, non dovrà essere antecedente al 1° giugno 2012.

Dal ns. sito i contenuti del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1217

 

ADEMPIMENTI PRATICI

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI

Nell’ipotesi in cui a posteriori, ci si accorgesse di non aver correttamente indicato tutti i redditi nella propria dichiarazione dei redditi o di non aver detratto o dedotto alcune spese ed oneri, è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione modello Unico; allo stesso modo sarà possibile predisporre la dichiarazione, qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

Si tratta di dichiarazioni “correttive” o “integrative” che hanno modalità e applicazione di sanzioni differenti, in ragione del tempo e della regolarizzazione che si vuole operare.

Nel caso in cui emergesse un credito a seguito di maggiori oneri e spese, sarà possibile il recupero nella dichiarazione successiva, o se è riferito ad anni precedenti, sarà attivabile la procedura del rimborso, con tempi di erogazione più lunghi.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

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