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ALBA, lì 24 novembre 2011

 

 

CIRCOLARE N. 140

 

IN EVIDENZA

Non si può non constatare come tutte le manovre e tutti i provvedimenti legislativi aventi ad oggetto il consolidamento dei conti pubblici, la crescita economica ed i processi di riforma, registrino un risultato deludente, se non disastroso. Dal 2008 ad oggi il debito pubblico è aumentato di oltre il 21% come anche gli interessi ed il prelievo fiscale, più volte annunciata la modifica e la rimodulazione per rendere più favorevole la crescita, appare destinato a salire ad un massimo storico nel 2012, attestandosi al 43,8%. Questa stima però non include gli effetti di attuazione della delega fiscale e assistenziale, che dovrebbe comportare ulteriori maggiori entrate.

Stando al rapporto «Paying Taxes 2012», il nostro Paese è 170esimo su 183 per la pressione fiscale e appena 133esimo nella classifica per qualità del sistema tributario.

Un taglio alle agevolazioni è già stato previsto dalle manovre estive ed i contribuenti che hanno ristrutturato gli immobili e che non hanno ancora finito di scontare le rate delle detrazioni 36 e 55 per cento sono in attesa di conoscere come verranno penalizzate. Ma la scure dei bonus colpirà anche altre agevolazioni come le detrazioni per lavoro dipendente e quelle per familiari a carico, la detrazione degli interessi sui mutui, e molte altre, fino ad arrivare alla cedolare secca sugli affitti.

Dopo le due manovre correttive della scorsa estate si dovrà presto mettere mano a ulteriori interventi correttivi, tra cui l’annunciata reintroduzione dell’ICI sulla prima casa, abolita nel 2008 e un aumento delle percentuali di rivalutazione delle rendite catastali (ora del 5%), che sono alla base di calcolo dei tributi immobiliari (Irpef, Registro, Ipotecarie, catastali, successorie).

Allo studio vi è anche la possibilità di introdurre un prelievo applicato ai grandi patrimoni: una patrimoniale il cui perimetro è ancora da definire se solo sugli immobili o anche sui valori mobili. Per memoria storica occorre segnalare come nel 1992 il governo Amato per permettere alla lira di restare nel sistema monetario europeo, impose un prelievo del 6 per mille sui depositi di conto corrente; fu una vera tassa patrimoniale, seppur limitata alla liquidità bancaria. Gli economisti liberali spiegano le ragioni sulla necessità di introdurre un’imposta matrimoniale per uscire dal tunnel di gravi crisi: la tassazione di tutto il patrimonio come immobili, titoli e liquidi risponderebbe a criteri di equità fiscale, previsti dall’art. 53 delle nostra Costituzione.

Intanto, è stata annunciata ieri una riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto d’imposta per l’Irpef da versare entro mercoledì 30 novembre.

 

SCADENZARIO

RIDUZIONE DELL’ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE

Mercoledì 30 novembre è l’ultimo giorno per versare la seconda o unica rata di acconto per il 2011 ed il Dipartimento delle politiche fiscali, un po’ a sorpresa, ha annunciato un decreto in corso di pubblicazione che riduce la misura dell’acconto Irpef dal 99% al 82%.

I contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99% potranno scomputare la differenza pagata in eccesso nel versamento del saldo da versare a giugno del 2012, o come credito d’imposta, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Il co. 2 del Decreto in esame prevede la riduzione dell’acconto Irpef anche per il 2012, che passa dal 99% al 96%, usufruibile in sede di versamento della seconda rata, entro il 30/11/2012.

In dettaglio le modifiche del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1251

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE

Venerdì 16 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 11% sulla rivalutazione del T.f.r.

Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1252

 

ICI – SALDO 2011

In attesa di conoscere se e quando verrà reintrodotta l’ICI sulla prima casa, abolita nel 2008 su 19,7 milioni di abitazioni principali, venerdì 16 dicembre é il termine ultimo per provvedere al versamento del saldo ICI dovuto per il 2011. Le regole per la determinazione del saldo ICI sono quelle consuete: si deve determinare l’imposta effettivamente dovuta per l’intero anno (quindi sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per il 2011), scomputando quanto già versato a titolo di acconto entro lo scorso 16 giugno. Tale acconto era stato calcolato quale 50% dell’imposta determinata sulla base della situazione reale del 2011, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2010.

