LE SOCIETA’ DI COMODO PER IL 2010

 

 

La richiesta di interpello deve essere fatta entro il 2 luglio

 

Le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo. Unica possibilità per non vedersi attribuire un reddito minimo: richiedere tramite interpello preventivo la disapplicazione della disciplina.

 

L’individuazione delle società di comodo avviene attraverso un test di confronto tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima dovrebbe generare in base ai valori iscritti all’attivo di bilancio (test di operatività ); il passo successivo ovvero la determinazione del reddito minimo da attribuire alla società di comodo avviene in maniera matematica attraverso un calcolo che si effettua applicando talune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali dell’anno in corso.

Sono inoltre previste forti limitazioni alla gestione dell’eventuale credito Iva ed al riporto dello stesso.

 

Soggetti interessati dalla normativa sulle società di comodo

Le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo. Unica possibilità per non vedersi attribuire un reddito minimo: richiedere tramite interpello preventivo la disapplicazione della disciplina.

Per essere considerata come potenzialmente “di comodo” e dunque perché sia applicabile la specifica disciplina, la società deve essere rientrare tra uno dei seguenti tipi:

• società per azioni;

• società in accomandita per azioni;

• società a responsabilità limitata;

• società in nome collettivo;

• società in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir;

• società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nello stato italiano.

Sono invece escluse dall’applicazione delle norme, in quanto non richiamate in essa:

û società cooperative e di mutua assicurazione;

û enti commerciali e non commerciali residenti nello stato italiano;

û società consortili;

û società ed enti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Dunque perché si ricada nella disciplina più rigida della società di comodo la società non deve essere tra i tipi che si considerano esclusi di diritto; sono poi previste alcune ulteriori cause automatiche di esclusione che tengono conto di una ampia casistica in cui evidentemente si può difficilmente supporre la motivazione elusiva.

 

Il test di “operatività”

Le società potenzialmente assoggettabili alla disciplina delle società di comodo sono obbligate ad eseguire il c.d. test di operatività, con il quale si determina se la società è di comodo o meno.

Si tratta di una verifica dell’operatività della società con la quale si mette a confronto:
ü la media dei proventi effettivi conseguiti nell’esercizio e nei due anni precedenti;

ü l’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla norma ai beni presenti nell’attivo patrimoniale.

L’ammontare dei proventi effettivi è dato prendendo in considerazione i seguenti elementi:

• i ricavi indicati alle voci A1 e A5 del conto economico;

• gli incrementi di rimanenze costituiti dalle variazioni positive delle voci A2, A3 e B11;

• i proventi indicati alle voci C15 e C16, escludendo i proventi straordinari.

Una volta determinato l’ammontare dei ricavi effettivi del triennio, occorre individuare i beni dell’attivo patrimoniale posseduti nell’esercizio, in base al valore fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 110 del Tuir, ed applicare agli stessi determinati coefficienti fissati per legge. Con tale operazione si determinerà un valore di ricavi presunti da attribuire alla società per il periodo di imposta.

 

Effetti fiscali della non operatività

Un primo effetto è quello ai fini Ires/Irpef per cui la società che, dopo la verifica del test di operatività, risulti di comodo, deve determinare le imposte sulla base di un reddito che non può essere inferiore al minimo presunto. Anche il riporto delle perdite subisce pesanti limitazioni.

Anche ai fini dell’ Irap per la società che risulta non operativa la base imponibile è presunta e deve essere almeno pari al reddito minimo determinato ai fini delle imposte dirette, aumentato dei componenti indeducibili ai fini Irap, quali: retribuzioni sostenute per il personale dipendente, compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, interessi passivi.

Da ultimo ai fini Iva, l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione presentata dal soggetto di comodo se pure non viene immediatamente “perso” può essere solo riportato nei periodi successivi e non può essere né rimborsato, né utilizzato in compensazione né ceduto a terzi.
Se poi per tre periodi d’imposta consecutivi la società risulta di comodo essa perde del tutto il credito Iva risultante dalla dichiarazione del terzo anno non essendo nemmeno più possibile il riporto nei periodi successivi.

 

Verifica di operatività e istanza disapplicativa entro il 2 luglio

L’unico rimedio concreto per evitare l’applicazione della normativa sugli enti non operativi, qualora non si superi il test di operatività, è presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, per dimostrare che il mancato conseguimento dei ricavi e del reddito minimi previsti dalla legge è in realtà dipeso da situazioni particolari, come ad esempio la crisi del settore in cui opera, che di fatto hanno reso impossibile rispettare i parametri di legge. Per i contribuenti per i quali vale una causa di esclusione "automatica" non si applica questa normativa e quindi non dovrà essere presentata l’istanza.

L’istanza deve essere presentata in tempo utile rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in virtù del carattere preventivo della stessa; la risposta dovrà infatti pervenire entro il termine per la dichiarazione annuale.

Con la circolare n. 32 del 14 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istanza si intende regolarmente presentata come preventiva quando viene proposta 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno e quindi non oltre il 2 luglio prossimo.

 

Verifica di operatività per i clienti dello Studio

Ai clienti dello Studio viene eseguita la verifica di operatività e in caso di esito negativo vengono comunicate le possibili soluzioni operative da attuare.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

20/06/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.