MUTUI E AIUTO DI STATO

 

 

Le novità del decreto anti-crisi sul caro rata dei mutui

 

Dal 2009 cambia la strategia per fronteggiare il “caro mutui”: da un lato il mercato, che dopo un periodo di crescita dei tassi, oggi presenta parametri senz’altro più tranquilli, ma anche il legislatore sta facendo la sua parte.

Il decreto anti-crisi del Governo (D.L. 185/2008, art. 2 co. 5) prevede che la quota di interessi eccedenti il limite del tasso del 4% sia a carico dello Stato, per tutto il 2009.

 

L’iter legislativo della conversione in legge si è oramai concluso e dopo le commissioni Bilancio e Finanza della Camera, si appresta al passaggio in Parlamento, dove il ricorso alla fiducia appare quasi certo, è previsto per lunedì 12 gennaio.

 

Termini del beneficio

L’agevolazione consiste nel “calmierare” i tassi di interessi nel limite massimo del 4%. In altri termini il mutuatario pagherà alla banca il tasso contrattuale (di solito euribor + spread) se inferiore alla soglia del 4%; qualora l’applicazione del tasso sfondi il tetto del 4%, l’eccedenza sarà versata alla banca dallo Stato.

Non è ancora chiaro con quali modalità tecnico-operative, in quanto la norma rimanda ad un provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate, ma resta fermo il fatto che chi abbia rate in scadenza dal mese di gennaio, può legittimamente limitarsi a pagare gli interessi fino al limite del 4%.

In termini pratici ogni cliente dovrebbe trovare sul proprio conto corrente oltre all’addebito della rata “originaria”, anche un accredito pari alla differenza fra la rata calcolata al 4% e la rata contrattuale.

 

Le condizioni

Le condizioni per poter beneficiare del regalo di Stato “a fondo perduto” sono:

a)      deve trattarsi di mutui stipulati entro il 31 ottobre 2008;

b)      si deve trattare di mutui a tasso variabile (non fisso) che al momento della sottoscrizione prevedevano un tasso contrattuale (quello della prima rata) inferiore o uguale al 4%;

c)      si deve trattare di mutui stipulati da persone fisiche per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale;

d)      può riguardare mutui già rinegoziati, su proposta della banca (rinegoziazione Tremonti - D.L. 93/2008).

 

Le esclusioni

I mutui stipulati dal 1° novembre 2008 in avanti, non sono soggetti alla nuova agevolazione del 4%, la quale come detto vale solo per i mutui a tasso variabile stipulati fino al 1 ottobre 2008.

Anche se suscita sospetti di incostituzionalità, sono parimenti esclusi i mutui stipulati a tasso fisso.

 

Novità dei mutui Bce

Altro vantaggio di cui si potrà beneficiare è quello relativo alla possibilità di stipulare mutui ancorati al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea (Bce) nei finanziamenti al sistema bancario. Infatti dal 1° gennaio le banche sono obbligate a proporre mutui indicizzati con il tasso Bce. La rata dovrà essere di ammontare pari a quella di un identico mutuo indicizzato all’euribor.

Questi nuovi prodotti, che secondo quanto stabilito dal decreto “anti-crisi” ogni banca dovrà offrire ai propri clienti, garantiscono maggiore trasparenza e in teoria una volatilità meno accentuata.

L’effettiva convenienza del mutuo Bce dovrà tuttavia essere valutata con cura dal risparmiatore, in quanto attualmente lo spread risulta più elevato rispetto ai prodotti tradizionali e questo alla lunga potrebbe vanificarne i vantaggi.

 

Scelte di convenienza

Come orientarsi tra il calo repentino dei tassi variabili, ma anche delle normative che si stanno susseguendo, con lo scopo di venir incontro alle famiglie con i problemi del “caro-rata” ?

Come orientarsi dunque. Secondo le previsioni del Centro Studi di Confindustria per chi ha un mutuo a tasso variabile il risparmio a fine anno è stimabile intorno ai 2.000 euro, e quindi nell’immediato parrebbe più conveniente l’attesa, anche perché se il tasso praticato dalla banca superasse la soglia del 4%, sarebbe più conveniente tenersi il vecchio mutuo per tutto il 2009, rimandando la valutazione sulla opportunità di “surroga” o “portabilità” solo dal 2010, quando l’agevolazione sarà cessata.

Per contro chi ha un tasso fisso è opportuno che valuti la “surroga” o “portabilità” o ancora la rinegoziazione libera o la sostituzione del contratto, in quanto non potrà accedere al beneficio del 4%.

Inoltre viene previsto che nessun onorario e dovuto al Notaio in caso di portabilità, ma solo il rimborso delle spese.

 

Consulenza dello Studio

E’ bene sapere che oltre alla possibilità di rinegoziare il mutuo con il proprio Istituto di credito, vi sono altre possibili alternative: la portabilità o surroga, la rinegoziazione o sostituzione del mutuo.

Chi fosse interessato a valutare le possibili alternative ad un mutuo in corso, può contattare lo Studio che con l’aiuto di professionisti del settore potrà consigliare nella scelta migliore.

 

 

10/01/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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