ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE)

 

 

 


L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento obbligatorio dal 1° ottobre 2009 introdotto in Piemonte, analogamente ad altre regioni d’Italia, per misurare la certificazione energetica degli immobili.

 

A deciderlo è stata la Giunta regionale, approvando la delibera proposta dagli assessori all’Ambiente e all’Energia; si tratta di uno dei tre provvedimenti, approvati nel corso della seduta del 4 agosto scorso, attuativi della Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”.

 

Cosa è

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo rilevato o stimato di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard.

La certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento, sulla base del quale viene definita una classificazione di merito degli edifici.

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento rilasciato da un tecnico specializzato ed iscritto nell’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte.

 

Quando è necessaria

La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e le locazioni di un intero immobile o di singole unità immobiliari. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.

 

Nuova COSTRUZIONE di edifici

A cura del COSTRUTTORE

Alla fine dei lavori

RISTRUTTURAZIONE di edifici

A cura del COSTRUTTORE

Alla fine dei lavori

VENDITA dell’immobile

A cura del VENDITORE

Al momento del rogito notarile

LOCAZIONE dell’immobile

A cura del LOCATORE

Disponibile al momento del contratto

 

È necessario sottolineare che attraverso il sistema di invio e registrazione delle Certificazioni presso il SICEE (Sistema Informativo Regionale) l’effettiva e tempestiva redazione del Certificato Energetico verrà tracciato temporalmente, pertanto dal controllo incrociato tra data di registrazione dei Contratti di Affitto o di Compra/Vendita e la data di emissione del Certificato da parte del Tecnico Abilitato, l’Amministrazione potrà facilmente ottenere l’accertamento della presenza o meno dello stesso attuando il regime sanzionatorio previsto.

 

Quando NON è necessario

La certificazione non è necessaria per:

Ü  edifici con vincolo storico – architettonico;

Ü  fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, riscaldati per esigenze del processo produttivo;

Ü  edifici isolati con superficie inferiore a 50 mq;

Ü  box, cantine, autorimesse e parcheggi multipiano;

Ü  strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

Ü  locali adibiti a depositi;

Ü  strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;

Ü  edifici dichiarati inagibili;

Ü  edifici concessi in locazione con canone agevolato o convenzionato.

 

Classificazione degli edifici

Per la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione. Tuttavia, nella fase di avvio, il parametro di valutazione comprende esclusivamente la somma dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello per la produzione dell’acqua calda sanitaria. A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+, rispettivamente il peggiore e il migliore rendimento energetico) che indica la classe energetica dell’edificio.

 

Validità dell’attestato

L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto. Alla scadenza deve essere nuovamente convalidato.

 

Targa di efficienza energetica

Presso ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione, in ordine al quale sia stato emesso un attestato di certificazione energetica, è affissa in un luogo visibile al pubblico una targa di efficienza energetica.

 

I controlli

La Regione Piemonte si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione.

 

Regime sanzionatorio

Le sanzioni sono definite dall’art. 20 della L.R. 13/2007, sono di tipo amministrativo, graduate a seconda dell’irregolarità accertata. Salvo che il fatto costituisca reato:

il costruttore che non provvede a far produrre l’attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;

il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio;

il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio.

 

Certificatori e convenzioni

Per svolgere l’attività di certificatore energetico è necessario essere iscritti all’Elenco regionale dei certificatori energetici.

Per i clienti dello Studio, mediante una apposita convenzione con la società Oikos Engineering di Alba è possibile avere la opportuna consulenza e la redazione dell’attestato energetico.

 

 

12/10/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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