IL COLLEGATO LAVORO E’ DEFINITIVO

 

 

Nonostante una serie di deleghe, la pubblicazione è avvenuta in G.U.

 

Il Presidente della Repubblica ha firmato lo scorso 5 novembre il D.D.L. “collegato lavoro” che era stato approvato definitivamente dalla Camera lo scorso 19 ottobre; dopo oltre venti mesi di navetta parlamentare il provvedimento è approvato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2010 al n. 262, la Legge 4 novembre 2010 n. 183.

 

Con l’ultimo via libera del Capo dello Stato entra finalmente in vigore un testo omnibus, composto da una cinquantina di articoli e 140 commi, che contiene norme assai eterogenee e che era stato rinviato al Parlamento con messaggio motivato lo scorso mese di marzo.

Con l’entrata in vigore della nuova legge, per il Governo si aprono i termini per l’attuazione di diverse deleghe, la prima delle quali prevede l’adozione di nuovi termini di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti ad attività usuranti, ma anche che riformeranno temi fondamentali del rapporto di lavoro: congedi, aspettative e permessi (entro sei mesi), ammortizzatori sociali (entro 24 mesi), servizi per l’impiego (entro 24 mesi), apprendistato (entro 24 mesi), incentivi all’occupazione e occupazione femminile (entro 24 mesi).

 

Entrata in vigore e principali novità

Il collegato lavoro taglia il traguardo della pubblicazione: la legge 4 novembre 2010, n. 182 è pubblicata sul supplemento ordinario 243 alla Gazzetta Ufficiale 262 e le nuove norme entrano in vigore dal 24 novembre scorso.

Tra le principali novità possono essere menzionate:

- il rafforzamento dell’istituto dell’apprendistato, con la previsione di poter assolvere all’ultimo anno di obbligo scolastico (cioè a partire dai 15 anni) imparando un mestiere in azienda; all’apprendista dovrà, però, essere garantito un congruo numero di ore di formazione con un tutor;

- l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati;

- il personale in servizio sulle navi di Stato, che abbia contratto malattie croniche per l’esposizione all’amianto (come l’asbestosi) sarà equiparato alle vittime del dovere con la previsione di un indennizzo (per cui è previsto un aumento di budget a partire dal 2012);

- nella ipotesi di lavoro sommerso scatterà la sospensione dell’attività imprenditoriale, disposta nei casi più gravi e anche dove l’autorità ispettiva riscontri violazioni in materia della normativa antinfortunistica;

- è stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia ai fini del pensionamento anticipato, con un minimo di 58 anni e 35 di contributi, per i lavori considerati usuranti;

- sarà considerato reato il mancato versamento delle trattenute previdenziali ai co.co.co. comprendendo anche i lavoratori a progetto.

 

Nuove sanzioni sull’orario

Cambiano le sanzioni per chi non rispetta l’orario di lavoro. Dal 24 novembre, con l’entrata in vigore del collegato lavoro (legge 183) saranno graduate in base al numero dei lavoratori coinvolti o alla reiterazione degli inadempimenti in determinati intervalli di tempo. In particolare, la nuova riforma prevede:

-         una sanzione, compresa tra 100 e 750 euro, o tra 400 e 1.500 euro, se vengono violati gli orari di lavoro, se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e se si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento. Se, invece, la violazione riguarda più di 10 lavoratori e si è verificata almeno in 5 periodi di riferimento la multa può superare i 1.000 euro e arrivare fino a 5.000 euro;

-         una sanzione che aumenta da 300 euro a 1.000 euro in caso di mancato riposo giornaliero, qualora si tratti di mancato riposo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore, relativamente a più di 5 lavoratori in almeno 3 periodi di 24 ore; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori in almeno 5 periodi di 24 ore, la stessa sale da 900 a 1.500 euro.

Il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive, 48 per i minorenni e va cumulato alle undici ore di riposo giornaliero tra una prestazione e l’altra. Il non rispetto delle regole sul riposo settimanale fa scattare una sanzione analoga a quella quantificata per il superamento della durata massima media dell’orario di lavoro.

