CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER 55%

 

 

Entro il 31 marzo la certificazione delle spese sostenute nel 2010

 

Il 31 marzo è  il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione sulle spese finalizzate a ridurre i consumi di energia sostenute nel 2010. I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2010, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010.

 

Il modello va utilizzato per le spese effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2010 per la generalità dei contribuenti persone fisiche e per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Deve essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono iniziati i lavori. Quindi, le comunicazioni relative a lavori iniziati nel 2010 e che proseguiranno l’anno prossimo, andranno inviate entro il 31 marzo 2011.

 

Quando comunicare

Il contribuente che nel 2010 (o nel 2011) ha sostenute spese per il risparmio energetico detraibili dall’Irpef o dall’Ires al 55% e non ha ancora terminato i lavori al 31/12/2010 (o 2011) deve inviare entro i 31 marzo 2011 (o 2012) la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando l’ammontare di quanto ha pagato nell’anno in cui i lavori non sono ancora terminati.

La comunicazione NON deve essere inviata quando:

û i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d’imposta 2010;

û nel periodo d’imposta 2010 non sono state sostenute spese;

û i lavori siano iniziati anteriormente al 2010 e si siano conclusi nel corso del 2010.

 

Dati da comunicare

Nel modello andranno indicati i dati del dichiarante, quelli relativi all'immobile, la data di inizio lavori e le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese:

-         riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 100mila euro);

-         interventi sull'involucro di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 60mila euro);

-         interventi di installazione di pannelli solari (valore massimo della detrazione, 60mila euro);

-         interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione, 30mila euro).

 

Termine di ripartizione del beneficio

Fermo restando che la comunicazione entro il 31 marzo deve sempre essere fatta per i lavori sul risparmio energetico iniziati nel 2010 ma non ultimati nel 2011 è possibile che si applichi la “detrazione breve” in 5 anni se i lavori non sono ancora terminati, potendo così ripartire in 5 anni la detrazione del 55% sulle spese pagate nel 2010.

Se invece l’attestazione (redatta in carta libera da conservare in caso di futuri controlli) non viene fatta, non si può beneficiare dell’anticipazione della detrazione per il 2010, ma il beneficio sarà in 10 anni, come previsto dalla legge di stabilità 2011 (art. 1 co. 48 L. 13/12/2010 n. 220).

 

Possibile differimento del beneficio

Per i contribuenti che hanno effettuato pagamenti nel 2010 per lavori che termineranno nel 2011 o successivamente, si aprono due possibilità:

1)      iniziare a detrarre il 55% delle spese pagate nel 2010 in 5 rate già nel modello UNICO 2011 o 730/2011 relativo al 2010, attestando che i lavori non sono ultimati nel 2010 con una semplice dichiarazione in carta libera da conservare in caso di futuri controlli;

2)      iniziare la detrazione nel modello UNICO 2012 o 730/12 per l’anno 2011, con riporto della spesa sostenuta nel 2010 in 10 anni anziché in 5, senza redigere l’attestazione di cui sopra.

In entrambi i casi, la detrazione è subordinata all’invio entro il 31/3/2011 di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto gli importi delle spese sostenute nel 2010.

Se il termine dei lavori avverrà nel 2012 o successivamente, il contribuente che ha effettuato bonifici nel 2011, avrà,  comunque, la possibilità di detrarre la spesa nel modello UNICO 2012 o 730/2012 relativo al 2011 in 10 anni, attestando che i lavori non sono ultimati nel 2011. In questo caso  la detrazione è subordinata all’invio entro il 02/04/2012 (il 31/03/2012 è un sabato)  di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate avente per oggetto gli importi delle spese sostenute nel 2011.
Se nel 2011 verranno versati anticipi su opere effettuate nel 2012 il contratto di appalto o di fornitura con posa in opera dovrà prevedere garanzie per la corretta esecuzione dei lavori successivi ai pagamenti.

 

Modulistica per l’Agenzia delle Entrate

Le istruzioni ed il modello sono disponibili sul sito della Agenzia delle Entrate:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/263be000426a4fe887419fc065cef0e8/risp_energ_mod.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=263be000426a4fe887419fc065cef0e8

 

Comunicazione all’Enea

Vanno inviati all’Enea per via telematica entro 90 giorni dal termine dei lavori:

una copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Dm 19 febbraio 2007 - v. allegato alla guida);

la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati.

Si evidenzia come l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ dei dati relativi agli interventi realizzati. Si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità.

 

Regime sanzionatorio

La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, bensì una sanzione penale che va da 258 a 2.065 euro, prevista per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

 

Alternativa al 55%

Per chi non vuole perdersi nelle certificazioni energetiche, o più semplicemente intende effettuare i lavori per il risparmio energetico, ma che non siano ricompressi nell’elenco tassativo del 55%, c’è la strada della detrazione del 36%, ma prima dell’inizio dei lavori deve essere inviata apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara.

 

 

05/03/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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