VIA LIBERA ALL’AIUTO DI STATO SUI MUTUI A TASSO VARIABILE ECCEDENTI IL 4%

 

 

 


Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 4 marzo 2009, che stabilisce le modalità per la comunicazione alle banche degli intestatari dei finanziamenti che, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe Tributaria, posseggono i requisiti per accedere all’agevolazione, si completa l’iter iniziato a novembre con il varo del D.L. 185/08 c.d. decreto anti-crisi.

 

A partire dalle prossime settimane, le banche  potranno applicare quelle norme che fissano il limite massimo del 4% sulle rate versate nel corso del 2009 (spread compreso), per i mutui a tasso variabile (non fisso), destinati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale, stipulati prima del 31 ottobre 2008.

 

Chi ne ha diritto

La riduzione al 4% compreso di spread sugli interessi, riguarda le rate versate nel 2009 per tutti i mutui a tasso “non fisso”, stipulati prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale, con esclusione di case signorili, ville e castelli.

 

Le condizioni

Le condizioni per poter beneficiare del regalo di Stato “a fondo perduto” sono:

a)      si deve trattarsi di mutui stipulati entro il 31 ottobre 2008;

b)      si deve trattare di mutui a tasso variabile (non fisso) che al momento della sottoscrizione prevedevano un tasso contrattuale (quello della prima rata) inferiore o uguale al 4%;

c)      si deve trattare di mutui stipulati da persone fisiche per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale;

d)      può riguardare mutui già rinegoziati, su proposta della banca (rinegoziazione Tremonti - D.L. 93/2008);

e)      trova applicazione anche per i mutui a tasso misto (quelli che prevedono la scelta tra fisso e variabile) a cadenze determinate.  

 

Le esclusioni

I mutui stipulati dal 1° novembre 2008 in avanti, non sono soggetti alla nuova agevolazione del 4%, la quale come detto vale solo per i mutui a tasso variabile stipulati fino al 31 ottobre 2008.

Restano invece dubbi sui prestiti a tasso fisso e per quelli variabili con tasso già superiore al 4% al momento della stipula.

 

Il funzionamento

L’Agenzia delle Entrate trasmetterà alle banche l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti. I mutuatari interessati dal provvedimento riceveranno sul conto corrente un accredito pari alla differenza fra la rata originaria e quella calcolata sulla base del tasso/limite, con la stessa valuta di pagamento effettuato.

 

Autocertificazione

Gli aventi diritto che non figurassero inclusi nell’elenco possono comunque richiedere alla banca mutuante l’applicazione delle disposizioni del D.L., presentando una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.

Può essere il caso di chi non ha mai ricevuto la certificazione per la detrazione degli interessi ai fini fiscali, o per quelli stipulati nel corso del 2008, in quanto i dati in possesso della Amministrazione sono aggiornati a fine 2007.

 

 

07/03/2009

 

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