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Entro il 28 febbraio prossimo dovranno essere inviate ai percipienti o sostituiti (coloro che hanno subito le ritenute), le certificazioni dei compensi o utili corrisposti nell’anno 2008 da parte dei sostituti di imposta (coloro che hanno effettuato ritenute).
E’ possibile riepilogare per tipologia di argomento le principali certificazioni:
Ø CUD per il lavoro dipendente;
Ø Ritenute di acconto sul lavoro autonomo
Ø Ritenute del 4% operate dagli amministratori di condomìni;
Ø Certificazione utili corrisposti.
In relazione alle ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti, la relativa certificazione (modello CUD) è consegnata dal datore di lavoro, mentre per quelle di lavoro autonomo è ad opera di chi ha operato le ritenute.
Non esiste un modello obbligatorio da utilizzare, ma è sufficiente che dalla certificazione risultino:
· i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscriverà la certificazione);
· i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta;
· la causale del versamento (es. consulenza, provvigioni, ecc.);
· l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto;
· l’ammontare delle ritenute.
CUD e lavoro dipendente
La certificazione unica 2009 (Cud) relativa ai redditi 2008 dovrà essere consegnata agli interessati entro il 28 febbraio 2009. Il nuovo termine è stato previsto, a partire dalla certificazione relativa ai redditi 2007, dall’art. 37 del D.L. n. 223/06, che ha modificato (con decorrenza 1° maggio 2007) il co.6-quater dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/98.
Rimane sempre ferma la previsione secondo la quale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e solo se il percipiente ne fa espressa richiesta, la certificazione va consegnata entro 12 giorni dalla data della richiesta stessa.
La Certificazione Unica dei Datori di lavoro ha la funzione di certificare, in modo unitario, il reddito da lavoro dipendente sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista previdenziale.
I soggetti per i quali il modello deve essere compilato sono:
· tutti coloro che hanno percepito redditi di lavoro di lavoro dipendente;
· tutti coloro che hanno percepito redditi assimilati al lavoro dipendente, così come definiti dall’art. 50 del Tuir;
· tutti coloro che, in qualità di assicurati alle forme assicurative e previdenziali gestite dall’Inps, dall’Inpdap e dall’Ipost, hanno maturato nel corso dell’anno retribuzione imponibile previdenziale, anche se non hanno percepito redditi imponibili dal punto di vista fiscale.
Il modello è generalmente uno solo, anche se il lavoratore, nel corso dell’anno, ha svolto più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto oppure ha percepito redditi di diverse tipologie (lavoro dipendente o assimilato). Il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, deve prendere in considerazione tutti i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato da lui stesso corrisposti nel periodo d’imposta, anche se relativi a più rapporti. Se ad esempio, il lavoratore ha avuto con lo stesso datore di lavoro più rapporti a tempo determinato o indeterminato nel corso dell’anno, quest’ultimo, in sede di conguaglio, deve considerare i redditi corrisposti in ciascun rapporto, indipendentemente dalla richiesta del lavoratore e, di conseguenza, consegnare al sostituito un unico modello Cud.
Va ricordato che il Cud è una certificazione e non un modello ufficiale. Questo significa che il sostituto può anche utilizzare uno stampato che contenga solo le caselle relative agli importi che devono essere certificati, purché siano esposti nella sequenza prevista nel modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e con l’esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione.
Altra annotazione da indicare nel modello Cud sono le liberalità concesse ai lavoratori dipendenti, in occasione delle festività, erogate alla generalità o categorie di dipendenti. Sono considerate redditi di lavoro dipendente e, pertanto, si cumulano dal punto di vista reddituale, con le altre erogazioni connesse a tale rapporto.
