CLASS ACTION  

 

 

L’azione collettiva risarcitoria anche in Italia dal 1° gennaio prossimo

 

Con il termine class action si indica una azione risarcitoria collettiva, condotta da uno o più soggetti che, membri della classe, chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti super partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe.

 

Dal 1° gennaio 2010 arriva la class action anche in Italia e si potrà diversamente agire nelle situazioni in cui quando chi eroga un servizio e chi lo riceve non è sempre roseo; quando si palesano mancanze da parte del primo elemento, il secondo si trova molto spesso in una posizione di impotenza, con buona pace delle credenze popolane de “il cliente ha sempre ragione”.

L’obiettivo di questa innovativa forma di "class action" nel settore pubblico non è il risarcimento del danno economico ma invece il sollecito ripristino dell'efficienza del servizio, la trasparenza sull'attività della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici nonché il rafforzamento della valutazione e della responsabilità dei singoli operatori pubblici.

 

Che cos’è

Il modello è di origine statunitense e tutela i diritti dei consumatori, soprattutto su due aspetti: la possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori e quella di ottenere i cosiddetti danni punitivi. È un meccanismo processuale che consente di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti che non si siano attivati. L’azione collettiva nasce dall’esigenza di consentire, per ragioni di giustizia, di economia processuale e di certezza del diritto, a chi si trovi in una determinata situazione di beneficiare dei rimedi che altri, avendo agito in giudizio ed essendo risultati vittoriosi, possono esercitare nei confronti del convenuto.

L’azione collettiva deve conciliarsi col diritto di difesa del singolo cittadino. Nel diritto statunitense il ricorrente deve essere informato del suo diritto di non aderire all’azione collettiva in tutte le fasi del procedimento, dall’avvio alla sentenza. Qualora il risarcimento risultasse penalizzante, il ricorrente conserva il diritto di rifiutare e intraprendere un’azione individuale.

Diversamente, la class action potrebbe essere strumentalizzata da ricorrenti che, promuovendo l’azione per primi in accordo alla controparte, accettano risarcimenti o transazioni di minimo importo, vincolanti anche per gli altri ricorrenti.

 

Quando trova applicazione

Gli illeciti ai quali si potrà fare riferimento da oggi saranno innanzitutto quelli commessi nell'ambito dei contratti conclusi attraverso moduli o formulari. Nella prassi, infatti, (soprattutto in alcuni settori, come quello dei contratti di conto corrente o assicurativi o di fornitura di pubblici servizi come gas o elettricità) la stesura del contratto non è quasi mai oggetto di una trattativa preliminare e approfondita tra banca o assicurazione e cliente. Quest’ultimo si trova a dover sottoscrivere di solito un accordo prestampato e "seriale". Ora – è la legge sviluppo a prevederlo – i clienti potranno coalizzarsi, per esempio contro le clausole troppo onerose firmate da una pluralità di utenti in materia di costi di gestione dei servizi bancari.

Ancora, potrà essere considerato un illecito soggetto al perimetro della class action la vendita di un prodotto difettoso che ha interessato una comunità di consumatori. Gli elettrodomestici, per esempio, ma anche le automobili o i computer, potranno finire nel mirino della class action per i difetti di fabbricazione. In queste situazioni, sottolinea la legge, non sarà neppure necessaria la sottoscrizione di un vero e proprio contratto. Basterà essere considerati tra i consumatori finali di un determinato prodotto.

Terzo filone di illeciti suscettibile di essere considerato da oggi è quello delle pratiche commerciali scorrette e dei comportamenti anticoncorrenziali. Un filone estremamente ampio, che può andare da intese tra i produttori che rendono impossibile una riduzione del prezzo di beni di grande consumo (come il latte) oppure accordi che compromettono la possibilità di trasferimento titoli da una banca all'altra in caso di chiusura di conto corrente. Su questo fronte andrà però valutato l’eventuale intervento precedente di un’Autorità di garanzia, di cui il giudice potrebbe attendere le conclusioni prima di procedere nel giudizio.

 

La novità

In base a quanto contenuto nella legge n. 99 del 23 luglio 2009, l’azione tutela:

a)      i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b)      i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c)      i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

A corredo di questo aspetto vi è anche la mancanza della retroattività: nella pratica questa legge non si potrà applicare nei casi di tutti quei consumatori danneggiati dai vari crack finanziari di questi ultimi anni (come non citare Cirio e Parmalat).

 

Chi può proporre l’azione

La class action può essere proposta da singoli consumatori in grado di aggregare interessi di tutta la classe, oppure da associazioni a cui hanno dato mandato o da comitati cui aderiscono. Se più soggetti presentano l’azione per gli stessi fatti si procede alla riunione della class action.

 

Quali diritti si possono fare valere

Obiettivo dell’azione è la tutela dei diritti contrattuali di una pluralità di utenti con un’attenzione per gli accordi conclusi attraverso modelli o formulari. Si tutelano anche i diritti dei consumatori di un prodotto nei confronti dello stesso produttore e i diritti che derivano dall’azione di condotte autoconcorrenziali.

 

A chi si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata al tribunale ordinario della regione in cui ha sede l’impresa, ma sono stati previsti accorpamenti tra regioni, in maniera da iniziare a creare un giudice specializzato nel diritto dell’economia; il tribunale dovrà sempre decidere dell’azione in forma collegiale.

Il tribunale deve valutare l’ammissibilità della azione e nel caso in cui il giudizio sia positivo, dovrà indicare i termini e le modalità con le quali effettuarne la pubblicità; l’adesione avviene senza assistenza legale e cancella ogni diritto all’azione individuale.

 

Entrata in vigore

L’azione collettiva entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2010; essendo prevista una sostanziale irretroattività, viene impedita che la class action possa essere proposta per illeciti avvenuti antecedentemente il 2010.

 

Commento dello studio legale

Il commento della disposizione normativa sulla class action è a cura del legale dello Studio, l’avv. Davide Riccardi, che da anni si occupa della pratiche dei clienti, accedendo alla sezione:

 

 

06/11/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.