ULTIMI CHIARIMENTI PER PAGARE L’IMU

 

 

Circolare esplicativa del Dipartimento delle Finanze

 

Si avvicina l’appuntamento del 18 giugno p.v., e come noto dal 2012 è stata introdotta, in via sperimentale, l’IMU che sostituisce l’ICI e l’IRPEF (salvo che per gli immobili locati). Recentemente il Ministero delle Finanze è intervenuto con una corposa Circolare analizzando la disciplina della nuova imposta alla luce delle modifiche apportate dal c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”.

 

La circolare in questione è la n. 3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF, fa luce sull’oggetto dell’IMU, i presupposti soggettivo e oggettivo, le modalità di calcolo, le agevolazioni, le esenzioni e le detrazioni e soprattutto affronta i casi più diffusi relativi all’abitazione principale e pertinenze, alle modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato o terreno e la dichiarazione IMU.

 

Tra le indicazioni di maggiore interesse contenute nel documento di prassi si segnala:

Definizione di abitazione principale

Rispetto a quanto previsto ai fini ICI, dal 2012 è previsto un concetto diverso di abitazione principale, che deve rispettare due requisiti.

La norma definisce "abitazione principale" l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto, affinché si possa parlare di abitazione principale ai fini IMU occorre la presenza di due condizioni in capo al possessore:

-         l’abitazione deve costituire la sua dimora abituale;

-         in essa vi deve risiedere anagraficamente.

Questa deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Il contribuente può scegliere quale unità immobiliare destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste. Le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.

 

Pertinenze dell’abitazione principale

Le pertinenze dell’abitazione principale: rientra nel limite massimo delle tre pertinenze (una per ogni tipologia C/2, C/6 e C/7) anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale. Entro tale limite, il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Il documento si preoccupa di chiarire il concetto con alcuni esempi:

- il contribuente che possiede 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garage classificati come C/6 dovrà individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all’abitazione principale;

- se però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria.

Nel caso in cui due pertinenze (di solito la soffitta e la cantina) siano accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

 

Aliquota e detrazione per l’abitazione principale

Del tutto nuove, sia negli importi che nelle modalità di applicazione, risultano l’aliquota e le detrazioni previste per l’abitazione principale.

Dall’IMU dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

L’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Anche qui abbiamo degli esempi.

- Se nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato ad abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi (non legalmente separati) poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso Comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.

- Non ci sono restrizioni invece nel caso in cui i due coniugi abitano in immobili ubicati in Comuni diversi (per esempio per esigenze lavorative).

 

Detrazione per i figli

Inoltre, è previsto che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro.

Se le condizioni per la detrazione dei figli ci sono solo per una parte dell’anno, la detrazione è rapportata per dodicesimi (esempio: se il figlio compie 26 anni o cambia residenza il 20 giugno, la detrazione spetta per sei mesi e quindi è di 25 euro). Se il figlio è di un solo genitore, la detrazione dei 50 euro spetta solo a quel genitore.

 

Coniugi separati

La Finanziaria 2008 aveva previsto una nuova modalità di determinazione del tributo per i coniugi separati: essi continuavano ad essere soggetti passivi per la rispettiva quota di titolarità sull’immobile, ma il coniuge non assegnatario, se non possiede altra abitazione nel medesimo Comune, aveva diritto a beneficiare tanto dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale, quanto delle relative detrazioni (risoluzione 11/DPF/08).

Con l’IMU, in caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario della casa viene equiparato ai soli fini dell’imposta municipale, al titolare del diritto di abitazione, con l’intera tassazione come abitazione principale, a cui spetta anche la detrazione di 200 euro, oltre a quella dei 50 euro per ogni figlio convivente.

L’altro coniuge potrà sempre beneficiare dell’agevolazione per l’abitazione principale se possiede un altro immobile nel quale risiede e dimora, anche se nello stesso comune dell’ex casa coniugale.

 

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal prodotto del reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135 (era 130 prima del decreto “semplificazioni” del 29/04/2012).

Per i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola (IAP) e le società agricole, per la determinazione dell’imposta dovuta per i terreni agricoli si utilizza il coefficiente 110, oltre ad usufruire della ulteriore agevolazione, secondo cui l’IMU è dovuta solo sulla parte eccedente i 32mila euro, con le medesime percentuali già fissate ai fini dell’ICI. In particolare tali terreni sono assoggettati ad IMU per la parte di valore eccedente € 6.000, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all’aumentare del valore degli stessi:

a) del 70% dell’imposta sulla parte eccedente € 6.000 e fino a € 15.500;

b) del 50% dell’imposta sulla parte eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;

c) del 25% dell’imposta sulla parte eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.

I terreni montani e parzialmente montani, delimitati ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1997 e dalla circolare n. 9/93, indicati nell’elenco predisposto dall’Istat (www.istat.it/it/archivio/6789), sono esenti dall’IMU.

 

Versamento del 18 giugno

Sul fronte del versamento dell’acconto del 18 giugno prossimo, il Ministero sottolinea che – anche qualora i Comuni abbiano deliberato le aliquote e le detrazioni dell’IMU prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata – queste non possono essere comunque considerate definitive. Pertanto non è possibile versare l’imposta in unica soluzione. Infatti, non solo le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate dai Comuni possono essere rivisitate entro il 30 settembre 2012, ma anche quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con D.P.C.M. per assicurare l’ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012.

 

Il pasticcio del numero di rate sul modello F24

Alle già complicate istruzioni operative sull’IMU, si è aggiunto un nuovo “giallo” sull’indicazione del numero di rate sui nuovi modelli F24, in quanto i sistemi informativi delle banche e delle poste rifiutavano i modelli di pagamento senza l’indicazione del numero di rate.

Con un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio scorso, sono state fornite le istruzioni per la compilazione del campo “Rateazione”.

Nel caso il contribuente scelga di versare, nei casi in cui questo sia possibile, l’IMU dovuta per il 2012 in tre rate:

-         per il versamento della prima rata scadente il 18 giugno (33% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e la detrazione di base) deve essere barrata la casella Acc. e nel campo rateazione deve essere indicato “0102”;

-         per la rata che scade il 17 settembre deve essere barrata la casella Acc. e indicato “0202”;

-         per il saldo di dicembre, invece, deve essere barrata la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.“ indicato “0101”.

Nel caso in cui, invece, si scelga di eseguire il versamento in due rate:

-         per la prima rata di giugno (pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione) deve essere barrata la casella Acc. e indicato “0101”;

-         per la seconda rata di dicembre deve essere barrata la casella Saldo e indicato “0101”.

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna dei moduli di pagamento F24 avverrà a partire da lunedì 11 giugno p.v.

 

 

29/05/2012

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.