CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI E DELLE RITENUTE

 

 

Entro il 28 febbraio la certificazione dei compensi del 2011

 

Entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta devono provvedere a rilasciare ai percettori (o sostituiti), coloro che hanno subito le ritenute, le certificazioni dei compensi o utili corrisposti nell’anno 2011, mediante un’apposita certificazione, attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate.

 

I dati riportati nella certificazione saranno utilizzati dal percettore ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 / Unico PF 2012), nonché dal soggetto che ha erogato le somme ai fini della compilazione del mod. 770/2012 Semplificato o Ordinario.

 

Tipologie di certificazioni

E’ possibile riepilogare per tipologia di argomento le principali certificazioni:

Ø      CUD per il lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;

Ø      Ritenute di acconto sul lavoro autonomo;

Ø      Certificazione utili corrisposti – Cupe;

Ø      Ritenute del 4% operate dagli amministratori di condomìni;

Ø      Ritenuta del 10% sui bonifici 36% e 55%.

Mentre nei confronti dei lavoratori dipendenti, equiparati ed assimilati è previsto un modello di certificazione, per il lavoro autonomo, gli amministratori dei condomini e gli utili corrisposti non esiste un modello obbligatorio da utilizzare, ma è sufficiente che dalla certificazione risultino:

·     i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscriverà la certificazione);

·     i dati identificativi del soggetto che ha subìto la ritenuta;

·     la causale del versamento (es. consulenza, provvigioni, ecc.);

·     l’importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le casse private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto;

·     l’ammontare delle ritenute.

 

CUD e lavoro dipendente

La certificazione che i datori di lavoro devono rilasciare in duplice copia ai propri dipendenti entro il prossimo 28 febbraio su carta, oppure in forma telematica, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 145/2006 deve contenere le somme certificate corrisposte fino al 12 gennaio 2012, purchè riferite al periodo d’imposta 2011.

Il Cud deve essere utilizzato per certificare:

a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti nell’anno precedente ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a  ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

b) le relative ritenute di acconto operate;

c) le detrazioni effettuate.

La nuova certificazione Cud 2012 ospita le novità introdotte dalle numerose manovre finanziarie approvate nel 2011; fra le diverse novità da inserire nella Cud si segnalano:

§ gli incentivi per il rientro in Italia con l’abbattimento della base imponibile, rispettivamente dell’80 e del 70 per cento, per le lavoratrici e per i lavoratori rientrati in Italia (ex lege n. 238/10), il datore di lavoro certificherà le somme agevolate nelle annotazioni con il nuovo codice BM;

§ l’effettiva riduzione dell’acconto di 17 punti percentuali, nei termini previsti dal DPCM 21 novembre 2011, verrà segnalata nelle annotazioni con il codice BQ;

§ la tassazione del contributo di solidarietà sulle somme che superano i 300.000 euro, introdotta dal D.L. n. 138/11;

§ il trattamento fiscale delle somme che superano il milione di euro erogate alla cessazione del rapporto di lavoro;

§ l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per l’incremento della produttività, a patto che tali componenti accessorie siano previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;

§ la riduzione dell’Irpef per il personale impiegato nel “Comparto sicurezza”.

 

Ritenute di acconto sul lavoro autonomo

La certificazione delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo, da rilasciare in forma libera entro il prossimo 28 febbraio, sono quelle relative alle ritenute operate nei confronti di:

- redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del Tuir, assoggettati a ritenuta ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/73;

- redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1 del Tuir, assoggettati a ritenuta ai sensi degli artt. 25, D.P.R. n. 600/73 e 33, co. 4, D.P.R. n. 42/88 (redditi di lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportive dilettantistiche, ecc.).

In riferimento ai compensi di cui all’art. 67, co. 1, lett. m) del Tuir (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) non vanno indicati:

û i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

û provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 114/98, assoggettate a ritenuta ai sensi dell’art. 25-bis, D.P.R. n. 600/73;

û indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, co. 1, lett. d), e), f) del Tuir.

