STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Ns. rif.: Detassazione produttività / Paghe
ALBA, lì 18 novembre 2010
OGGETTO: Chiarimenti sulla detassazione delle erogazioni per la produttività.
Egregio Cliente,
il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, a seguito dei dubbi sorti dopo l’emanazione della risoluzione 17 agosto 2010 n. 83/E da parte di quest’ultimo ente, con la quale era stato esteso l’ambito di applicazione al lavoro notturno e al lavoro straordinario della detassazione del 10% per le erogazioni riconducibili a incrementi di produttività (art. 2, co. 1, lett. c del D.L. n. 93/08), hanno fornito ulteriori chiarimenti con la nota congiunta n. 134950/10.
In particolare, si precisa che qualsiasi prestazione di lavoro straordinario può essere oggetto di detassazione, purché sia agganciata all’incremento della produttività dell’azienda.
A tal fine, i datori di lavoro possono documentare l’incidenza sulla produttività con una duplice modalità:
1. mediante comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta, evidenziando il legame tra la prestazione straordinaria e l’esigenza di produttività;
2. mediante dichiarazione dell’azienda in cui si attesta che la prestazione di lavoro è stata funzionale al conseguimento di risultati di competitività e produttività (allegato 1).
Si ricorda che il regime agevolato è applicabile per un importo massimo di € 6.000,00 per il 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbiano superato, nell’anno precedente (2009), l’importo di € 35.000,00.
Per il 2011, la detassazione è stata prorogata dalla Manovra Correttiva (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), entro il limite complessivo di 6.000,00 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00.
Di seguito si riepilogano le istruzioni operative relative all’applicazione della detassazione, nel caso di lavoro notturno e straordinario.
Per ogni ulteriore chiarimento, contattare lo Studio. Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
Lavoro notturno: detassabile anche il compenso ordinario
In base ai chiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 49/E dell’11 luglio 2008 e n. 59/E del 22 ottobre 2008, le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario possono essere detassate qualora siano comunque collegabili a incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa. Pertanto, è opportuno precisare che in caso di attività imprenditoriale che, per la sua stessa natura, venga svolta in orario notturno (es. panificazione, locali notturni etc), le somme relative al lavoro notturno non possono essere detassate in quanto non danno vita ad alcun incremento di produttività. A seguito della risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, il regime di detassazione si rivolge non soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per la prestazione lavorativa svolta, a prescindere che il lavoro notturno sia svolto a turni, come orario normale di lavoro ovvero come prestazioni occasionali di lavoro notturno.
Ne consegue che il lavoratore turnista in periodo notturno potrà usufruire dello speciale regime di detassazione in relazione all’intero compenso percepito. Il lavoratore turnista diurno, viceversa, vedrà detassate esclusivamente le sole indennità o maggiorazioni di turno, così come aveva chiarito la circolare n. 59/E/08.
Lavoro straordinario
Estrema importanza riveste l’interpretazione estensiva fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito al lavoro straordinario: si ricorda, infatti, che la versione originaria dell’art. 2, co.1, del D.L. n. 93/08 prevedeva esplicitamente la possibilità di detassare i compensi per lavoro straordinario (lett.a) e il lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale (lett. b), disposizioni abrogate in occasione della proroga della detassazione per il 2009 (D.L. n. 185/08, convertito dalla L. n. 2/09).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, legittima la detassazione dello straordinario a condizione che sia riconducibile ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, rientrando così nei compensi previsti dalla lett. c) dell’art. 2, co.1, del D.L. n. 93/08.
L’applicazione della detassazione
Prima di detassare le somme legate a incrementi della produttività, il datore di lavoro deve conoscere l’ammontare del reddito di lavoro dipendente del lavoratore dell’anno precedente. Solo nel caso in cui egli sia stato unico sostituto d’imposta anche nell’anno precedente il problema non si pone, altrimenti è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito in tale anno, o dichiari di non aver percepito alcun reddito.
All’atto dell’assunzione, è opportuno richiedere al dipendente la compilazione di un facsimile come quello allegato alla presente informativa (allegato 2). Inoltre, il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore non solo una dichiarazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente, ma anche una dichiarazione in cui si attesti l’ammontare delle somme che siano state erogate e detassate, a norma dell’art.2 del D.L. n.93/08 e successive proroghe, da altri datori di lavoro nel corso dell’anno.
Se il lavoratore decide di non usufruire dell’agevolazione prevista dalla normativa, in particolare perché la tassazione ordinaria risulta per lui più vantaggiosa (per esempio chi ha molte detrazioni fiscali o oneri deducibili da riportare in dichiarazione redditi), deve comunicarlo al datore di lavoro per iscritto (allegato 3).
Durante le operazioni di conguaglio di fine anno il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà:
} riassoggettare ad imposta sostitutiva, per l’intero ammontare, quelle somme agevolabili e non detassate al momento dell’erogazione;
} riassoggettare a tassazione ordinaria, per l’intero ammontare, le somme detassate al momento dell’erogazione se il dipendente ha superato il limite di reddito di lavoro dipendente previsto dalla normativa o se ne fa richiesta scritta;
} tenere conto anche delle somme per incremento della produttività del lavoro erogate da diversi sostituti d’imposta, sempreché attestati in un Cud, e su queste applicare un’unica modalità di tassazione.
Il recupero della detassazione
Con risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate ha previsto, per i lavoratori dipendenti, la possibilità di recuperare l’agevolazione fiscale della detassazione per le somme che dal 1° luglio 2008 in poi, pur avendo i requisiti per essere tassate con imposta del 10%, sono state assoggettate a tassazione ordinaria.
Il lavoratore potrà quindi richiedere al sostituto una dichiarazione (allegato 4) che certificherà l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività, sulle quali non è stata applicata la detassazione:
Æ da far valere in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati. Nel caso specifico si elencano di seguito i termini entro cui presentare la dichiarazione integrativa:
Æ oppure presentando istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38, DPR n. 602/73.
Resta salva la possibilità, per i dipendenti che nel 2010 hanno percepito somme per l’incremento della produttività, di vedersi riconoscere l’agevolazione fiscale in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno.