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L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento obbligatorio, introdotto in Piemonte, analogamente ad altre regioni d’Italia, per misurare la certificazione energetica degli immobili.
Il 10 luglio 2009 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica che si applicano laddove le singole Regioni e Province autonome non abbiano ancora adottato propri strumenti legislativi. Con l’emanazione di tale decreto è terminato il periodo transitorio in base al quale veniva utilizzato l’attestato di qualificazione energetica (AQE), ora definitivamente dismesso in favore dell’attestato di certificazione energetica (ACE).
Regione Piemonte
A deciderlo è stata la Giunta regionale, approvando la delibera proposta dagli assessori all’Ambiente e all’Energia; si tratta di uno dei tre provvedimenti, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Per questa regione l’obbligo decorre dal 1° ottobre 2009.
Cosa è
La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo rilevato o stimato di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/05, il Legislatore ha introdotto, con decorrenze graduali, alcuni obblighi in materia di certificazione degli edifici, con l’intento di creare:
§ uno strumento di controllo successivo del rispetto delle prescrizioni (attuate in fase di costruzione) volte a migliorare le prestazioni energetiche;
§ uno strumento di informazione per l’acquirente (o per il conduttore, nel caso di locazione) dell’immobile, in relazione al suo trasferimento.
L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento rilasciato da un tecnico specializzato ed iscritto nell’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte.
Quando è necessaria
La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e le locazioni di un intero immobile o di singole unità immobiliari. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.
Nuova COSTRUZIONE di edifici |
A cura del COSTRUTTORE |
Alla fine dei lavori |
RISTRUTTURAZIONE di edifici |
A cura del COSTRUTTORE |
Alla fine dei lavori |
VENDITA dell’immobile |
A cura del VENDITORE |
Al momento del rogito notarile |
LOCAZIONE dell’immobile |
A cura del LOCATORE |
Disponibile al momento del contratto |
È necessario sottolineare che attraverso il sistema di invio e registrazione delle Certificazioni presso il SICEE (Sistema Informativo Regionale) l’effettiva e tempestiva redazione del certificato energetico verrà tracciata temporalmente, pertanto dal controllo incrociato tra data di registrazione dei contratti di affitto o di compravendita e la data di emissione del certificato da parte del tecnico abilitato, l’Amministrazione potrà facilmente ottenere l’accertamento della presenza o meno dello stesso attuando il regime sanzionatorio previsto.
Quando NON è necessaria
La certificazione non è necessaria per:
û edifici con vincolo storico – architettonico;
û fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, riscaldati per esigenze del processo produttivo;
û edifici isolati con superficie inferiore a 50 mq;
û box, cantine, autorimesse e parcheggi multipiano;
û strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
û locali adibiti a depositi;
û strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
û edifici dichiarati inagibili;
û edifici concessi in locazione con canone agevolato o convenzionato.
Classificazione degli edifici
Per la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione. Tuttavia, nella fase di avvio, il parametro di valutazione comprende esclusivamente la somma dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello per la produzione dell’acqua calda sanitaria. A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+, rispettivamente il peggiore e il migliore rendimento energetico) che indica la classe energetica dell’edificio.
Validità dell’attestato
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto. Alla scadenza deve essere nuovamente convalidato.
I controlli
La Regione Piemonte si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione.
Regime sanzionatorio
Le sanzioni definite dall’art. 20 della L.R. 13/2007, sono di tipo amministrativo, graduate a seconda dell’irregolarità accertata. Salvo che il fatto costituisca reato:
il costruttore che non provvede a far produrre l’attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio;
il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio.
Certificatori e convenzioni
Per svolgere l’attività di certificatore energetico è necessario essere iscritti all’elenco regionale dei certificatori energetici.
Per i clienti dello Studio, mediante un’apposita convenzione con la società Oikos Engineering di Alba è possibile avere la opportuna consulenza e la redazione dell’attestato energetico.
05/10/2010