La certificazione dovendo contenere:

·        i dati identificativi del sostituto d’imposta (che sottoscrive la certificazione);

·        i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);

·        la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);

·        l’importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta d’acconto;

·        l’ammontare delle ritenute operate;

·        l’ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione Separata);

·        il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

La certificazione dovrà essere rilasciata, per ciò che attiene all’aspetto previdenziale, anche in relazione ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni occasionali, soggette a contributo Inps sull’importo eccedente i 5.000 euro e per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Per le case mandanti di agenti e rappresentanti di commercio, si ricorda che è necessario riepilogare anche gli importi relativi ai contributi Enasarco, oltre che gli accantonamenti al Firr.

Per memoria è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della L. n. 388/00, in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, mentre nel caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n. 185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato).

 

Certificazione sugli utili corrisposti – Cupe

Entro il prossimo 28 febbraio dovranno essere rilasciate le certificazioni attestanti l’erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti:

§ ai soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2011 hanno corrisposto utili;

§ ai soggetti che nel 2011 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;

§ ai soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2011, in forza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto, hanno corrisposto somme all’associato.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

dal percettore ai fini della compilazione del mod. 730 / Unico PF 2012;

dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del quadro SK del mod. 770/2012 Ordinario. Infatti, i campi da 25 a 41 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 44 del riquadro “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” presente nel quadro SK.

Non vi è alcun obbligo di certificazione per:

O gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come il caso degli utili per partecipazioni non qualificate non in regime di impresa;

O gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio.

Oggetto della certificazione sono le sole somme pagate nel corso del 2011 con particolare riferimento ai dividendi, anche se il concetto è generale, lo schema della certificazione distingue tra:

 

utili formati sino al periodo in corso al 31/12/07

 

e utili formati successivamente

q

 

q

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, dal 40% al 49,72%, in connessione con la modifica dell’aliquota Ires.

 

Ritenute del 4% operate dai condomini

Il condominio è anche sostituto di imposta e come tale è tenuto alla consegna entro il 28 febbraio della certificazione unica dei compensi corrisposti e dell’ammontare delle ritenute operate durante l’anno precedente, nonché al rilascio del Cud per i lavoratori dipendenti e di una certificazione a schema libero relativa a compensi corrisposti per lavoro autonomo e per prestazioni inerenti a contratto di appalto di opere o servizi, obbligandosi a versare il 4% a titolo di ritenuta di acconto.

Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta dal 2007 una innovazione, in quanto il condominio opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.

 

Ritenuta del 10% sui bonifici per ristrutturazione e risparmio energetico

Entro il 28 febbraio prossimo, le banche e Poste italiane dovranno certificare l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute del 10% operate nel 2011 ai beneficiari dei bonifici per i lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, agevolati rispettivamente con le detrazioni fiscali del 36% e del 55%.

Ricordiamo che l’art. 25 del D.L. n. 78/2010 ha infatti introdotto a partire dal 1° luglio 2010 una ritenuta d’acconto del 10% che banche e Poste applicano sui pagamenti per le spese relative agli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali del 36% (ristrutturazioni edilizie) e 55% (risparmio energetico in edilizia).

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, sono state individuate le tipologie di pagamenti e di spese agevolate sulle quali si applica la ritenuta, e le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Inoltre, con la circolare 40/2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il calcolo della ritenuta del 10% va effettuato sull’importo del bonifico scorporato dell’Iva, mentre con la risoluzione n. 3/2011 ha indicato le possibili soluzioni per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e sui pagamenti agevolabili in loro favore.

Quindi entro il 28 febbraio prossimo dovranno inviare la certificazione su tale operato a imprese e lavoratori del settore edile intestatari dei bonifici, mentre il passo successivo sarà quello di riportare i dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).

 

 

20/02/2012

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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