Non sono tenuti al versamento del saldo i clienti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione a giugno (ossia coloro che in quella sede hanno già versato l’intera imposta dovuta per l’anno 2011). Possono, invece, versare l’imposta dovuta per l’intero periodo d’imposta 2011 in unica soluzione entro il 16 dicembre i contribuenti non residenti.

Ad oggi è confermata l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale): pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).

L’esenzione relativa all’abitazione principale non si applica:

§alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

§alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

L’esenzione relativa all’abitazione si applica alle seguenti assimilazioni:

§immobili della Iacp e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

§abitazioni concesse in uso al coniuge separato;

§abitazioni a disposizione degli anziani e disabili ricoverati in istituto di riposo e sanitari (previa verifica del regolamento comunale);

§abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (previa verifica del regolamento comunale).

Al fine di un corretto calcolo dell’imposta è indispensabile essere in possesso di copia degli atti di acquisto, di vendita, di successione o donazione, o di altre variazioni stipulati nel corso dell’anno, o che comunque si andranno a formalizzare entro il prossimo 16/12/2011.

Chi fosse interessato da variazioni nel corso dell’anno è cortesemente pregato di compilare l’allegato foglio di raccolta dati, e di restituirlo con la relativa documentazione nel più breve tempo possibile.

Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento, saranno altresì necessarie per consentire allo Studio di predisporre, quando dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare ai Comuni nei quali sono situati gli immobili interessati.

I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da venerdì 9 dicembre.

Per gli utenti registrati del nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/web/ut-entra.asp

 

VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2011

Il prossimo 27 dicembre scade il termine di versamento dell’acconto IVA dovuto per l’anno 2011, calcolato nella misura pari all’88% dell’imposta dovuta sul corrispondente ultimo periodo dell’anno precedente (mese di dicembre 2010 per i mensili, o 4° trimestre 2010 per i trimestrali).

Sono esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:

1)      hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2010 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2011;

2)      hanno cessato l’attività prima del 30/11/2011 se mensili, o 30/09/2011 se trimestrali;

3)      hanno iniziato l’attività nell’anno 2011;

4)      hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.

Il versamento dovrà essere effettuato presso il concessionario, la banca o l’ufficio postale utilizzando il modello unificato di pagamento (F24) senza la maggiorazione di interessi, né possibilità di rateizzazione.

Il versamento minimo è fissato in € 103,29.

In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:

-         versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);

-         in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).

 

NOTIZIARIO

SOCIETA’ DI COMODO E IPOTESI DI USCITA DAL REGIME

Il 31 dicembre scade la chance per non entrare nelle liste dei controlli sulle società in perdita (articolo 24 del D.L. 78/10) per chi ha esposto un risultato negativo nelle dichiarazioni 2009 e 2010. Con un aumento di capitale (sottoscritto e versato) non inferiore alle perdite (al netto di quelle generate da compensi ad amministratori) la norma è disapplicata. Queste società devono anche cominciare a verificare il possibile risultato del 2011: con tre anni di perdite, infatti, la società diventa non operativa nel 2012, salva l’esistenza di possibili cause di disapplicazione, che è opportuno vagliare sin d’ora.

È consigliabile monitorare gli eventuali beni (immobili, veicoli, imbarcazioni) che le società (anche non di comodo) concedono in uso a soci a titolo gratuito o a corrispettivi non di mercato. Dal 2012 scatta infatti la tassazione sul socio e l’indeducibilità del costo per la società, con nuove comunicazioni alle Entrate.

I punti da chiarire sono molti: in presenza di situazioni a rischio, conviene stipulare entro fine anno contratti di locazione o noleggio a canone congruo, o integrare il corrispettivo di quelli esistenti. L’addebito di corrispettivi adeguati eviterà nuove penalizzazioni e consentirà la detrazione integrale dell’Iva sugli acquisti.

In dettaglio le novità sul nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1238

 

LEGGE DI STABILITA’ 2012

La Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità 2012” (ex legge Finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265.

Tra le altre misure: detassazione dei capitali investiti nella realizzazione di infrastrutture, dismissione di immobili e terreni agricoli pubblici, liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

Molte le novità per i progettisti: la cancellazione di ogni riferimento ai minimi tariffari per il calcolo dei compensi professionali, la possibilità di costituire società tra professionisti, la riforma degli ordinamenti professionali entro un anno.

Altre novità riguardano il pacchetto lavoro, pensioni, dismissioni del patrimonio pubblico, nuove norme per la velocizzazione delle opere pubbliche necessarie alla realizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche (project financing, defiscalizzazioni) e credito di imposta per la ricerca scientifica.

