STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 23 febbraio 2012
CIRCOLARE N. 141
Il tema delle semplificazioni fiscali è una priorità, ma la storia insegna quanto sia difficile riempire di contenuti concreti i provvedimenti da adottare. Basti pensare che le prime semplificazioni risalgono al 1994, con l’abrogazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori, mentre la più urgente misura invocata oggi è proprio la reintroduzione degli elenchi.
Dal lato degli adempimenti, la semplificazione dovrebbe riguardare le comunicazioni che non hanno senso di esistere, per poi arrivare ad interventi sui nodi cardine dell’intero sistema come i rapporti tra fisco e contribuente, il processo tributario e l’abuso del diritto che sta diventando sempre più una spada di Damocle per imprese e professionisti che le assistono.
Il numero delle comunicazioni è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi 12 mesi, fornendo una massa di informazioni, censendo e cadenzando la vita dei cittadini e delle imprese. Ogni anno arrivano al fisco circa 58 milioni di dichiarazioni, con 93 diversi modelli dichiarativi e più di 87 milioni di versamenti effettuati con canali telematici.
Una sfida nella quale finora nessuno è riuscito, anche perché le norme che governano il fisco sono un autentico ginepraio, lo dimostrano le 650 novità arrivate nel corso del 2011.
Ma quante sono le tasse e le imposte in Italia ? Non c’è una stima ufficiale, ma dovrebbero essere circa 270, con 1.869 leggi fiscali in vigore e 720 agevolazioni fiscali tra deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta, il cui riordino dovrebbe attuarsi entro l’autunno, pena l’aumento dell’Iva.
L’altra faccia di questa medaglia è l’aumento del contenzioso tributario, con 360mila nuove cause l’anno ed un arretrato di poco meno 1 milione di liti.
E’ in questa giungla che deve districarsi il nuovo esecutivo, dove ogni adempimento trova anche la sua eccezione, meglio allora riordinare le disposizioni ed eliminare quelle superflue, che in un contesto di crisi si rilevano un ulteriore fattore penalizzante. Proprio la crisi gioca un ruolo tutt’altro che secondario nelle semplificazioni attese: l’Iva per cassa può agevolare le imprese che soffrono di liquidità, come anche la revisione dei meccanismi per dedurre le perdite sui crediti vantati.
In attesa del decreto legge sulle semplificazioni, annunciato per domani, le prossime scadenze sono quelle dell’Iva, con la comunicazione dati, la dichiarazione annuale, il versamento del saldo o la richiesta di rimborso.
Sul fronte del lavoro, in attesa della riforma del mondo del lavoro, si registra la deducibilità dell’Irap del costo del lavoro del 2012, mentre è prossima la consegna dei modelli Cud, con la novità per tutti i datori di lavoro di abilitarsi alla ricezione dei dati reddituali dei modello 730.
La sanatoria sulle partite Iva, come la definizione agevolata delle liti pendenti, registrano la proroga al 31 marzo prossimo, mentre manca ancora la fase attuativa delle SRL da parte dei giovani imprenditori.
RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2011
Dal
1° febbraio è possibile trasmettere la Dichiarazione annuale Iva per il 2011,
in forma autonoma, con la richiesta di rimborso del credito, da esprimere
mediante compilazione del quadro VR. Come per il modello degli anni scorsi, la
dichiarazione potrà, infatti, staccarsi da Unico per
essere prodotta in via autonoma, anche per consentire l'utilizzo in
compensazione dei crediti Iva superiori a 10.000 euro. Il termine ultimo di
presentazione resta il 30 settembre 2012 (che slitta al 1° ottobre). Per la
richiesta del rimborso del credito Iva 2011 i contribuenti interessati possono
presentare il mod. Iva 2012 previa compilazione del quadro VR. Il mod. IVA 2012
“a rimborso” può comunque essere presentato all’interno del mod. Unico 2012
entro il termine ordinario.
Lo scorso 28 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, ha definito le tempistiche per fornire all’agente della riscossione la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. In particolare, è stato stabilito che:
In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2012, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.
Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1301
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2011
La Comunicazione annuale dati Iva in scadenza per il 29 febbraio 2012 dovrà contenere i principali dati riepilogativi delle operazioni effettuate imponibili, non imponibili ed esenti effettuate nell’anno precedente: qui trovate la guida su chi, quando, come, effettuare la presentazione ed i casi di esonero.