Nel caso di non rispetto della normativa sulle ferie, le sanzioni possono partire da 100 euro e arrivare a 600, ma se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni, può lievitare da 400 a 1.500 euro, e infine può arrivare a 4.500 euro se le violazioni riguardano più di 10 lavoratori e per un periodo di riferimento di almeno 4 anni.

 

Tentativo di conciliazione

Fin da subito verrà meno l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Le parti avranno comunque la facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione, ma saranno libere di adire immediatamente l’autorità giudiziaria. In un solo caso il tentativo di conciliazione prima del giudizio rimarrà obbligatorio: chi vorrà impugnare dinnanzi al giudice un contratto di lavoro certificato dovrà preventivamente esperire il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l'atto di certificazione.

 

Nuove procedure di arbitrato

Anche le procedure arbitrali potranno essere immediatamente utilizzate. Resta infatti inalterata la possibilità di rivolgersi all’arbitro nei casi e con le modalità previste dai contratti collettivi. In aggiunta, le parti avranno fin da subito a disposizione due nuove forme di arbitrato: l’arbitrato durante il tentativo di conciliazione promosso presso la direzione provinciale del Lavoro e l’arbitrato innanzi a un Collegio costituito a iniziativa delle parti. Nel primo caso è la commissione di conciliazione, su richiesta delle parti, a costituirsi in collegio arbitrale. Nel secondo, le parti potranno far decidere la controversia da un collegio composto da un rappresentante di ciascuna di esse e da un presidente scelto, di comune accordo, tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati cassazionisti. Per l'arbitrato davanti alle commissioni di certificazione, invece, occorrerà attendere che tali organi istituiscano proprie camere arbitrali.

 

Nuove regole in materia di decadenza

Oltre al licenziamento, andrà impugnata per iscritto entro 60 giorni anche la cessazione del rapporto di lavoro dovuta alla scadenza del termine o della somministrazione. Allo stesso modo, andranno impugnati entro 60 giorni il recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, il trasferimento di sede del lavoratore, la cessione del contratto di lavoro a seguito di un trasferimento d'azienda e ogni altro caso in cui si chieda la costituzione del rapporto in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, incluse le ipotesi di somministrazione irregolare.

Vi è poi un nuovo termine di decadenza che entra subito in vigore, tanto per i licenziamenti quanto per i casi sopra descritti: entro i 270 giorni successivi all'impugnazione, occorrerà proporre ricorso al giudice o all’arbitro ovvero istanza di conciliazione. In caso di rifiuto dell'arbitrato o di fallimento della conciliazione si dovrà ricorrere al giudice entro 60 giorni. Le nuove decadenze si applicano anche ai contratti a termine già scaduti o in corso di esecuzione. Inoltre, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento del danno al lavoratore sarà quantificato in un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione: la nuova regola si applica anche alle cause in corso all’entrata in vigore della legge. La misura massima dell’indennità potrà essere ridotta alla metà in presenza di accordi o contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, dei lavoratori già occupati a termine, secondo specifiche graduatorie.

 

Collaborazioni irregolari

In caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione, anche a progetto, il datore di lavoro potrà essere condannato al pagamento di un’indennità da 2,5 a 6 mesi di retribuzione qualora abbia offerto un’assunzione a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore nel corso della collaborazione precedente.

 

Regolarizzazioni in tempi certi

L’art. 33 della legge 183/2010 interviene per riscrivere le regole che gli ispettori devono seguire nella fase ispettiva. Un primo elemento di novità riguarda il riordino della verbalizzazione dell’attività ispettiva e la norma fa spazio al verbale di primo accesso che deve essere rilasciato al datore di lavoro alla conclusione delle verifica compiute nel primo giorno di accesso ispettivo.

Oltre al verbale di primo accesso - che formalizza l’apertura dell’ispezione - la norma prevede che la contestazione delle violazioni amministrative deve avvenire esclusivamente con un unico verbale di accertamento, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale deve contenere specifici elementi per acquisire validità. Tra gli altri, gli elementi sono: gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

Si può ragionevolmente ritenere che la mancanza o la rilevante carenza dei fatti di prova, oppure la mancata indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione, costituiscono elementi essenziali del provvedimento.

 

 

04/12/2010

 

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