LE SOCIETA’ DI COMODO PER IL 2011

 

 

Verifica della operatività per le società

 

Le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo. Unica possibilità per non vedersi attribuire un reddito minimo: richiedere tramite interpello preventivo la disapplicazione della disciplina.

 

L’individuazione delle società di comodo avviene attraverso un test di confronto tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima dovrebbe generare in base ai valori iscritti all’attivo di bilancio (test di operatività ); il passo successivo ovvero la determinazione del reddito minimo da attribuire alla società di comodo avviene in maniera matematica attraverso un calcolo che si effettua applicando talune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali dell’anno in corso.

Sono inoltre previste forti limitazioni alla gestione dell’eventuale credito Iva ed al riporto dello stesso.

 

Novità per 2011 e 2012

La manovra di ferragosto ha disposto l’ennesima stretta della normativa sulle società di comodo, introducendo nuove regole che troveranno applicazione, nella maggior parte dei casi, a partire dal 2012. Le modifiche sono contenute nell’art. 2 del D.L. 138/2011 e hanno ad oggetto:

  1. la previsione di una aliquota maggiorata di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%) per i soggetti Ires che realizzano la condizione di società di comodo;
  2. l’introduzione di una presunzione di non operatività per le società i perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi.

 

Soggetti interessati dalla normativa sulle società di comodo

Le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo. Unica possibilità per non vedersi attribuire un reddito minimo: richiedere tramite interpello preventivo la disapplicazione della disciplina.

Per essere considerata come potenzialmente “di comodo” e dunque perché sia applicabile la specifica disciplina, la società deve essere rientrare tra uno dei seguenti tipi:

• società per azioni;

• società in accomandita per azioni;

• società a responsabilità limitata;

• società in nome collettivo;

• società in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir;

• società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nello stato italiano.

Sono invece escluse dall’applicazione delle norme, in quanto non richiamate in essa:

û società cooperative e di mutua assicurazione;

û enti commerciali e non commerciali residenti nello stato italiano;

û società consortili;

û società ed enti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Dunque perché si ricada nella disciplina più rigida della società di comodo la società non deve essere tra i tipi che si considerano esclusi di diritto; sono poi previste alcune ulteriori cause automatiche di esclusione che tengono conto di una ampia casistica in cui evidentemente si può difficilmente supporre la motivazione elusiva.

 

Il test di “operatività”

Le società potenzialmente assoggettabili alla disciplina delle società di comodo sono obbligate ad eseguire il c.d. test di operatività, con il quale si determina se la società è di comodo o meno.

Si tratta di una verifica dell’operatività della società con la quale si mette a confronto:
ü la media dei proventi effettivi conseguiti nell’esercizio e nei due anni precedenti;

ü l’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla norma ai beni presenti nell’attivo patrimoniale.

L’ammontare dei proventi effettivi è dato prendendo in considerazione i seguenti elementi:

• i ricavi indicati alle voci A1 e A5 del conto economico;

• gli incrementi di rimanenze costituiti dalle variazioni positive delle voci A2, A3 e B11;

• i proventi indicati alle voci C15 e C16, escludendo i proventi straordinari.

Una volta determinato l’ammontare dei ricavi effettivi del triennio, occorre individuare i beni dell’attivo patrimoniale posseduti nell’esercizio, in base al valore fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 110 del Tuir, ed applicare agli stessi determinati coefficienti fissati per legge. Con tale operazione si determinerà un valore di ricavi presunti da attribuire alla società per il periodo di imposta.

 

Aumento dell’aliquota Ires

Il primo dei due interventi riguarda la maggiorazione dell’aliquota Ires dovuta dalle società che non superano il test di operatività, che viene posta al 38%. Si deve notare come tale aggravio è limitato alle sole società di capitali e non anche alle società di persone. Quindi una Srl di comodo avrà un reddito minimo tassato al 38%, mentre una Snc di comodo continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le ordinarie regole (per quest’ultima il reddito minimo viene imputato ai soci e ciascuno di questi provvederà a tassarlo sulla base delle proprie aliquote progressive Irpef).