La Comunicazione annuale dati Iva che non ha finalità liquidatorie al contrario della dichiarazione annuale Iva in cui si indicheranno molti più dati e si pagherà saldo e acconto Iva.
I soggetti titolari di partita Iva dovranno predisporre la comunicazione annuale dati Iva sulla base dei dati dell’anno di imposta 2011 entro la scadenza del 29 febbraio prossimo, senza effettuare alcun pagamento e così ogni anno a meno di modifiche.
I soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva sono tutti i titolari di partita Iva che sono al tempo stesso obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva eccetto i casi di specifico esonero.
L’omissione della Comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00 prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata per cui i dati eventualmente errati saranno esposti correttamente nella dichiarazione annuale.
Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1307
VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2011 E DICHIARAZIONE ANNUALE
Entro il prossimo 16 marzo i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno 2011, risultante dalla Dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. Il modello di dichiarazione annuale IVA 2012, concernente l’anno d’imposta 2011, deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, che dai contribuenti obbligati a comprendere la Dichiarazione annuale Iva nel modello Unico 2012.
Anche per il 2011, la Dichiarazione annuale deve essere redatta, in forma autonoma o nell’ambito del modello Unico, avvalendosi del modello ordinario (“IVA 2012”) ovvero del modello semplificato (“IVA Base 2012”).
Come noto, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72. L’assolvimento dell’obbligo avviene attraverso la presentazione della dichiarazione annuale prevista dall’art. 8 del D.P.R. 322/98.
I modelli IVA 2012 approvati comprendono importanti novità e aggiornamenti rispetto al passato, come il rigo VA14 del Quadro VA ridenominato “Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità“, utile per presentare l’ultima dichiarazione IVA prima di aderire al regime fiscale di vantaggio, oppure la sezione 2 del Quadro VE, che accoglie il rigo VE23 per le operazioni con aliquota IVA al 21%.
Per le società di capitali è dovuto anche il versamento della tassa di concessione governativa da € 309,87 a € 516,46 per la bollatura e vidimazione di libri e registri per il 2012.
Per gli utenti registrati del nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/web/ut-entra.asp
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO
Venerdì 16 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Sono interessati tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche che beneficiano del regime agevolato per le nuove iniziative produttive, anche se esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici;
Ø Versamento della tassa di concessione governativa per il 2012 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le società cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.
Per visualizzare tutto lo scadenzario: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1306
LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
Il D.L. 201/2011 ha modificato l’art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13 D. Lgs. 231/2007, riducendo da € 2.500,00 a € 1.000,00 la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore, con effetto a decorrere dal 6.12.2011.
L’adeguamento riguarda anche i libretti di deposito e al portatore il cui saldo dovrà essere ricondotto sotto la nuova soglia entro il 31/03/2012.
La stretta sull’uso dei contanti riguarda anche i pagamenti della Pubblica Amministrazione che dovranno usare d’ora in poi strumenti telematici e conti correnti dei creditori per importi superiori a 500 euro. Contestualmente la norma ha introdotto l’obbligo di comunicare anche all’Agenzia delle Entrate le violazioni riscontrate da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
In dettaglio le novità sul nostro sito: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1268
TASSATE LE ATTIVITA’ ESTERE
L’art. 19, co. da 13 a 22, del D.L. 201/2011, prevede due distinte imposte, di natura sostanzialmente patrimoniale, con riferimento rispettivamente agli immobili e alle attività finanziarie possedute all’estero dalle persone fisiche residenti (fiscalmente, deve ritenersi). Le nuove imposte si applicano già a decorrere dal 2011, in ragione della quota di possesso e del periodo di detenzione. Le regole "procedurali" da osservare saranno quelle dell’Irpef e il primo versamento per il 2011 verrà eseguito entro il 16 giugno 2012. Spetterà inoltre, il credito di imposta per le eventuali patrimoniali pagate nello Stato estero.
Per gli immobili, l’imposta è dovuta nella misura dello 0,76% sul costo di acquisto risultante dal relativo atto o dai contratti, e in mancanza di questi, sul valore di mercato localmente rilevabile. Le attività finanziarie estere sono tassate nella misura dello 0,1% per il 2011. Fermo restando che si dovrà attendere l’emanazione dei provvedimenti attuativi per avere un quadro più chiaro e completo, sembrerebbe che, in linea di principio, le attività finanziarie estere possedute per il tramite di intermediari finanziari residenti siano escluse dalla mini-patrimoniale estera e non saranno quindi oggetto di indicazione in RM, poiché su di esse verrà comunque applicato, ricorrendone i presupposti, il bollo da parte dell'intermediario (seppur con regole in parte differenti da quelle della mini-patrimoniale).