Dal ns. sito i contenuti del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1248

 

DIVIDENTI E CAPITAL GAIN

Fino al 31 dicembre le partecipazioni non qualificate (entro il 20% dei diritti di voto) usufruiscono ancora dell'imposta del 12,5% su dividendi e capital gain. Si può dunque distribuire gli utili, evitando la nuova aliquota del 20% in vigore da gennaio. Per i capital gain non qualificati andrà considerata la possibile rivalutazione entro il 30 giugno 2012 con imposta sostitutiva del 2 per cento. Per le cessioni fino al 31 dicembre, la convenienza della sostituiva scatta se la plusvalenza supera il 16% del valore; con il 2012 la rivalutazione diventa opportuna se questo rapporto è superiore al 10 per cento.

Per i dividendi serve, oltre alla delibera, il pagamento entro fine anno; si dovrà però valutare la posizione di soci qualificati o di soci-imprese per i quali una distribuzione anticipata potrebbe non convenire.

Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1240

 

CHIARIMENTI SULL’ALIQUOTA IVA DEL 21%

L’art. 2, co.2-bis, del D.L. n. 138/11 (Manovra di ferragosto) modificando l’art. 16 del D.P.R. n. 633/72, ha stabilito l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%. Quale immediata conseguenza alla modifica dell’art. 16 è intervenuta la modifica all’art. 27 del medesimo decreto che stabilisce la percentuale utilizzabile per lo scorporo dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Nessuna variazione di aliquota si applica alle operazioni assoggettate alle aliquote ridotte del 4% e del 10%, quali ad esempio prodotti alimentari di maggior consumo, medicinali, prestazioni alberghiere, erogazioni di acqua ed energia elettrica per uso domestico, ecc.

Con la C.M. n. 45/E del 12 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti operativi sull’applicazione della nuova aliquota Iva del 21%. Di seguito il contenuto della circolare, partendo dalle indicazioni fornite in tema di correzione degli errori.

Per gli utenti registrati del nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/web/ut-entra.asp

 

LAVORO

CHIARIMENTI SUL NUOVO APPRENDISTATO

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 29 dell’11 novembre 2011, fornisce chiarimenti relativi alla disciplina dell’apprendistato e alle sanzioni vigenti nel periodo transitorio, compreso tra il 25 ottobre 2011 e il 25 aprile 2012.

Viene chiarito che fino al termine di tale periodo, per l’apprendistato di tipo 1, 2 e per i lavoratori in mobilità, qualora non intervengano la contrattazione collettiva e le Regioni, come previsto, sarà applicabile la disciplina legislativa, contrattuale e sanzionatoria previgente al D.Lgs. n. 167/11.

Per l’apprendistato di alta formazione o ricerca, invece, in assenza di regolamentazioni regionali, è possibile stipulare apposite convenzioni tra i singoli datori o loro associazioni e Università/enti di ricerca ecc. che consentono di attivare immediatamente il contratto. La circolare sembra consentire l’immediato utilizzo del contratto di apprendistato anche in assenza della contrattazione collettiva, in virtù delle convenzioni sopra citate; tuttavia il Testo Unico, art.5, co.3, sembra limitare l’effetto sostituivo delle intese alla regolamentazione regionale.

Qualora in sede d’ispezione risulti la mancata formazione, ma sia possibile stabilire un ragionevole termine entro cui il datore di lavoro possa adempiere (non oltre il termine naturale dell’apprendistato), tale scadenza verrà indicata al datore e sarà apportata la conseguente modifica al piano formativo individuale. In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione amministrativa da € 515,00 a € 2.580,00.

Le modiche del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1211

 

PACCHETTO LAVORO NELLA LEGGE DI STABILITA’

La “Legge di stabilità 2012” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n. 234 alla G.U. n. 265 del 14.11.2011). Essa contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Nel provvedimento sono confluite numerose modifiche che avrebbero dovuto essere inseriti nel c.d. "Decreto Sviluppo", del quale ora non si conoscono le sorti.

Numerose sono le novità in materia di lavoro ed i provvedimenti d’interesse per i datori di lavoro che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.

In dettaglio i contenuti del pacchetto: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1254

 

PERMESSI A PUNTI PER GLI STRANIERI

È stato pubblicato nella G.U. n. 263 datata 11 novembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre, che disciplina l'Accordo d’integrazione tra lo straniero e lo Stato.