In compenso a tali erogazioni è applicabile la c.d. “franchigia dei fringe benefit” regolamentata dall’articolo 51, comma 3 del Tuir che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a € 258,23. Pertanto, nella considerazione che in molte situazioni aziendali la “franchigia dei fringe benefit” è già in tutto (ad esempio, quando il dipendente ha un auto in uso promiscuo e, per la stessa, non paga alcun corrispettivo) o in parte occupata (ad esempio, con piccole polizze sanitarie, polizze infortuni ecc), in occasione della consegna del pacco di Natale, il datore di lavoro dovrà verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare di tale franchigia ancora disponibile poiché si dovrà procedere a tassazione, fin sul primo euro di fringe benefit corrisposto, per coloro che, con la consegna del pacco natalizio, superano l’importo esente da tassazione.
Ritenute di acconto sul lavoro autonomo
La certificazione delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo, da rilasciare in forma libera entro il prossimo 28 febbraio, deve contenere: l’ammontare complessivo delle somme e dei valori soggetti a ritenuta corrisposti; le ritenute operate; le detrazioni d’imposta effettuate; l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
La certificazione dovrà essere rilasciata, per ciò che attiene all’aspetto previdenziale, anche in relazione ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni occasionali, soggette a contributo Inps sull’importo eccedente i 5.000 euro e per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Per le case mandanti di agenti e rappresentanti di commercio, si ricorda che è necessario riepilogare anche gli importi relativi ai contributi Enasarco, oltre che gli accantonamenti Firr.
Ritenute del 4% operate dagli amministratori dei condomìni
Il condominio è anche sostituto di imposta e come tale è tenuto alla consegna entro il 28 febbraio della certificazione unica dei compensi corrisposti e dell’ammontare delle ritenute operate durante l’anno precedente, nonché al rilascio del Cud per i lavoratori dipendenti e di una certificazione a schema libero relativa a compensi corrisposti per lavoro autonomo e per prestazioni inerenti a contratto di appalto di opere o servizi, obbligandosi a versare il 4% a titolo di ritenuta di acconto.
Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta una novità: dal 1° gennaio 2007 il condominio opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
Certificazione sugli utili corrisposti
Sempre entro il prossimo 28 febbraio, deve essere rilasciata da parte dei soggetti eroganti ai percettori, che servirà per la compilazione delle dichiarazione dei redditi, la certificazione per l’erogazione avvenuta nel corso del 2008 di:
utili derivanti dalla partecipazione in società Ires, in qualunque forma corrisposti;
proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
remunerazione degli associati in contratti di associazione in partecipazione, con apporto di capitali o capitale e servizi;
remunerazione dei finanziamenti eccedenti l’art. 98 del Tuir (thin cap).
Non vi è alcun obbligo di certificazione per:
O gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come il caso degli utili per partecipazioni non qualificate non in regime di impresa;
O gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio.
A titolo riassuntivo è possibile riepilogare il trattamento delle distribuzioni di utili.
Tipologia di socio |
Partecipazione |
Rilevanza fiscale |
Tassazione |
Certificazione |
Privato persona fisica |
Non qualificata |
100% |
Ritenuta d’imposta 12,50% |
NO |
Qualificata |
40% |
Concorre alla formazione del reddito complessivo |
SÌ |
|
Soggetto Irpef in regime di impresa |
Qualunque |
40% |
Concorre alla formazione del reddito di impresa |
SÌ |
Società di capitali |
Qualunque |
5% |
Concorre alla formazione del reddito di impresa |
SÌ |
Ente non commerciale |
Qualunque |
5% |
Concorre alla formazione del reddito complessivo |
SÌ |
Con D.M. del 2 aprile 2008, che ha ridotto l’Ires dal 33% al 27,5%, per gli utili distribuiti a partire dal 1 gennaio 2009, la percentuale di imponibilità passa dal 40% al 49,72% per le partecipazioni “qualificate”.
Tipologia di socio |
Partecipazione |
Rilevanza fiscale |
Formazione utili |
Certificazione |
Privato persona fisica |
Qualificata |
49,72% |
Utili formati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 |
SÌ |
Soggetto Irpef in regime di impresa |
Qualunque |
49,72% |
Utili formati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 |
SÌ |
07/02/2009