Dal ns. sito i contenuti del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1289
SANZIONI PENALI PER CHI MENTE AL FISCO
Sanzione penale per chi esibisce o trasmette all’Amministrazione Finanziaria atti o documenti falsi, mentre se si comunicano notizie non rispondenti al vero il reato scatta soltanto se, successivamente alle richieste del Fisco, sia configurabile un delitto tributario. È quanto emerge dalla nuova versione dell’art. 11 del D.L. 201/2011, che, in buona sostanza assimila la produzione di documenti falsi ovvero le risposte non veritiere ai casi di falsità nelle autocertificazioni.
Le richieste che fanno scattare la nuova sanzione penale sono quelle dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza eseguite nell’esercizio dei poteri ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva.
Le condotte penalmente perseguite sono, in buona sostanza, due: l’esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi; la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero. Ora, mentre nella prima ipotesi (casi di falsità), il reato si configura a prescindere dalle conseguenze della condotta del contribuente che ha trasmesso o esibito tali atti o documenti falsi, nella seconda, la sanzione penale trova applicazione soltanto se, a seguito delle citate richieste, si configurano le fattispecie penali previste dal D.Lgs. 74/2000, relativo ai delitti in materia di imposte sui redditi e Iva.
DEDUCIBILITA’ AL 100% DELL’IRAP SULLE SPESE DEL PERSONALE
L’art. 2 D.L. 201/2011 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, che sia ammesso in deduzione un importo pari all’Irap determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 D. Lgs. 446/1997, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle altre deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 D.Lgs. 446/1997.
La deduzione è effettuata in base all’art. 99 Tuir, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata). Con la stessa decorrenza, pertanto, l’importo precedentemente ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, pari al 10% dell’Irap, è forfetariamente riferito solo all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati e non più anche alle spese per il personale dipendente e assimilato.
L’art. 2, c. 2 prevede che per i lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti, anche prima del 2012, a tempo indeterminato, la deduzione base ai fini Irap è aumentata da € 4.600,00 a € 10.600,00 e da € 9.200,00 a € 15.200,00 per le aree svantaggiate, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011.
Le modiche del provvedimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1284
CONSEGNA DEL CUD ENTRO IL 28 FEBBRAIO
La certificazione che i datori di lavoro devono rilasciare in duplice copia ai propri dipendenti entro il prossimo 28 febbraio su carta, oppure in forma telematica, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 145/2006 deve contenere le somme certificate corrisposte fino al 12 gennaio 2012, purchè riferite al periodo d’imposta 2011.
La nuova certificazione dei redditi 2012 ospita le novità introdotte dalle numerose manovre finanziarie approvate nel 2011, tra le quali: contributo di solidarietà e di perequazione, riduzione dell’acconto Irpef, soppressione della sezione relativa all’Ipost. Le istruzioni confermano che dal 2012 i risultati contabili dei modelli 730/4 potranno essere ricevuti dal sostituto, o dall’intermediario di cui questi di avvalga, esclusivamente on line. Con riferimento al differimento del 17% dell’acconto Irpef dell’anno 2011, disposto dal Dpcm del 21.11.2011, viene precisato che, nel caso in cui il sostituto non abbia fatto in tempo a ricalcolarlo, nel punto 22 il secondo acconto deve essere indicato al netto della restituzione successivamente effettuata. Nelle istruzioni si precisa che il contributo di solidarietà, che colpisce i redditi di importo superiore a € 300.000,00, in quanto deducibile, abbatte il reddito imponibile Irpef che, quindi, deve essere esposto al punto 1 della certificazione al netto di tale importo. Il contributo trattenuto dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine anno deve altresì essere distintamente indicato nella Cud.
Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1305
COMUNICAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO
Con il 2012 entra a regime il nuovo sistema di trasmissione telematica dei dati dei risultati dei 730. Tutti i datori di lavoro, entro il 31.03.2012, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo telematico al quale dovranno essere trasmessi i modelli 730/4 riportanti le risultanze della elaborazione dei modelli 730 (dichiarazioni dei redditi dei dipendenti che si sono avvalsi dei CAF e/o professionisti abilitati).Il modello per la comunicazione telematica dei dati è disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate.
