CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

 

 

Sanatoria sulle partite Iva inattive

 

L’art. 27 del D.L. 98/2011 (c.d. Manovra correttiva per il 2011) introduce delle disposizioni volte a garantire l’effettività della operatività dei soggetti imprenditori o che svolgono arti o professioni. A tal fine vengono disposte una sanatoria per i contribuenti che hanno omesso di comunicare la cessazione dell’attività e le ipotesi di revoca della partita Iva inattiva.

 

La norma consentirà di ridurre in maniera drastica il numero di partite Iva formalmente attive ma che non risultano operative perché dimenticate. La parte finale della norma consente di ricorrere avverso il provvedimento di cancellazione in commissione tributaria.

 

Mini sanatoria

La nuova norma introdotta al co. 23 dell’art. 23 del medesimo decreto legge concede la possibilità di sanare la mancata presentazione della dichiarazione di cessata attività. Si prevede la possibilità di sanare la fattispecie mediante versamento, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto 98/2011 di un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6 primo periodo del D.Lgs. n. 471/97 ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Per sanare l’omessa dichiarazione di cessazione attività sarà sufficiente versare con F24 un importo pari ad euro 129 (ossia un quarto del minimo della sanzione prevista pari ad euro 516,46) col codice tributo 8110.

Per i contribuenti che, benchè obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l’opportunità che il D.L. 98/2011 ora concede, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.

 

Revoca o cessazione delle partite Iva inattive

Il D.L. 98/2011 stabilisce la possibilità di revocare d’ufficio il numero di partita Iva quando per tre anni consecutivi il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arte o professione, oppure ancora quando per tre anni non abbia presentato la dichiarazione Iva annuale.

La norma stabilisce che contro il provvedimento di chiusura, è ammesso reclamo innanzi alle Commissioni Tributarie, così come confermato anche dal comunicato stampa n. 72 dell’Agenzia delle Entrate del 11 luglio 2011.

L’Agenzia delle Entrate, può legittimare la chiusura d’ufficio della partita Iva di un contribuente qualora si verifichino due ipotesi:

1) mancata presentazione per tre annualità consecutive della dichiarazione Iva;

2) mancato esercizio dell’attività d’impresa o professionale per cui è stata attribuita la partita Iva.

Sebbene non vi sia nulla da eccepire sul punto n. 1, appare necessario comprendere però cosa si intende per “mancanza di esercizio dell’attività d’impresa o professionale“.

La mancata emissione di fatture, la mancanza di fatture di acquisto o la risoluzione dei contratti per le forniture possono delineare la situazione di “mancato esercizio dell’attività“?

In un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, non è infrequente che un’impresa o un professionista non emetta una fattura per un tempo particolarmente lungo. Pensare che basti questo per vedersi chiusa d’ufficio la propria posizione Iva appare eccessivo.

 

Ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 41/E il 5 agosto scorso, per chiarire alcuni punti difficili della Manovra correttiva 2011. In materia di chiusura delle partite Iva, però, il risultato non è quello sperato. Secondo l’Agenzia, infatti, il contribuente dovrebbe presentare la comunicazione di cessazione attività entro il 4.10.2011, adempimento che, in occasione del comunicato stampa dell’11 luglio 2011, era stato espressamente ritenuto non necessario dalla stessa Agenzia.

Il recente intervento dell’Agenzia delle Entrate afferma che è necessario anche presentare, sempre entro il 4.10.2011, la dichiarazione di cessazione attività. Tale indicazione è in contrasto con il Comunicato stampa dell’11 luglio 2011, dove l’Agenzia aveva esplicitamente riferito che non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione dell’attività, in quanto la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.

Alla luce di tutto questo non è chiaro, a questo punto, se il contribuente per sanare la mancata presentazione della comunicazione di cessazione attività, debba solo versare i 129,00 euro con il modello F24 o se debba anche provvedere alla presentazione della comunicazione.

Ricordiamo che la sanatoria precedente, conclusasi nell’aprile del 2004, prevedeva oltre al pagamento di un forfait di 100,00 euro anche l’obbligo di presentare il modello di cessazione dell’attività.

 

Compilazione del modello F24

Il contribuente titolare di una partita Iva dormiente può mettersi in regola pagando la cifra di 129,00 euro con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. La scadenza per il versamento è il 4 ottobre 2011, ossia 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legge.

I dati da indicare sono i seguenti:

E più precisamente la compilazione del modello F24 con elementi identificativi è la seguente:

- nella sezione “contribuente”, vanno indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente che versa;

- nella sezione “erario ed altro”, va indicata la lettera R nel capo “tipo”;

- nel campo “elementi identificativi” va indicata la partita IVA da cessare;

- nel campo “codice” va indicato il codice tributo 8110;

- nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di cessazione dell’attività.

Niente compensazione. L’importo di 129,00 euro non può essere compensato con eventuali crediti spettanti al contribuente interessato. Il versamento è necessario pena la perdita della chiusura della partita Iva con la sanzione ridotta e agevolata.

 

 

19/08/2011

 

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