Il Regolamento entrerà in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione, e quindi dal 10 marzo 2012, fissa le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo d’integrazione, previsto dal Testo unico sull'immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione.

All’atto di sottoscrizione vengono assegnati 16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. I crediti però si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

NUOVO REDDITOMETRO

Dal 2012 sarà pienamente operativo il tanto atteso Nuovo Redditometro 2012, che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per verificare la coerenza del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa.

Sono circa 100 le spese che incideranno sul nuovo calcolo, sono 11, invece, i tipi di nuclei familiari e cento le voci di spesa divise in sette categorie.

Oltre alle voci di spesa messe sotto controllo, verrà prestata una particolare attenzione alle indagini bancarie per le quali ora non è più necessario che ci sia un accertamento in corso. Grazie alla manovra bis, infatti, lAgenzia delle Entrate potrà avere accesso diretto ai conti bancari per elaborare liste di contribuenti considerati a rischio da sottoporre alle verifiche aggiuntive.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it è disponibile “ReddiTest”, software che consente di sperimentare il funzionamento del nuovo redditometro e la sua capacità di fotografare le incongruenze tra le spese sostenute e il reddito dichiarato dalle famiglie italiane.

Maggiori informazioni sul nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1239

 

COMUNICAZIONI DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI

Le società che danno in uso beni aziendali ai propri soci, a loro familiari, o a soci e familiari di altre società del gruppo devono avviare il monitoraggio delle posizioni in essere nel 2011 per poter compilare correttamente la comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo 2012.

Il nuovo presupposto impositivo introdotto dal D.L. 138/11 (lettera h-ter dell'art. 67 del Tuir) colpisce le società create per schermare i beni che si trovano nella disponibilità dei soci, per l’uso di beni di impresa a corrispettivi inferiori al valore di mercato, attraverso la tassazione Irpef in capo ai soci.

Nel modello di comunicazione, le società interessate dovranno evidenziare i beni, i finanziamenti e i versamenti effettuati da soci nel 2011, oppure in anni precedenti ed ancora esistenti in tale anno. L’obbligo sussiste anche se il godimento è cessato e/o i finanziamenti sono stati estinti o restituiti al 31 dicembre 2011.

L’elenco ha una seconda e non meno importante finalità, quella di acquisire informazioni utili per l'accertamento sintetico delle persone fisiche, sulla base di controlli che, recita la norma, saranno svolti "sistematicamente". Questi accertamenti, sfruttando i dati raccolti sul 2011 (beni in uso e finanziamenti soci), potranno dunque riguardare anche tale periodo di imposta e i precedenti, con la necessità che i soci e/o i familiari interessati dalle prossime comunicazioni verifichino la propria posizione ai fini del "redditometro" – già per il 2011 – considerando anche i beni delle società.

Si pensi a una società che ha dato in comodato al socio Tizio una autovettura del valore di 30.000 euro ed ha al contempo ricevuto un finanziamento o un versamento in conto capitale dal socio Caio per 150.000 euro, importo utilizzato per acquistare un immobile locato a terzi. La segnalazione dovrà riguardare sia l’auto affidata a Tizio sia il prestito ricevuto da Caio.

Le informazioni sono estremamente dettagliate e riguardano ogni tipologia di beni, sia se dati in uso gratuito sia se verso corrispettivo, ed anche se questo non è inferiore al valore di mercato. Per le auto, andrà indicato addirittura il numero di telaio, specificando, per qualunque cespite, se si tratta o meno di beni ad uso esclusivo della persona fisica. Non vanno rilevati i beni di valore, al netto di Iva, inferiore a 3.000 euro (diversi da auto, barche, aerei e immobili). Ad esempio non si dovrà comunicare l’uso del telefonino aziendale, del tablet o del PC portatile.

La richiesta di dati sul 2011 giunge inaspettata e costringerà i contribuenti a un intenso lavoro di raccolta dati.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

VERSAMENTI TARDIVI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di tre diversi tipi di perdono, che possono ridurre la sanzione in misura variabile, tra il 2,8%, 3% e 3,75% modulata in base al tempo intercorso dalla originaria scadenza, conosciuto come il “ravvedimento operoso”.

Consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.

Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria relativamente alla regolarizzazione di omessi o insufficienti pagamenti dei tributi, che possono essere regolarizzati, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

Per gli utenti registrati del nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/web/ut-entra.asp

 

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

Allegato:

-         foglio di raccolta dati per il saldo ICI 2011.

 

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