Sono esclusi dal presente adempimento i datori di lavoro che avevano provveduto alla segnalazione l’anno scorso e che per tale anno si sono avvalsi della ricezione telematica, a meno che non si intenda variare i dati già comunicati. In questo caso si dovrà specificatamente indicare il protocollo della precedente comunicazione trasmessa che si intende sostituire.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.
DA STUDIO ANSALDI S.R.L. – NEWSLETTER MENSILE
Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE
Il termine per usufruire della chiusura delle partite Iva inattive è stato spostato al 2 aprile 2012 (il 31 marzo previsto dalla norma cade di sabato) dal cosiddetto decreto mille-proroghe. La mini-sanatoria era scaduta il 4 ottobre 2011 ma il legislatore si era subito accorto che i tempi fissati dal D.L. n. 98/2001 (90 giorni dalla entrata in vigore del decreto) erano stati troppo brevi e molti contribuenti hanno appreso la notizia della possibilità di beneficiare della definizione a termini ormai scaduti.
L’articolo 29, comma 6 del D.L. n. 216/2011 riapre i termini concedendo, di fatto, altri 3 mesi di tempo. Per chiudere la partita Iva inattiva basterà pagare 129 euro mediante il modello F24 – elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 8110.
Per partita IVA inattiva si intende una inattività d’impresa, di arti o di professioni proseguita per tre anni consecutivi. La chiusura d’ufficio della partita IVA è prevista anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per tre annualità.
Per un maggior approfondimento: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1309
SOCIETA’ SEMPLIFICATE PER UNDER 35 ANNI
Il decreto legge sulle liberalizzazioni introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis del codice civile, contenente la rilevantissima novità della "società semplificata a responsabilità limitata" (SSRL) che, in deroga alle norme dettate dal codice civile per la Srl "ordinaria" e, più in generale, in deroga ai principi generali del diritto delle società di capitali, potrà essere costituita senza atto notarile e con un solo euro di capitale sociale.
La novità non è tuttavia immediatamente operativa, in quanto il decreto legge dispone che, con decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, verrà «tipizzato lo statuto standard della società» e verranno «individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci».
È bene precisare che la SSRL non è ancora operativa, mancando sia la conversione del Decreto Legge che l’ha prevista sia l’emanazione del decreto ministeriale che deve tracciarne lo statuto base.
Le principali novità sul nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1308
CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE – ACE
L’ACE è una agevolazione fiscale prevista all’art. 1 del Decreto Monti, volto a premiare gli imprenditori che capitalizzano nella loro azienda e prevede la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa, calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente.
Vengono considerati sia gli apporti dei soci, che le rinunce alla distribuzione degli utili; ne possono usufruire tutte le società (di capitali, cooperative, enti commerciali e società non residenti ma con stabile organizzazione in Italia), comprese le imprese individuali in contabilità ordinaria.
Il premio fiscale è misurato al rendimento figurativo degli apporti di capitale. Per i soggetti Ires è dell’0,825% (aliquota del 27,5% sul 3% del capitale conferito): con un aumento di 1 milione di euro di capitale, la detassazione è pari a € 8.250,00.
MAIL DA ARCHIVIARE PER 10 ANNI
I messaggi di posta elettronica a contenuto e rilevanza giuridica e commerciale devono essere conservati per dieci anni. Si tratta infatti di documenti informatici, che in quanto corrispondenza, devono essere conservati ordinatamente per ciascun affare secondo le prescrizioni dettate dall’articolo 2214 del Codice civile.
La nozione di corrispondenza si è notevolmente ampliata negli ultimi decenni, fino a comprendere inevitabilmente anche i messaggi di posta elettronica, a cui la giurisprudenza, non solo di merito ma anche di legittimità, ha riconosciuto un sempre maggiore valore probatorio. Le e-mail costituiscono infatti documenti informatici, sia per il soggetto che le trasmette, sia per chi le riceve, con tutto ciò che ne deriva sotto il profilo degli obblighi di conservazione sostitutiva.
Le disposizioni civilistiche e fiscali impongono all’imprenditore che esercita un’attività commerciale la conservazione ordinata per ciascun affare e per un periodo di dieci anni degli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché delle copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Questi documenti, così come le scritture contabili, possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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