Poiché l’aggravio riguarda solo l’Ires, il Legislatore è intervenuto per evitare manovre elusive nell’ambito di gruppi societari: sono infatti previste disposizioni specifiche volte a regolamentare il trattamento delle società di capitali che partecipano società di persone, il caso di società di comodo partecipanti ad un consolidato fiscale e quelle interessate da un’opzione per la trasparenza fiscale.

 

Società in perdita

Il secondo intervento in tema di società non operative, avvenuto ad opera del D.L. n. 138/11, consiste nella previsione di una nuova fattispecie che comporta l’applicazione delle norme sulle società non operative: indipendentemente dal test di operatività (quindi è irrilevante a tal fine che la società raggiunga il livello minimo di ricavi precedentemente affermato) sarà di comodo anche la società che, per tre esercizi consecutivi, realizza una perdita fiscale. Nel quarto esercizio tale soggetto sarà interessato dalle limitazioni previste dalla L. 724/94.

L’elemento a cui fare riferimento è la perdita fiscale: quindi i frequenti casi di perdite da bilancio che poi, a seguito delle riprese fiscali per indeducibilità dei costi, diventano redditi imponibili, non sono rilevanti.

La norma non distingue tra i vari tipi societari, per cui dovrebbe applicarsi tanto alle società di capitali quanto alle società di persone.

Come detto, per esplicita previsione normativa, questa ulteriore causa che porta lo status di società di comodo è fattispecie autonoma nel controllo dello stato di operatività: in altre parole, una società potrebbe essere perfettamente operativa alla luce dell’applicazione dei parametri previsti dall’art. 30 della L. n. 724/94, ma in presenza di perdite reiterate per tre esercizi subirà tutte le conseguenze previste per le società di comodo. La norma consente comunque l’utilizzo delle cause di disapplicazione, ossia situazioni al verificarsi delle quali la disposizione sulle società non operative non trova applicazione.

Per esplicita previsione normativa, la società deve essere considerata di comodo anche nel caso in cui uno dei periodi d’imposta del triennio verificato risulta in utile, ma per un importo inferiore al reddito minimo calcolato utilizzando i coefficienti dell’art. 30 L. n. 724/94.

 

Effetti fiscali della non operatività

Un primo effetto è quello ai fini Ires/Irpef per cui la società che, dopo la verifica del test di operatività, risulti di comodo, deve determinare le imposte sulla base di un reddito che non può essere inferiore al minimo presunto. Anche il riporto delle perdite subisce pesanti limitazioni.

Anche ai fini dell’ Irap per la società che risulta non operativa la base imponibile è presunta e deve essere almeno pari al reddito minimo determinato ai fini delle imposte dirette, aumentato dei componenti indeducibili ai fini Irap, quali: retribuzioni sostenute per il personale dipendente, compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, interessi passivi.

Da ultimo ai fini Iva, l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione presentata dal soggetto di comodo se pure non viene immediatamente “perso” può essere solo riportato nei periodi successivi e non può essere né rimborsato, né utilizzato in compensazione né ceduto a terzi.
Se poi per tre periodi d’imposta consecutivi la società risulta di comodo essa perde del tutto il credito Iva risultante dalla dichiarazione del terzo anno non essendo nemmeno più possibile il riporto nei periodi successivi.

 

Verifica di operatività e istanza disapplicativa entro il 2 luglio

L’unico rimedio concreto per evitare l’applicazione della normativa sugli enti non operativi, qualora non si superi il test di operatività, è presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, per dimostrare che il mancato conseguimento dei ricavi e del reddito minimi previsti dalla legge è in realtà dipeso da situazioni particolari, come ad esempio la crisi del settore in cui opera, che di fatto hanno reso impossibile rispettare i parametri di legge. Per i contribuenti per i quali vale una causa di esclusione "automatica" non si applica questa normativa e quindi non dovrà essere presentata l’istanza.

L’istanza deve essere presentata in tempo utile rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in virtù del carattere preventivo della stessa; la risposta dovrà infatti pervenire entro il termine per la dichiarazione annuale.

Con la circolare n. 32 del 14 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istanza si intende regolarmente presentata come preventiva quando viene proposta 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno e quindi non oltre il 2 luglio prossimo.

 

Verifica di operatività per i clienti dello Studio

Ai clienti dello Studio viene eseguita la verifica di operatività e in caso di esito negativo vengono comunicate le possibili soluzioni operative da attuare.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

05/05/2012

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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